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Sentenza — n. 30256/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30256/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30256/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, ha rigettato con l'ordinanza qui impugnata l'istanza di riesame formulata nell'interesse di Di Tullio Michele avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva applicato in data 18/02/2021 la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di San Nicandro Garganico (FG) per il reato di cui agli artt. 56,110,112, comma 1 n. 1, cod. pen., 73, comma 1,80, comma 1 lett.b), con riferimento al n. 2 dell'art. 112 cod. pen., e comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 40) nonché per il reato di cui agli artt.81,110,112, comma 1 n.1 cod. pen. e 73, comma 1,80, comma 1 lett.b) con riferimento al n. 2 dell'art. 112 cod. pen., e comma 2, T.U. Stup. (capo 41).

Regesto Legislator

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art. 112 cod. pen; Sentenza — n. 30256/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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importazione di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti domanda d'asilo di cittadino albanese immigrazione clandestina entrata illegale rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. pen
2 dell'art. 112 cod. pen., e comma 2, d.P.R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TULLIO MICHELE nato a SANNICANDRO GARGANICO il 28/11/1950 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; sentito il Procuratore Generale dott.ssa KATE TASSONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, ha rigettato con l'ordinanza qui impugnata l'istanza di riesame formulata nell'interesse di Di Tullio Michele avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva applicato in data 18/02/2021 la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di San Nicandro Garganico (FG) per il reato di cui agli artt. 56,110,112, comma 1 n. 1, cod. pen., 73, comma 1,80, comma 1 lett.b), con riferimento al n. 2 dell'art. 112 cod. pen., e comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 40) nonché per il reato di cui agli artt.81,110,112, comma 1 n.1 cod. pen. e 73, comma 1,80, comma 1 lett.b) con riferimento al n. 2 dell'art. 112 cod. pen., e comma 2, T.U. Stup. (capo 41).

2. Il Tribunale di Genova, dopo aver rimarcato che il ricorrente aveva dichiarato di aver prestato il proprio aiuto per un lavoro relativo ad un furgone affermando, tuttavia, di non conoscere le persone per cui si era adoperato, ha ritenuto che l'ordinanza applicativa di misura cautelare fosse fondata su gravi indizi di un coinvolgimento del Di Tullio nei due reati, concretati da un tentativo di importazione dall'Albania di sostanza stupefacente in data 17 gennaio 2018 in Lesina e dall'importazione dall'Albania di kg.885 di marijuana in Vieste il 25 gennaio 2018. 2.1.

Deve osservarsi che nel primo capo di imputazione Di Tullio Michele è indicato come concorrente nel tentativo di reato in qualità di persona reclutata per le operazioni di sbarco dello stupefacente, il cui compito sarebbe stato quello di procurare gli strumenti necessari per le operazioni di scarico (corde, taniche e generatore di corrente); il Di Tullio avrebbe consegnato detti strumenti a Barbaro Antonio, destinatario di almeno una parte dello stupefacente e organizzatore. 2.2. Nel secondo capo di imputazione al Di Tullio si imputa di essere stato reclutato per l'operazione di sbarco dello stupefacente e di essere presente nel luogo ove era previsto l'approdo, nonché di aver procurato gli strumenti necessari per l'operazione di scarico (corde, taniche, generatore di corrente), che avrebbe consegnato a Barbaro e a Fisti Bekim, anche egli destinatario di almeno una parte dello stupefacente e organizzatore. 2.3.

Gli atti di indagine richiamati nell'ordinanza impugnata vedono, in particolare, la presenza di Di Tullio Michele a bordo di un furgone Fiat Doblò insieme a tale Nicolaci Andrea in prossimità di Lesina presso il «Bar dei cacciatori» mentre Barbaro apre il bagagliaio della sua Ford Focus e, insieme a Bekim, preleva del materiale per trasferirlo nel vano di carico del Fiat Doblò: due taniche di plastica di colore giallo, una fune di grosse dimensioni, un generatore di corrente. In relazione al secondo capo di imputazione, gli atti di indagine menzionati nell'ordinanza vedono giungere presso il medesimo bar, ove era installato un sistema di videosorveglianza, alle ore 21:11 del 25 gennaio 2018 il furgoncino Fiat Doblò di Nicolaci Andrea, dal quale scendono nove persone tra le quali Bekim, Barbaro, Di Tullio, lo stesso Nicolaci; cinque passeggeri salgono a bordo della Ford Focus del Barbaro mentre Di Tullio e Nicolaci ripartono a bordo del Fiat Doblò.

3. Di Tullio Michele ricorre per cassazione censurando l'ordinanza impugnata per insufficienza e comunque manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in quanto la circostanza che il Di Tullio si fosse recato insieme al Nicolaci, su richiesta del Barbaro, presso il parcheggio del «Bar dei cacciatori» alle ore 13:58 del 17 gennaio 2018 per prelevare due taniche di plastica, una fune ed un generatore di corrente caricate sul mezzo del Nicolaci e di lì a poco scaricate presso il capannone dell'Augelli a Lesina, nonché la circostanza che il Di Tullio sarebbe sceso dal furgone del Nicolaci presso il parcheggio del bar alle ore 21:11 del 25 gennaio 2018 insieme ad altre cinque persone, rappresentano elementi che al più possono assurgere a rango di legittimo sospetto ma non di grave indizio. 3.1.

Secondo il ricorrente, i giudici del riesame avrebbero fondato il giudizio indiziario circa il coinvolgimento dell'imputato nelle condotte delittuose su mere supposizioni disancorate dal minimo dato fattuale, avendo desunto che il ricorrente fosse pienamente consapevole del contenuto dei plichi con un vero e proprio salto logico e sulla mera congettura che gli organizzatori dell'operazione non si sarebbero mai affidati a soggetti inconsapevoli. Non emergendo altro in ordine alla presenza del Di Tullio nel luogo ove avrebbe dovuto avvenire lo sbarco, nè in merito alla consapevolezza che di li a poco sulla costa sarebbe giunto un gommone carico di sostanza stupefacente, è evidente che il materiale caricato sul furgone del Nicolaci non avesse alcuna attinenza con lo sbarco imminente; in particolare, le due taniche di plastica vuote non sarebbero bastate a contenere i 700 litri di benzina necessari per il ritorno in Albania del natante, mentre circa tre ore prima dell'arrivo del Di Tullio al parcheggio il Barbaro avesse rassicurato Bekim di aver già preparato «7» di benzina.

Inoltre, una sola fune non sarebbe risultata sufficiente a legare i numerosi pacchi di stupefacenti in arrivo, nè si comprende l'utilità del generatore di corrente in un'operazione di ,' / sbarco. -7

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In funzione di premessa va rammentato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601).

3. La gravità indiziaria idonea a fondare l'adozione della misura cautelare, secondo il Tribunale, risiede nel fatto che, a fronte di corposi esiti di attività d'intercettazione telefonica testualmente riportati nel provvedimento e del conseguente sequestro di un ingente quantitativo di stupefacente, la caratura dei soggetti coinvolti consente di attribuire al ricorrente la piena consapevolezza circa il contenuto dei plichi, tenuto conto anche della stranezza del trasferimento via mare mediante gommone, con annessi rischi, di un carico costituito da numerose scatole, che evidentemente non avrebbe potuto essere spedito per vie più ufficiali e tracciabili.

Secondo i giudici del riesame, in particolare, gli organizzatori, esperti trafficanti internazionali, non avrebbero affidato alcuna fase della preziosa importazione a soggetti ignari della delicatezza del compito loro affidato o sui quali non avrebbero potuto fare affidamento. 3.1. Dai dialoghi intercettati, in cui si fa riferimento alla paga da corrispondere ai partecipanti all'operazione, il Tribunale ha inoltre desunto l'inverosimiglianza di quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio, ossia che egli fosse presente solo per aiutare un conoscente nello svolgere un lavoro relativo ad un furgone.

Le suestese considerazioni sono state valutate all'interno del più ampio contesto operativo in cui si sono collocati i singoli episodi, descrivendo la cronologia degli eventi ed inquadrando in tale più ampio contesto la presenza del ricorrente, senza salti logici. 3.2. Diversamente da quanto ritiene l'esponente, tali episodi sono stati posti in modo non manifestamente illogico in relazione con il tema dell'individuazione del ruolo del Di Tullio, in quanto in grado di documentarne la intraneità alla trama di relazioni intersoggettive e funzionali che emergono dalle conversazioni captate, ritenute dimostrative dei fatti di cui alle contestazioni provvisorie riferite all'odierno ricorrente.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso