Sentenza — n. 30258/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Roma, sezione del riesame, con l'ordinanza impugnata ha accolto l'appello del pubblico ministero ripristinando nei confronti di De Carmine Ciro la misura cautelare della custodia in carcere in precedenza sostituita, con ordinanza del 18/01/2021, con quella degli arresti domiciliari in un procedimento relativo al delitto di cui agli artt.73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (detenzione a fini di spaccio di totali kg.65,60 lordi di marijuana e kg.125,30 lordi di hashish), nonché a ricettazione di due pistole di provenienza furtiva e detenzione illegale di altre armi, una delle quali con matricola abrasa (sequestro di tre pistole semiautomatiche, tre revolver, tre pistole mitragliatrici, munizioni di vario tipo), definito in primo grado con sentenza di condanna alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 80.000 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30258/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CARMINE CIRO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 05/12/1988 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. NASO GIOSUE' del foro di ROMA in difesa di CARMINE CIRO che illustrando i motivi del ricorso ha insistito per l'accoglimento.Ì
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, sezione del riesame, con l'ordinanza impugnata ha accolto l'appello del pubblico ministero ripristinando nei confronti di De Carmine Ciro la misura cautelare della custodia in carcere in precedenza sostituita, con ordinanza del 18/01/2021, con quella degli arresti domiciliari in un procedimento relativo al delitto di cui agli artt.73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (detenzione a fini di spaccio di totali kg.65,60 lordi di marijuana e kg.125,30 lordi di hashish), nonché a ricettazione di due pistole di provenienza furtiva e detenzione illegale di altre armi, una delle quali con matricola abrasa (sequestro di tre pistole semiautomatiche, tre revolver, tre pistole mitragliatrici, munizioni di vario tipo), definito in primo grado con sentenza di condanna alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 80.000 di multa.
2. Ciro De Carmine propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. Secondo il ricorrente, l'estensore del provvedimento impugnato è caduto nell'equivoco di richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale dal mero decorso del tempo non può desumersi l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari, nonostante nel caso concreto il Giudice dell'udienza preliminare avesse valorizzato, non solo il decorso del tempo ma, anche la definizione del primo grado di giudizio, quale fatto certamente nuovo in grado di incidere sull'originario quadro cautelare.
L'elemento deterrente sul quale si era fondato il provvedimento che aveva sostituito la custodia cautelare con la misura degli arresti donniciliari era, oltre al decorso del tempo, la definizione del primo grado di giudizio. La motivazione, si assume, è illegittima laddove esclude che la disponibilità della sorella e del cognato dell'imputato ad accoglierlo possa incidere sull'intensità di esigenze cautelari senza indicare le ragioni per le quali il controllo di un familiare, oltre che delle forze dell'ordine grazie al braccialetto elettronico, non abbia incidenza sul pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie. 2.2.
Il Tribunale del riesame incorre nel medesimo vizio, contestato al Giudice dell'udienza preliminare, di non aver chiarito le ragioni per le quali la disponibilità di un familiare ad ospitare l'imputato incida o meno sulle esigenze cautelari. Nel provvedimento si fa riferimento a un controllo delle Forze dell'ordine, di poco precedente l'arresto, che lo hanno sorpreso con due coimputati con precedenti per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, come se il ricorrente avesse riportato condanna per un delitto associativo.2.3. Apodittico e congetturale risulta il giudizio circa l'inidoneità dell'abitazione laddove i coimputati del prevenuto sono sottoposti a custodia cautelare di massimo rigore, con eccezione di uno che si trova in regime di arresti domiciliari a Roma e laddove i fatti per i quali il ricorrente è ristretto sono stati commessi a Roma. 2.4.
Non si indicano le ragioni per le quali si ritiene che il tempo di due mesi trascorso agli arresti donniciliari senza segnalazioni da parte delle forze dell'ordine deputate al controllo non sia indicativo dell'idoneità di tale misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In funzione di premessa va rammentato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza delle esigenze cautelari consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601).
3. Il Tribunale del riesame ha sottolineato l'entità del traffico di stupefacenti ed il numero e la potenzialità delle armi per desumerne un contesto criminale di elevatissimo spessore, con evidenza organizzato; ha, quindi, rimarcato come in sede di giudizio abbreviato l'imputato sia stato condannato alla pena di sette anni otto mesi di reclusione ed euro 80.000 di multa mentre, per altro profilo, ha ritenuto che gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata per sostituire la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari non fossero significativi di un'attenuazione delle esigenze cautelari. 3.1.
In aggiunta a tali preliminari rilievi, i giudici del riesame hanno escluso che il solo decorso del tempo o l'osservanza puntuale delle prescrizioni dell'autorità fossero sufficienti per ritenere che la situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare avesse subito un significativo mutamento, evidenziando l'inidoneità della disponibilità dei familiari ad accogliere l'imputato ad incidere sull'intensità delle esigenze cautelari e rimarcando l'assenza di collaborazione o anche solo di ammissione dei fatti da parte dell'imputato. 3.2.
Il tenore del provvedimento impugnato non corrisponde, pertanto, a quanto indicato nel ricorso, ove si consideri che il Tribunale ha riesaminato tutti gli elementi valorizzati dai Giudice dell'udienza preliminare, interpretandoli quali indici non significativi di una attenuazione delle esigenze cautelari.
4. Nel ricorso si contestano nel merito tali valutazioni chiedendo che il giudice di legittimità riesamini i medesimi elementi in senso più favorevole all'imputato, sebbene si tratti di giudizio non consentito in questa fase.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 disp. reg. cod. proc. pen. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Cons gliere -estensore Il Presi