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Sentenza — n. 30250/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding judge's assessment of criminal danger and evidence sufficiency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30250/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Daniele Coretti against the Tribunal of Lecce's order for his detention in custody. The defense argued that the investigating judge failed to autonomously evaluate the investigative file and that the detention order lacked sufficient critical analysis of intercepted communications. The court held that the lower court correctly applied the legal presumption of danger for serious drug trafficking offenses and that the defense's arguments were generic without substantively refuting the concrete and current nature of the risks identified.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 309, comma 9, cod. proc. pen.: The presumption of the existence of precautionary needs and the adequacy of detention in custody is prevailing as a special rule; therefore, unless proven otherwise, the characteristics of actuality and concreteness of the dangers are deemed to exist.

Parole chiave

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preliminary detention drug trafficking danger assessment investigative file custody in prison presumption of danger sufficient evidence collaboratore della Securitate

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
V) Violazione dell'art. 275 cod.
Art. 274, cod. proc. pen.
IV) Violazione cill'art. 274 c.p.p.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 292, comma 2, lett. C), cod. proc. pen.
Va ricordato come, secondo il diritto vivente, Il requisito previsto dall'art. 292, comma 1, lett.
Art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
I giudici del riesame avrebbero laconicamente concluso per la compatibilità dell'ordinanza genetica con il requisito dell'autonoma valutazione richiesto darart. 309, comma 9, cod. proc. pen., trincerandosi dietro il mero rilievo della scelta adesiva del G.i.p.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Art. 74 d.P.R. 309/90
I Giudici del merito hanno ritenuto, nel provvedimento impugnato, che gli elementi addotti dal difensore fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 elevata a carico del ricorrente netta contestazione provvisoria.
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza resa in data 4/1/2021, il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p.
art. 274 c.p
IV) Violazione cill'art. 274 c.p.p.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen
pan.La presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., legata ai delitti di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193 - 01
(in argomento, si veda, da ultimo Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193 - 01, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelar' e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORETTI DANIELE nato a TARANTO il 14/01/1972 avverso l'ordinanza del 04/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sete le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 4/1/2021, il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Lecce che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Coretti Daniele per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Era contestato al ricorrente di avere fatto parte di un sodalizio nel territorio \ 11 r_ 9.2 (2- e „ di Oria, diretto da Assenti Massimo, a far data dal 201' e/d1 ---van episodi di 4 I cessione di sostanze stupefacenti nei confronti di altro gruppo criminale attivo in San Marzano, riconducibile ad Argentina Giangaspare e Soloperto Angelo.

Le indagini, si legge nella ordinanza, avevano rivelato l'esistenza di tre distinte organizzazioni per delinquere finalizzate al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, operanti in Martina Franca, Oria e San Marzano. Alla individuazione di tali organizzazioni e alla identificazione dei partecipanti al sodalizi il personale di polizia era pervenuto attraverso ponderose indagini tecniche, sviluppate in un rilevante arco temporale, consistite in intercettazioni telefoniche ed ambientali( anche a mezzo di captatore informatica (c.d. trojan).

Tali indagini tecniche sono state sovente accompagnate da attività di osservazione e controllo dei soggetti intercettati, consentendo il sequestro di sostanze stupefacenti in talune occasioni. In relazione alla posizione dell'indagato ricorrente, il Tribunale, nell'evidenziare la gravità dei quadro indiziario emerso a carico di questi, ha ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti i singoli episodi in contestazione, desumendo da tali episodi e dai rapporti instaurati con gli altri soggetti coinvolti nelle vicende in esame, tra i quali l'Assenti Massimo, ritenuto essere a capo del sodalizio, anche la sua partecipazione all'associazione indicata nella imputazione provvisoria.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 292, comma 2, lett. C) e 309, comma 9, cod. proc. pen. La difesa rappresenta di avere dedotto innanzi al Tribunale il difetto dell'autonoma valutazione del compendio investigativo in atti da parte del G.i.p, contenendo l'ordinanza genetica, secondo quanto si prospetta nel ricorso, una mera elencazione del contenuto delle intercettazioni - telefoniche, veicolari e ambientali - non accompagnata da alcun vaglio critico in grado di rivelare che il compendio acquisito sia stato oggetto di autonoma valutazione.

