Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30794/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30794/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30794/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHESE FELICE nato a TERMINI IMERESE il 23/03/1979 avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 30794/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta violazione di legge in presenza di pronuncia di inammissibilità che non si confrontava con la natura delle doglianze, di- rette ad ottenere un più mite trattamento sanzionatorio su temi ben deli- mitati, facendo valere profili di critica comunque riconducibili all'art.133 cod.pen., mentre in relazione alla ipotesi di cui all'art.62 n.4 cod.pen. il motivo di doglianza era stato espressamente collegato al modesto valore patrimoniale del bene sottratto.

Parole chiave

Generato dall'IA
misura di contenzione tentata truffa delitto confisca di valori patrimoniali reati contro il patrimonio minaccia nel diritto penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHESE FELICE nato a TERMINI IMERESE il 23/03/1979 avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La difesa di MARCHESE Felice ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha dichiarato la inammissibilità ai sensi degli art.581 lett.c) e 591 cod.proc.pen. dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 4 Luglio 2017 che lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 220 di multa in relazione a ipotesi di furto tentato con violenza sulle cose. Assume il giudice distrettuale, quanto ai motivi di impugnazione articolati dal ricorrente, che gli stessi si presentano assolutamente generici e non si confrontano con le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, sollecitando l'esercizio del potere discrezionale sulla base di mere clausole di stile e di argomenti già esaminati e disattesi dal primo giudice (episodicità e modestia dell'episodio, trascorsi penali, età dell'im- putato) nonché valorizzando, in relazione alla richiesta circostanza atte- nuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., la ricorrenza di un modesto pregiu- dizio economico laddove il primo giudice aveva riconosciuto trattarsi di danno niente affatto modesto in relazione alla quantità di cavo sottratto.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge in presenza di pronuncia di inammissibilità che non si confrontava con la natura delle doglianze, di- rette ad ottenere un più mite trattamento sanzionatorio su temi ben deli- mitati, facendo valere profili di critica comunque riconducibili all'art.133 cod.pen., mentre in relazione alla ipotesi di cui all'art.62 n.4 cod.pen. il motivo di doglianza era stato espressamente collegato al modesto valore patrimoniale del bene sottratto.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto affetti dalle medesime carenze argomenta- tive dei motivi di appello in quanto privi di contenuto critico rispetto alla decisione impugnata. 3.1 Invero del tutto correttamente e m termini logici i giudice di appello ha evidenziato come la impugnazione in appello non si sia confrontata affatto con il contenuto della sentenza impugnata, laddove ricorreva una totale mancanza di analisi censoria nella richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in considera- zione del contenuto niente affatto minimale della motivazione che richia- mava la presenza di precedenti penali, attingendo ad elementi del fatto e al comportamento processuale senza alcun riferimento a particolari profili di meritevolezza.

Anche con riferimento al riconoscimento della circo- stanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. la censura avanzata in 2 cp3Y& appello si limitava a fare leva sull'argomento della modestia del valore del bene che, come indicato dal giudice di appello, non risultava ancorato ad alcun dato, mentre il giudice di primo grado aveva valorizzato espressa- mente tanto la rilevanza quantitativa dei beni sottratti (centinaia di metri di cavo) ma anche il danno provocato alla persona offesa in ragione del danneggiamento della recinzione. Analoga carenza di confronto ricorreva anche in relazione al capo della sentenza concernente l'applicazione della recidiva.

4. Ha evidenziato poi il giudice di appello come la richiesta di applica- zione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. risultasse del tutto disancorata dalla enunciazione ovvero dalla allegazione dei pre- supposti legittimanti. 4.1 Va incIsiro osservato che l'oggetto della verifica di ammissibilità della impugnazione deve risolversi nella ricorrenza di un confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) che giustificano il dissenso espresso rispetto al dispositivo del provvedi- mento impugnato (sez.U, 27.10.2016, Galtelli, Rv. 268822). Invero ricorre nella specie una assoluta carenza di un siffatto confronto in relazione agli argomenti addotti dal giudice di merito a sostegno della determinazione del trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., mancando qualsivoglia profilo di dissenso riguardo agli argomenti sviluppati dal giudice di appello.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi- tivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 Maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Pre