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Sentenza — n. 30254/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30254/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30254/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORILLO ACHILLE nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/12/1991 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr.ssa OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen. da Fiorillo Achille avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata dell'Il gennaio 2021 di conferma, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gle4 16 dicembre 2020 in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo f.1).

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 27 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 94 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 30254/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gli altri colloqui riportati nell'ordinanza genetica dimostravano l'attività di spaccio gestita dai coindagati a fa- vore di molti clienti nei territori di Maddaloni e di Cervino. In tale contesto, gli arresti dell'Amato in date 18 dicembre 2018 e 14 gennaio 2019 per possesso di cocaina, dopo essersi recato in Torre Annunziata ed avere ivi agganciato le celle di via Vittorio Veneto (strada contigua, come verificato dal collegio attraverso Ikconsultazioni di fonti aperte, a via San Francesco di Paola ove risiede il ricorrente) e la raccolta del denaro da utilizzare per l'acquisito di droga (antecedente al viaggio verso la città oplontina) consentivano di attribuire al Fiorillo il ruolo di for- nitore dei coindagati.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza inchiesta per reati di droga traffico di cocaina comunicazione degli elementi a carico reati contro la sfera personale riservata indizio

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 27 cod. proc. pen
del Tribunale di Torre Annunziata dell'Il gennaio 2021 di conferma, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gle4 16 dicembre 2020 in relazione ai reati di cui agli artt.
artt. 81 cod. pen
pen., dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gle4 16 dicembre 2020 in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORILLO ACHILLE nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/12/1991 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr.ssa OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen. da Fiorillo Achille avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata dell'Il gennaio 2021 di conferma, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gle4 16 dicembre 2020 in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo f.1).

Il quadro indiziario si basava sul contenuto delle conversazioni intercettate e sui riscontri acquisiti dagli organi dì P.G., sfociati negli arresti in flagranza di Amato Giu- . seppe in data 19 dicembre 2018 e 14 gennaio 2019, ritenute tali da dimostrare il coinvolgimento del Fiorillo nel traffico di stupefacenti, nel periodo compreso tra il dicembre del 2018 e il gennaio 2019. Il Fiorillo, attivo in Torre Annunziata, in plurime occasioni, in virtù di un consolidato rapporto con D'Albenzio Salvatore, riforniva co- caina materialmente consegnata ad Amato Giuseppe e ad Apostolie Lidia Maricela.

Il 10 novembre 2018, ricevuta (alle ore 12.45) una telefonata dalla Apostolie che l'avvertiva che l'Amato (il cui telefono agganciava celle di Torre Annunziata) si tro- vava "fuori il bar", il D'Albenzio (alle ore 13.20) comunicava al Fiorillo, che "stanno fuori al bar, dove gli diede il telefono"; alle ore 13.44, il D'Albenzio gli chiedeva se potessero "fare per domani quel fatto" e l'interlocutore rispondeva che occorrevano due giorni; quindi, il D'Albenzio lo sollecitava a far presto, perché "sta tutto bloccato" ed il ricorrente replicava che "al massimo lo può arrangiare come ad oggi", al che il coindagato proseguiva "magari la metà", assicurando il pagamento "cash" (progr. 261 e 266).

Il 10 dicembre 2018, l'Amato comunicava al D'Albenzio che era stato contattato da "quello di Torre" per "sapere quando deve andare" ed il coindagato rispondeva di attendere: i due proseguivano il discorso, alludendo alla qualità della droga (progr. 1176). Il 13 dicembre 2018 (progr. 411), l'Amato si giustificava col Fiorillo péun proprio inadempimento addossando la colpa ad un terzo, a sua volta resosi inadempiente nei suoi confronti, e, al contempo, rassicurava l'interlocutore che non sarebbe più accaduto e che "stanno apparando tutte cose"; il Fiorillo rappresen- tava che occorreva risolvere il problema urgentemente, altrimenti avrebbe "chiuso la porta a Totore" (ossia al D'Albenzio) e sottolineando che il denaro gli "serviva per oggi".

Indi, l'Amato riferiva al D'Albenzio il contenuto del dialogo (progr. 1274), spie- gando che "quello di Torre" aveva chiesto il pagamento di denaro. Il 14 dicembre 2018, ore 17.53, il D'Albenzio rappresentava a tale Golino Salvatore che, se si fosse recato da lui in quel momento, avrebbe trovato un "articolo leggero", mentre dopo le 20.30 avrebbe trovato "quello migliore"; alle ore 19.59, interloquendo con Piscitelli Domenico, riferiva che "era tutto apposto"; alle ore 18.58, l'utenza in uso all'Amato agganciava le celle di Torre Annunziata, via Vittorio Veneto.

