Sentenza — n. 30791/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 21 maggio 2018 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, con cui Pierangelo Dal Zotto è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, n. cod. pen. per avere sottratto al fornitore del servizio mc. 3200,00 di gas metano, nel periodo dal 17 gennaio 2007 al 5 giugno 2009, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nel rimuovere il sigillo applicato al contatore, a seguito della chiusura intervenuta il 7 gennaio 2007.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen, art. 99 comma 4 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 30791/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'estinzione parziale del reato per prescrizione in relazione alle condotte relative al periodo dal 17 gennaio 2007 al 21 maggio 2008, con eliminazione della pena ritenuta in continuazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAL ZOTTO PIERANGELO nato a MORIAGO DELLA BATTAGLIA il 15/07/1963 avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 maggio 2018 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, con cui Pierangelo Dal Zotto è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, n.
2) cod. pen. per avere sottratto al fornitore del servizio mc. 3200,00 di gas metano, nel periodo dal 17 gennaio 2007 al 5 giugno 2009, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nel rimuovere il sigillo applicato al contatore, a seguito della chiusura intervenuta il 7 gennaio 2007.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando tre motivi di ricorso 3. Con il primo si duole del vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato relativamente al periodo dal 17 al 31 gennaio 2007, posto che Pierangelo Dal Zotto prese possesso dell'appartamento solo il 1" febbraio 2007, data dalla quale decorreva il contratto di locazione dell'appartamento. Con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto proporzionalmente ridurre la pena.
4. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, pur riconoscendo che nell'abitazione era presente anche un'altra persona, invece di prendere atto della possibilità alternativa che fosse quest'ultima ad avere commesso il reato, ha fatto coincidere il responsabile della sottrazione di energia con il titolare del contratto di locazione, così addebitando il reato all'imputato a titolo di responsabilità oggettiva.
5. Con il terzo motivo fa valere la violazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 161 ultimo comma cod. peri. Osserva che essendo previsto, per l'ipotesi di furto monoaggravato il termine prescrizionale di anni sei, aumentato di due terzi, per l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, in anni dieci, la Corte con la sentenza resa in data 21 maggio 2018 avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato per i fatti commessi dal 17 gennaio 2007 al 21 maggio 2008 e conseguentemente ridurre la pena. Osserva che, in ogni caso, la motivazione si dimostra carente in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta impossibilità di disapplicare la contestata recidiva.
6. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'estinzione parziale del reato per prescrizione in relazione alle condotte relative al periodo dal 17 gennaio 2007 al 21 maggio 2008, con eliminazione della pena ritenuta in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Deve, in ordine logico, esaminarsi preliminarmente la doglianza inerente alla manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità.
3. Il motivo è inammissibile.
4. La Corte, invero, ha motivato la decisione osservando che proprio l'imputato, quale conduttore dell'appartamento in favore del quale veniva erogata l'energia, avrebbe dovuto rivolgersi alla società fornitrice del gas, al fine di attivare la fornitura, mentre l'imputato ne aveva goduto, proprio a seguito della rottura del sigillo. Solo lui, dunque, aveva interesse alla sua manomissione, non avendo, peraltro, la tesi secondo la quale altra persona avrebbe potuto manomettere il sigillo, alcun riscontro, non essendo neppure chiaro se la medesima abitasse l'appartamento occasionalmente o stabilmente.
Si tratta di una motivazione del tutto coerente, priva di vizi logici, che affronta la doglianza proposta con il gravame facendo riferimento agli elementi probatori a sua disposizione, chiarendone l'unica lettura possibile, posto che la ricostruzione alternativa è rimasta del tutto priva di riscontro. Peraltro, la censura, da un lato, si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio, non può essere oggetto del vaglio di questa Corte (ex multis: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 - dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 273911), dall'altro non rappresenta che la mera ripetizione di una doglianza già sottoposta al giudice di appello (cfr. ex nnultis Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Ud.
Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Ud. Rv. 259425; Sez. 6^, n. 34521 del 27 giugno 2013; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Ud. Rv. 25568; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010 Ud. Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).
5. Il primo ed il terzo motivo, strettamente connessi, sono infondati.
6. E' sufficiente ricordare che il termine di prescrizione del delitto di furto di energia "decorre dall'ultima delle plurime captazioni che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata" o a 'condotta ‘,. frazionata' (Sez. 4, Sentenza n. 53456 del 15/11/2018, Rv. 274501; Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015 dep. 2016, Rv. 265850; Sez. 4, n. 17036 del 15/01/2009, Rv. 243959; Sez. 4, n. 12716 del 09/01/2001, Di Bella Rv. 219152) sicché le sottrazioni che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo -in questo caso coincidente con l'esecuzione dello sfratto dell'imputato in data 5 giugno 2009- non essendo rilevante il momento di realizzazione dell'allaccio abusivo alla rete.
Ciò, da un lato, consente di escludere che sia maturato il termine di cui all'art. 157 cod. pen., essendo stata applicata la recidiva reiterata n infraquinquennale, ex art. 99 comma 4 cod. pen., che implica, ai sensi dell'art. 161, comma 2^ cod. pen., un aumento del termine di prescrizione pari a due terzi, con l'effetto che il medesimo decorre alla data del 17 maggio 2023, all'altro, l'ininfluenza della collocazione nel tempo dell'allaccio (se al 17 gennaio o al 1^ febbraio 2007), dovendo, peraltro, osservarsi che coerentemente con la natura del reato a 'consumazione prolungata' non è stata ritenuta dai giudici di merito la continuazione.
7. Inammissibili, infine, appaiono le censure inerenti alla pena in ordine alla concessione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. ed all'esclusione della recidiva, del tutto genericamente formulate.
8. Al rigetto del ricorso, pertanto, consegue il pagamento delle spese processuali e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio di legittimità da liquidarsi in euro duemila oltre ad accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civil in questo giudizio di legittimità che liquida in euro duemila, oltre ad accessori come per legge. Così