Sentenza — n. 30255/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'appello in materia di misure cautelari personali, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di Bellucci Pietro avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva rigettato, in data 16/12/2020, l'istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria disposta dal Giudice per le indagini preliminari in data 9/10/2014 in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. In relazione a tali reati, si legge nell'ordinanza impugnata, in data 14/03/2016, all'esito di rito abbreviato, Pietro Bellucci è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 94 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 30255/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A ciò si aggiunga che, secondo quanto si può evincere dalla lettura della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Sezione quinta penale n.11943, in data 3 marzo 2020, il motivo di ricorso proposto da Pietro Bellucci in merito alla condanna per il reato associativo è stato dichiarato inammissibile, avendo la Corte annullato la sentenza di condanna limitatamente ad un capo di imputazione concernente la violazione dell'art. 73 d.P.R. T.U. Stup., dovendosi anche per tale profilo ritenere il presente ricorso manifestamente infondato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLUCCI PIETRO nato il 21/02/1963 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso I t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'appello in materia di misure cautelari personali, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di Bellucci Pietro avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva rigettato, in data 16/12/2020, l'istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria disposta dal Giudice per le indagini preliminari in data 9/10/2014 in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. In relazione a tali reati, si legge nell'ordinanza impugnata, in data 14/03/2016, all'esito di rito abbreviato, Pietro Bellucci è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione.
2. Pietro Bellucci propone ricorso per cassazione censurando, con unico motivo, l'ordinanza impugnata per violazione di legge, non corrispondenza tra richiesta difensiva e risposta, nonché assenza di motivazione sul punto del decorso dei termini di custodia cautelare. Nel corpo del motivo di ricorso il difensore ha esclusivamente dedotto che il ricorrente si trova recluso dal 18 settembre 2014 e che i termini di custodia cautelare sono abbondantemente spirati, anche in considerazione del provvedimento con il quale la Suprema Corte di Cassazione ha escluso a carico del prevenuto il reato associativo. Il difensore lamenta che nulla sia stato risposto dal Tribunale su tale fondamentale questione.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore ha prodotto memoria pervenuta in data 28 giugno 2021.
5. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 5.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 25458401), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilrnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 5.2.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
6. Nell'ordinanza impugnata si trova specifica argomentazione a pag.2 in merito all'istanza di scarcerazione di Pietro Bellucci per decorrenza dei termini di custodia cautelare; è dunque evidente che l'atto di impugnazione omette di confrontarsi con il tenore del provvedimento impugnato, in cui si è rilevata l'inammissibilità della questione in quanto il tema della decorrenza dei termini della custodia cautelare non era stato sottoposto al giudice di prima istanza ed è stato sottoposto per la prima volta al giudice dell'appello cautelare.
7. A ciò si aggiunga che, secondo quanto si può evincere dalla lettura della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Sezione quinta penale n.11943, in data 3 marzo 2020, il motivo di ricorso proposto da Pietro Bellucci in merito alla condanna per il reato associativo è stato dichiarato inammissibile, avendo la Corte annullato la sentenza di condanna limitatamente ad un capo di imputazione concernente la violazione dell'art. 73 d.P.R. T.U. Stup., dovendosi anche per tale profilo ritenere il presente ricorso manifestamente infondato.
8. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.3 La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto il Bellucci, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consigliere-estensore