Le conversazioni del 18 dicembre 2018 tra il D'Albenzio, l'Amato e la Apostolie dimostravano l'impegno degli indagati nella raccolta di denaro da clienti abituali (alla quale partecipava anche Ma- stropietro Antonio), finalizzata all'acquisto di una partita di stupefacente. Dalle ore 20.06 sino alle ore 20.22, l'utenza in uso all'Amato agganciava la cella di via Vittorio Veneto; nel tragitto di ritorno, l'indagato, dopo essersi recato presso l'abitazione del D'Albenzio, mentre stava per incontrare il Mastropietro, era controllato dalle forze dell'ordine ed arrestato per detenzione di gr. 21 circa di cocaina.

L'Amato e la Apo- stolie (vedi l'analisi delle celle agganciate dai telefoni in uso) si erano recati in via Vittorio Veneto in date 24 dicembre 2018, 31 dicembre 2018 e 5 gennaio 2019, giorno quest'ultimo di ulteriori contatti tra il D'Albenzio ed il Mastropietro, in cui il primo riferiva al secondo che "appena rientra gli farà la consegna". Le conversazioni del 14 gennaio 2019 dimostravano che il D'Albenzio e il Mastropietro raccoglievano denaro, al fine di acquistare un'ulteriore partita di droga: dalle ore 17.12 alle ore 17.54, le utenze in uso all'Amato e alla Apostolie agganciavano le celle di via Vittorio Veneto; alle ore 20.00 circa, mentre si trovavano in auto in Maddaloni, la P.G. li controllava e poi rinveniva nella loro abitazione hashish e cocaina.

Gli altri colloqui riportati nell'ordinanza genetica dimostravano l'attività di spaccio gestita dai coindagati a fa- vore di molti clienti nei territori di Maddaloni e di Cervino. In tale contesto, gli arresti dell'Amato in date 18 dicembre 2018 e 14 gennaio 2019 per possesso di cocaina, dopo essersi recato in Torre Annunziata ed avere ivi agganciato le celle di via Vittorio Veneto (strada contigua, come verificato dal collegio attraverso Ikconsultazioni di fonti aperte, a via San Francesco di Paola ove risiede il ricorrente) e la raccolta del denaro da utilizzare per l'acquisito di droga (antecedente al viaggio verso la città oplontina) consentivano di attribuire al Fiorillo il ruolo di for- nitore dei coindagati.

Le ulteriori conversazioni captate - inerenti a fissazioni di ap- puntamenti, a discussioni su g somme di denaro da corrispondere e ad inviti formulati dai coindagati ai clienti ad attendere il loro ritorno da Torre Annunziata per la conse- gna di dosi di droga - giustificavano il giudizio di gravità indiziaria. Il Fiorillo era stato di recente già raggiunto da ordinanza applicativa della custodia in carcere del confermata dal Tribunale del riesame, in relazione ad un'analoga condotta dì cessione di cocaina al D'Albenzio, ritirata in Torre Annunziata, per conto del coindagato, da Lc due emissari arrestati in flagranza di reato.

Tale episodio confermava la prosecuzione dello stabile rapporto illecito col D'Albenzio, pur dopo il duplice arresto. t„ 2. Il Fiorillo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione mancante o illogica in relazione alla gravità del quadro indiziario.Si deduce che il Tribunale del Riesame ha riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria solo sulla base delle intercettazioni telefoniche, con motivazione del tutto carente e a tratti illogica.

Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato solo se siano resistenti alle obiezioni, non siano suscettibili di diversa interpretazione e non contrastino tra loro. Gli scarni dialoghi tra il Fiorillo e i coindagati non erano necessariamente riferibili ad attività di spaccio ed erano connotati da notevoli discrasie rispetto agli orari riportati. In ordine al presunto incontro del 10 novembre 2018, le scansioni temporali erano incongruenti, perché si ricostruiva la vicenda nel senso che la Apostolie e l'Amato avrebbero contattato il D'Albenzio alle ore 12.45, per avvisarlo che erano giunti al bar in cui sarebbe dovuto avvenire l'incontro, e quest'ultimo avvertiva il Fiorillo 35 minuti dopo.

