Sentenza — n. 30252/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Marcello Centorrino ricorre avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Messina alla pubblica udienza del 3.3.2020, con la quale è stata disposta ex art. 464-octies cod. proc. pen. la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova di Marcello Centorrino, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada 2. Il ricorrente lamenta le seguenti violazioni di legge. I) Violazione dell'art. 464-octies cod. proc. pen., in relazione al principio del contraddittorio, trattandosi di provvedimento emesso senza aver fissato preventivamente l'udienza partecipata in camera di consiglio ed averne dato avviso alle parti almeno dieci giorni prima.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168-quater cod. pen; Sentenza — n. 30252/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 464-octies cod. proc. pen., che disciplina le modalità attraverso le quali può farsi luogo alla revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova, prevede al primo comma che tale revoca può essere disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza, ed al secondo comma stabilisce che tale revoca deve essere preceduta dalla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 2 127 cod. proc. pen., per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima. Lo stesso articolo stabilisce che l'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENTORRINO MARCELLO nato a MESSINA il 17/03/1987 avverso l'ordinanza del 03/03/2020 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Marcello Centorrino ricorre avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Messina alla pubblica udienza del 3.3.2020, con la quale è stata disposta ex art. 464-octies cod. proc. pen. la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova di Marcello Centorrino, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada 2. Il ricorrente lamenta le seguenti violazioni di legge. I) Violazione dell'art. 464-octies cod. proc. pen., in relazione al principio del contraddittorio, trattandosi di provvedimento emesso senza aver fissato preventivamente l'udienza partecipata in camera di consiglio ed averne dato avviso alle parti almeno dieci giorni prima.
Infatti, il rinvio all'udienza del 3.3.2020 non era stato disposto per decidere sulla revoca della sospensione del procedimento, ma solo per consentire all'UEPE di Messina il deposito della propria relazione sullo svolgimento del programma di trattamento. II) Assenza di motivazione con riguardo all'esplicitazione delle ragioni per cui non è stata accolta la richiesta di rinvio del procedimento al fine di consentire all'imputato il completamento del programma di trattamento. III) Insussistenza dei "gravi motivi" idonei a comportare la revoca della messa alla prova, vale a dire della grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, o della commissione di un nuovo delitto non colposo.
IV) Violazione della normativa laddove è previsto che il procedimento riprende il suo corso solo quando l'ordinanza di revoca, impugnabile in cassazione, è divenuta definitiva.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. L'art. 464-octies cod. proc. pen., che disciplina le modalità attraverso le quali può farsi luogo alla revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova, prevede al primo comma che tale revoca può essere disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza, ed al secondo comma stabilisce che tale revoca deve essere preceduta dalla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 2 127 cod. proc. pen., per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima. Lo stesso articolo stabilisce che l'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
Alla stregua di tali previsioni, risulta evidente che il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti. Non è quindi possibile procedere alla revoca de plano, ovvero senza udienza, ma neppure è possibile disporla in una udienza fissata per una diversa finalità, senza che l'udienza sia stata preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca.
Analogamente a quanto già affermato da questa Corte con riferimento ad altri procedimenti camerali fissati per l'adozione di provvedimenti aventi una rilevante efficacia sulla posizione processuale dell'interessato (ad es. in tema di revoca della sospensione condizionale della pena nel procedimento di esecuzione), si deve ritenere che anche nel procedimento fissato per la revoca della sospensione con messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., sia affetto da nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il provvedimento di revoca, qualora l'avviso di udienza non contenga l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 40688 del 21/05/2015, Rv. 264977).
3. Nel caso in esame, sebbene il rinvio da altra udienza abbia consentito di omettere gli avvisi per le parti che erano o doveyano essere presenti all'udienza Lì, del 3.3.2020, emerge dagli atti che il rinvio non stato disposto per decidere sulla revoca della sospensione del procedimento ex art. 464-octies, cod. proc. pen., ma solo per consentire all'UEPE di Messina il deposito della propria relazione sullo svolgimento del programma di trattamento. La violazione del contraddittorio si realizza, infatti, anche ove non sia stato consentito alle parti di conoscere l'oggetto della decisione che andava adottata nell'udienza fissata a tale precipuo fine, con l'obbligo di darne loro avviso almeno dieci giorni prima.
Ciò comporta il verificarsi della nullità ex art. 127, comma 5, cod. proc. pen. del provvedimento di revoca, direttamente incidendo, tale violazione, sulla salvaguardia dei diritti di difesa dell'imputato, in relazione ad un esito processuale che ha riflessi sulla ripresa del procedimento per l'irrogazione della sanzione penale; il che impone che le parti, ovvero imputato e persona offesa, ricevano avviso della fissazione dell'udienza per la valutazione dei presupposti della revoca.
4. È fondato anche il secondo motivo, dovendosi convenire con il ricorrente che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del provvedimento di revoca della messa alla prova. Al riguardo, il Tribunale di Messina si è limitato ad enunciare alcune circostanze (attività lavorativa del Centorrino e mancato completamento della procedura nel tempo in cui il procedimento penale era stato sospeso), senza specificare le ragioni per cui sarebbe stato prevedibile l'esito negativo della probation, ed in particolare senza accennare alla concreta ricorrenza dei motivi previsti dall'art. 168-quater cod. pen., i soli idonei a giustificare la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. Ciò tanto più se si considera che il mancato completamento della procedura era stato determinato da ragioni estranee alla volontà del Centorrino, come specificato nella relazione dell'UEPE datata 28.2.2020 allegata al ricorso.
5. Le sopra menzionate violazioni di legge giustificano l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, secondo quanto specificato in dispositivo. I restanti motivi rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina. Così deciso il 17 giugno