La doglianza sarebbe stata evasa in modo non soddisfacente dal giudice del riesame, che, pure prendendo atto della motivazione succinta dell'ordinanza genetica, adombra la possibilità di un proprio intervento integrativo. Il tenore della critica non sarebbe stato ben interpretato dal Collegio, poiché essa non riguardava la modalità di stesura e la tecnica espositiva del provvedimento, quanto piuttosto la sua attitudine a rivelare il percorso di elaborazione critica del materiale investigativo sottoposto all'attenzione del G.i.p. Il contenuto delta ordinanza non sarebbe idoneo a dimostrare che il giudice della cautela, nel recepire interamente il contenuto della domanda cautelare e delle risultanze investigative, ne abbia soppesato la coerenza e la validità ai fini dell'emissione del provvedimento.

Nell'ordinanza genetica emessa nei confronti dell'odierno indagato non sarebbero individuabili quegli elementi che rendono effettivamente tangibile la specifica valutazione richiesta al G.i.p., quale necessaria e diretta espressione dell'avvenuto esercizio del proprio controllo giurisdizionale. Ed invero, gli elementi riportati nell'informativa di reato, replicati dal P.M. nella domanda cautelare, sarebbero stati pedissequamente recepiti dal giudice della cautela. In particolare, con riferimento alla contestazione associativa di cui al capo 17) della rubrica, vi sarebbe un'indebita sovrapposizione del profilo narrativo dei fatti e di quello valutativo del materiale raccolto (con suddivisione in paragrafi e adozione del carattere di scrittura idenbche a quelle adottate nella richiesta del P.M.)i; per il capo 29) il giudice si sarebbe limitato ad enunciare le vicende relative alle fonti dì prova, interamente trascritte, senza specificamente vagliare l'eventuale decisività degli elementi acquisiti con riferimento alla posizione dell'odierno indagato; per il capo 30) si registra un breve commento rivolto alle modalità del fatto con esplicito rinvio alla richiesta del P.M. e l'elencazione di alcune frasi captate; per il capo 31) si osserva un lapidario riferimento alla "chiarezza degli esiti investigativi", con ulteriore rinvio allo scritto del P.M.; per il capo 32) si fa riferimento ad una stringata osservazione sulla "ricorrenza" degli episodi di cessione, irrilevante ai fini della valutazione critica del complesso indiziarlo; per il capo 33) si rinviene il richiamo ad una conversazione dal contenuto tutt'altro che univoco, senza illustrazione del motivo della riconducibilità delle cifre indicate al saldo della (presunta) cessione; per Il capo 34) si menzione il dialogo del 25/01/2019, di cui si sottolinea la "chiarezza" senza ulteriori specificazioni.

I giudici del riesame avrebbero laconicamente concluso per la compatibilità dell'ordinanza genetica con il requisito dell'autonoma valutazione richiesto darart. 309, comma 9, cod. proc. pen., trincerandosi dietro il mero rilievo della scelta adesiva del G.i.p. alla ricostruzione dell'Accusa. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai decreti m. 1191, 1192, 1329, 1723, e 1724 del 2018. Rammenta la difesa di avere eccepito la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con i suddetti decreti per carenza di idonea motivazione rafforzata nonostante l'utilizzo di captatore informatico.

La risposta del Tribunale sarebbe contraddittoria perché contrasterebbe con la giustificazione addotta dall'Autorità giudiziaria a fondamento delle autorizzazioni rilasciate, sebbene formalmente dichiari di conformarsi ai consolidati orientamenti della Corte di legittimità. La Suprema Corte ha più volte ribadito, in plurime pronunce, che la motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche deve necessariamente dare conto delle ragioni che impongono il controllo di una determinata utenza telefonica, facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinchè possa verificarsi, alla luce del complessivo contenuto argomentativo del provvedimento, la sua adeguatezza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost.

Tali principi devono estendersi all'intercettazione disposta mediante captatore informatico (trojan), data la sua maggiore invasività. La molteplice attivazione di strumenti di captazione avrebbe richiesto un più intenso sforzo motivazionale nei decreti autorizzativi. Il bilanciamento tra diritti costituzionali confliggenti, individuali e collettivi, deve intervenire proprio nella motivazione del provvedimento autorizzativo, che in tal senso viene ad assumere una fondamentale funzione di garanzia, spiegando le ragioni dell'assoluta indispensabilltà dell'atto investigativo e indicando con precisione quale sia il criterio di collegamento tra l'indagine in corso e la persona da intercettare.