Il Tribunale del Riesame non ha verificato se sussistessero ulteriori elementi idonei a suffragare le captazioni eseguite, ritenendo erroneamente sufficiente la circostanza che il telefono dell'Amato avesse agganciato più volte la cella di Torre Annunziata, per ritenere ve- rificato un episodio di cessione, non considerandosi le ipotesi alternative nella rico- struzione del fatto. I sequestri del 14 dicembre 2018 e del 14 gennaio 2019 a carico dell'Amato esulavano dalle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe intervenuto il Fiorillo. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze caute- lari. Si deducono l'assenza di una effettiva valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto e l'omessa valutazione delle modalità dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In ordine al primo motivo di ricorso, va rilevato che l'ordinanza impugnata, rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi ai reati ascritti al ri- corrente, non si sottrae alle censure difensive circa la tenuta logica della motivazione. La motivazione del provvedimento impugnato è oggettivamente carente sia nella descrizione dei fatti addebitati, sia nella specificazione del ruolo che nell'ambito degli stessi avrebbe ricoperto Fiorillo Achille, essendo stato operato un quasi integrale rin- vio ai contenuti dell'ordinanza genetica. (k, Nell'illustrare il quadro indiziario, il Tribunale del riesame ha riportato sintetica-mente solo due conversazioni intercettate in cui era coinvolto Fiorillo Achille, svoltesi in date 10 novembre 2018 e 13 dicembre 2018:a) il 1° novembre 2018, D'Albenzio Salvatore contattava il Fiorillo, indicandogli dove si trovava e gli chiedeva se potessero "fare per domani quel fatto" e l'interlocu- tore rispondeva che "ci vogliono un paio di giorni"; quindi, il D'Albenzio lo sollecitava a fare il prima possibile, perché "sta tutto bloccato" ed il ricorrente replicava che "al massimo lo può arrangiare come ad oggi", al che il coindagato proseguiva "magari la metà", assicurando il pagamento "cash";

b) Il 13 dicembre 2018, Amato Giuseppe discuteva col Fiorillo di un proprio ina- dempimento, scaricando la responsabilità per l'accaduto su un altro soggetto a sua volta inadempiente, promettendo che il disguido non si sarebbe più verificato, ma il Fiorillo segnalava il problema causatogli e l'esigenza di risolverlo prontamente, altri- menti avrebbe "chiuso la porta a Totore" (ossia al D'Albenzio) e sollecitando il paga- mento. Ebbene dalla lettura di tali conversazioni si comprende che il Fiorillo discute di traffici illeciti, presumibilmente identificabili in attività di compravendita di stupefa- centi, dimostrate queste dal contenuto di ulteriori colloqui captati, in cui erano coin- volti i suoi interlocutori.

Tuttavia, non è rinvenibile uno specifico collegamento tra i discorsi del Fiorillo ed i sequestri di stupefacenti effettuati in altre date (18 dicembre 2018 e 14 gennaio 2019) a carico di alcuni coindagati, rimanendo sostanzialmente ignote le modalità del concorso del ricorrente nei reati realizzati. L'esatta comprensione del percorso motivazionale risulta estremamente difficol- tosa per l'omessa delucidazione del nesso con le imputazioni elevate a carico del ricorrente, essendosi evidenziate solo le relazioni telefoniche intercorse tra lui e sog- getti coinvolti in violazioni alla disciplina sugli stupefacenti.

L'approfondimento dell'analisi sulla gravità della piattaforma indiziaria, peraltro, si rendeva necessario alla luce delle specifiche censure prospettate nel ricorso, concer- nenti l'equivocità del tenore dei dialoghi captati riportati nell'ordinanza impugnata, il mancato esplicito riferimento in essi a traffici di droga, l'omessa spiegazione del nesso temporale tra i contatti dei presunti complici e le vicende illecite sfociate negli arresti di coindagati, l'insufficienza dell'analisi delle celle agganciate dai telefoni in uso ai soggetti coinvolti e l'inesistenza di legami tra i colloqui in cui il Fiorillo era diretto interlocutore ed i sequestri di stupefacenti operati dalle forze dell'ordine.

Il quasi integrale rinvio per relationem all'ordinanza genetica non appare suffi- ciente nel caso in esame, dovendosi sul punto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226488), secondo cui, in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del Tribunale della libertà contenga una motivazione per relationem, che sì risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omet- tendo la valutazione delle doglianze formulate con l'istanza originaria o con succes- siva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza (vedi anche Sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Schiavulli, Rv. 248946, Sez. 1, n. 43464 del 01/10/2004, Perazzolo, Rv. 231022).

Il compendio indiziario a carico del ricorrente non appare, nei limiti in cui questo è stato riportato nella ordinanza impugnata, tale da integrare il quadro della neces- saria gravità, sicché l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del Fio- rillo, presupposto per l'adozione della misura cautelare a suo carico disposta, risulta essere più postulata dal Tribunale del riesame che dimostrata.

3. In conclusione, restando assorbito il secondo motivo di ricorso attinente al tema delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con riferimento alla valutazione sulla gravità indiziaria rispetto ai reati ascritti al Fiorillo, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio, da operare alla luce delle consi- derazioni svolte. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale del riesame di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar