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Sentenza — n. 30793/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30793/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30793/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARDOSI MARTINA nato a BOLOGNA il 25/09/1992 avverso la sentenza del 12/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 157 c.p; Sentenza — n. 30793/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tali censure venivano ribadite in motivi aggiunti e richiamate in memoria difensiva depositata ai sensi dell'art.23 comma 8 D.L. n.137/2020.

Parole chiave

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censure procedurali nullità procedurale impugnazione di decisioni amministrative ritardo ingiustificato opposizione al matrimonio violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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art. 157 c.p
Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 28.11.2019 ai sensi dell'art. 157 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARDOSI MARTINA nato a BOLOGNA il 25/09/1992 avverso la sentenza del 12/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDIIERATO IN DIRITTO 1. GARDOSI Martina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la decisione del Tribunale di Bologna resa all'esito di giudizio abbreviato che la aveva ritenuta responsabile del reato contrav- venzionale di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. e l'aveva condan- nata alla pena di mesi cinque giorni dieci di arresto ed euro 1.200 di multa.

2. La ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art.354 C.d.S. e 113 disp.att.C.d.S. atteso che gli accertamenti erano stati condotti da un agente e non già da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria come richiesto della norma, in assenza di alcuna indicazione sulla ricorrenza di una situazione di urgenza che giustificava una tale sostituzione; con separata articolazione deduce l'inefficienza dell'etilometro utilizzato per la rilevazione della condi- zione di ebbrezza alcolica in ragione delle condizioni di assoluta umidità che rendevano inaffidabile lo strumento DRAGER utilizzato dalla PG; in relazione al trattamento sanzionatorio lamenta difetto di motivazione per essere stato escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sulla base di argomento fondato su prova inutiliz- zabile (dichiarazioni rese nell'immediatezza dall'indagata ai verbalizzanti) e, nei motivi aggiunti, violazione di legge per illegalità sopravvenuta della pena in ragione del rito prescelto a seguito delle modifiche normative che, in re- lazione ai reati contravvenzionali, prevedono una riduzione nella misura del 50%.

3. Tali censure venivano ribadite in motivi aggiunti e richiamate in memoria difensiva depositata ai sensi dell'art.23 comma 8 D.L. n.137/2020.

4. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 28.11.2019 ai sensi dell'art. 157 c.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato ad anni cinque ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.pen. 4.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata per- cezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le dloglianze del ricorrente risul- tano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espres- sione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo di nullità dedotta in relazione alla allegazione del regolare funzio- namento dell'etilometro, prova che comunque grava in capo alla pubblica accusa (sez.4, 12.12.2019, Santini Andrea, Rv.278032) e della illegalità della pena applicata in ragione riduzione apportata per la scelta del rito.

4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impu- gnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 6 Maggio 2021 Il consigliere estensore Il Ipresidente Ugo