Per quanto riguarda la posizione di Assenti Massimo, alla data di attivazione del captatore informatico risultavano già autorizzate ed in essere operazioni di Intercettazione telefonica e ambientale (con sistema di localizzazione satellitare GPS) all'interno dell'autovettura intestata ed in uso allo stesso; per quanto riguarda il Coretti Daniele, alla data di attivazione del captatore informatico t risultava già autorizzata e in essere l'operazione di intercettazione telefonica sull'utenza intestata alla moglie; stessa duplicazione si è verificata per Soloperto Angelo.

In ordine a tali implicazioni non si incontra nell'ordinanza genetica alcun passaggio argomentativo valido, se non un richiamo generico alla sufficienza della motivazione espressa nei decreti citaTi.Sul punto di doglianza il Tribunale così argomenta:"La motivazione, pur molto sintetica, pone in primo piano la necessità di identificare gli autori dei reati nel corso degli incontri fissati, con conseguente implicita valutazione di insufficienza dello strumento ordinario delle intercettazioni telefoniche o ambientali di tipo tradizionale". Tale motivazione sarebbe contraddittoria: il piano del necessario ricorso all'intercettazione tramite captatore informatico per inadeguatezza delle altre forme d'intercettazione tradizionale è differente e non sovrapponibile.

L'inutilizzabilità concernerebbe anche i decreti di proroga successivamente emessi (decreti nn. 1191, 1192, 1329, 1723 e 1724 del 2018). D'altronde, i decreti autorizzativi di proroga anzidetti ricalcano esattamente il contenuto di quelli genetici. III) Vizio di motivazione in relazione all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. per le contestazioni concernenti il reato associativo ed i reati fine. L'intraneità dei Coretti al gruppo Assanti sarebbe fatta discendere dalla collaborazione prestata per il trasporto della droga tramite la propria vettura, dall'avere interloquito più volte sulla contabilità delle operazioni e, sul piano detraffectio societatis, dal consapevole contributo fornito nell'ambito della struttura organizzata.

Quanto al profilo delraffectio societatis si mette in rilievo nell'ordinanza che non occorre un'intima adesione morale agli scopi del sodalizio (dr. pag. 19 ordinanza). Si era tuttavia evidenziato, in sede di riesame, l'assenza di una stabilità del vincolo associativo in capo al Coretti, emergente dalla conversazione intrattenuta con Zanzico Salvatore, al quale l'indagato confida, riferendosi a Capilunga Sergio: " ... no... ma non serve a niente quel cristiano.., adesso finché lo posso... come sta facendo lui... lui mi sta usando a me e io lo sto usando a " (RIT 1724/18 progr. n. 51 del 17/01/2019 ore 8:45).

Tale passaggio rivelerebbe l'inconsistenza delle argomentazioni contenute nella ordinanza atte a dimostrare l'intraneità del Coretti, strumentalmente introdotte nell'ottica dello svilimento del carattere dirimente dei dialogo. Nei motivi posti a sostegno dell'impugnazione si erano evidenziati diversi elementi dai quali desumere, in senso contrario a quello ritenuto dai giudici, l'asisternaticità, in termini dì frequenza, dell'apporto ascritto all'odierno indagato e la mancanza di una direzione univoca dei contributi forniti, peraltro sviluppatisi in un lasso di tempo estremamente ristretto - compreso tra la fine di novembre 2018 e l'inizio di gennaio 2019 - cronologicamente insufficiente a saggiare la ritenuta qualità di gregario del ricorrente.Il collegio non si sarebbe soffermato su tali aspetti, abdicando al compito di verificare, attraverso l'esame di circostanze fattuali, l'esistenza di un effettivo legame con il sodalizio, indicativo della ricorrenza del reato.

Quanto al capo 29) della imputazione provvisoria, il Tribunale del riesame si limita a desumere la partecipazione attiva del Coretti dalla mera presenza sul luogo del fatto. Quanto al capo 31) della imputazione provvisoria, il compendio investigativo non farebbe emergere prova certa dell'avvenuta consegna dei narcotici. Anche in relazione al capo 32) della rubrica la motivazione sarebbe insufficiente. Il Collegio respingerebbe la tesi difensiva ritenendo che il momento della consegna dello stupefacente sia stato monitorato e che il viaggio ad Oria del corriere Franco Alessandro sia stato debitamente tracciato.

Sul punto si sottolineano I seguenti due aspetti: non si rinviene, scorrendo i brogliacci video in atti, alcun fotogramma concernente il 23 dicembre 2018; di conseguenza, essendo questo il giorno in cui si ritiene sia avvenuta la traditio, non si comprenderebbe come il Tribunale possa affermare che il Coretti sia stato avvistato nel momento dell'ingresso nell'abitazione del Soloperto. Si assume inoltre che "il tracciato GPS della vettura Fiat Mulltipla di Capilunga Sergio, padre di Giuseppe, attesta la sosta in San Marzano in orario compatibile con quello in cui è stata registrata la conversazione, quindi è chiaro che il Coretti fosse giunto a casa del Soloperto a bordo di quel veicolo".

Tuttavia, il tragitto compiuto dalla suddetta auto, come accertato dal tracciato GPS fornito dalla ditta "Octotelernatics", avuto riguardo all'intera giornata del 23 dicembre 201.8, consegna un dato esattamente opposto a quello di cui si discorre nell'ordinanza confermativa della misura, poiché la Fiat Multipla non risulta controllata né in San Marzano, né in nessun altro luogo d'interesse in Orla. Pertanto la motivazione, del tutto scollegata dalla piattaforma d'indagine, risulterebbe Illogica e contraddittoria. Il percorso argomentativo intrapreso dal Tribunale si rivelerebbe illogico anche laddove si ritiene essere avvenuto il viaggio ad Oria del coindagato Franco Alessandro, essendo tale ipotesi del tutto sprovvista di riferimenti investigativi a supporto.

IV) Violazione cill'art. 274 c.p.p. Il Tribunale avrebbe dovuto cali ibuire rilievo al tempo trascorso dai fatti: l'ultimo reato ascritto al Coretti si colloca a fine gennaio 2019; non è dato comprendere da quali elementi si desuma il perdurante attivismo del sodalizio ed il mancato allontanamento dell'odierno ricorrente dai coindagati. V) Violazione dell'art. 275 cod. porc. pan.La presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., legata ai delitti di cui all'art. 51 comma 3 -bis codice di rito, tra i quali figura anche il reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, è superabile, per espressa previsione normativa, allorquando emergano elementi che escludano la sussistenza delle esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, siano indicativi della adeguatezza di altra misura.

Non possono essere quindi trascurate le specifiche argomentazioni difensive suscettibili d'incidere sul grado di pericolosità dell'indagato e sulla adeguatezza della misura, nonostante la presunzione di legge. Il Tribunale del Riesame non avrebbe considerato le circostanze valorizzate dalla difesa in favore del proprio assistito, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche.

3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte al sensi dell'art. 23 co. 8 d,I. 137/2020, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. Quanto al primo motivo di doglianza, attinente alla lamentata mancanza di autonomia della ordinanza genetica, su cui il Tribunale non avrebbe offerto compiuta risposta, si osserva quanto segue. Dall'esame dell'ordinanza impugnata risulta adeguatamente valutato e respinto il rilievo in questione, con argomentazioni del tutto logiche, non censurabili in questa sede. Va ricordato come, secondo il diritto vivente, Il requisito previsto dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen„ introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, imponga al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei ffi< presupposti normativi per l'adozione della misura, ma non implimla necessità di una riscríttura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelar' (cfr.

Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Urani, Rv. 268800; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428; Sez. 1, n. 5787 dei 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265984). Detto obbligo non è violato per il solo fatto che il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico ministero, ove tale trasposizione riguardi i profili espositivi del fatto [Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507:

«In tema di motivazione delle ordinanze cautelar' personali, la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lette, cod. proc. pan. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non vi sono schemi rigidi l'osservanza dei quali consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, essendo il giudice libero di adottare le formule più opportune a giustificare la decisione)»;

Sei. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 2681131. E' stato ulteriormente precisato che il concetto di autonoma valutazione espresso dal legislatore «non può che essere inteso come valutazione "non condizionata" che è cosa ben diversa da una valutazione "non conforme" in quanto, se così non fosse, si dovrebbe giungere al paradosso di sostenere che li Giudice potrebbe dimostrare la propria "autonomia" (così da evitare vizi nel provvedimento cautelare da adottare) solo non accogliendo (in tutto od in parte) la richiesta del Pubblico Ministero o ricorrendo, pur in presenza di fatti di palese evidenza e di univoca interpretazione, a motivazioni distoniche rispetto a quelle del Pubblico Ministero che però portino comunque al medesimo condiviso risultato» (così, in motivazione, Sei. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336).

Ebbene, il Tribunale ha posto in evidenza come il G.i.p., pur avendo riportato In ordinanza ampi stralci della richiesta cautelare, soprattutto con riferimento alle risultante investigative, abbia svolto valutazioni, seppure concise, che hanno riguardato ogni singola contestazione, offrendo un quadro adeguato della gravità indiziaria da cui è stato raggiunto il ricorrente. Questo deve reputarsi sufficiente per ritenere che sia stata espressa un'autonoma considerazione degli elementi portati all'attenzione del giudice della cautela. Né la brevità dei commenti può essere reputat9 elemento suscettibile di rivelare la mancanza di autonomia del provvedimento, poiché la valutazione può essere espressa anche con ricorso a formule sintetiche.

Il Tribunale, dai canto suo, nel riepilogare le vicende, ha compiuto un'analisi precisa degli aspetti sui quali si sono appuntate le critiche difensive, precisando le circostanze sulle quali è stata richiamata la sua attenzione e attuando un'operazione di integrazione del tessuto motivazionale del primo giudice da ritenersi legittima. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a seguito delle modifiche apportate agii artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n, 47, l'ordinanza che decida sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ipotesi non ricorrenti nel presente caso (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Campanella, Rv. 265212;

Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, Vecchio, dep. 2016, Rv. 266150; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050).

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, attinente alla prospettata mancanza di motivazione rafforzata dei decreti autorizzativi che hanno consentito l'utilizzazione del captatore informatico, si osserva quanto segue. Non trova applicazione, con riferimento al presente procedimento, l'art. 267, comma 1, come modificato dal d.lgs. 216 del 2017 e segg., che prevede la necessità d'indicazione delle ragioni che rendano necessario l'utilizzo dei captatore informatico per lo svolgimento delle indagini. Invero tale previsione si applica ai procedimenti iscritti dall'i settembre 2020 [cfr.

Sez. 5, n. 33138 del 28/09/2020, Rv. 279841 - 01, così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni mediante installazione di un captatore informatico (trojan), la riforma introdotta dal digs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal di, 30 aprile 2020, n, 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applica ai procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26889 del 2016.", conforme a Sez. 5, n. 31849 del 28/09/2020, Rv. 279769 - 01:

«In tema di intercettazioni mediante utilizzo di "captatore informatico", la previsione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" - si applica, a norma dell'art. 9, cligs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia dì criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio "tempus regit actum", sono soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 26889 dei 2016, non prevede uno specifico onere motivazionale»).

Già tale argomentazione sarebbe sufficiente a rigettare la censura relativa all'assenza di motivazione rafforzata nei decreti autorizzativi come prospettata dalla difesa. Tuttavia, come chiarito nel provvedimento impugnato, la necessità di ricorrere all'utilizzo del "trojan" è stata comunque adeguatamente motivata dal G.i.p. nei decreti autorizzativi. Nei provvedimenti - allegati dalla difesa al ricorso - si legge, come evidenziato dal Tribunale, che "solo attraverso tale strumento investigativo potranno essere acquisiti elementi di prova inerenti ai reati oggetto di investigazione".

Tali ragioni argomentative sostengono adeguatamente la legittimità della motivazione dei decreti autorizzativi in esame (e di tutti gli ulteriori decreti di proroga), rispondendo agli obblighi giustificativi stabiliti dalle Sezioni Unite Scurato (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016), non molto diversi da quelli imposti successivamente dal legislatore delta novella del 2017. Deve peraltro evidenziarsi come la disciplina introdotta in materia abbia comunque circoscritto la giustificazione da esplicitarsi, in sede di autorizzazione alle intercettazioni tramite captatore informatico, alla loro "necessità" per Io svolgimento delle indagini, non facendo riferimento alla nozione di "assoluta indispensabilità" per la prosecuzione delle indagini, canone valutativo riservato ai presupposti delle intercettazioni (in argomento si veda Sez. 5 n. 32428/20 n.m.).

3. Quanto al terzo motivo di ricorso, deve osservarsi come la difesa, nella lunga disamina dei fatti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, proponga un'alternativa lettura delle emergenze probatorie E' opportuno rilevare come, in tema di misure cautelar' personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cessazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indlziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiene, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziarlo, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 -bis del citato art. 273 richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi; ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini dell'adozione delle misure cauteiari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pan., e cioè secondo i canoni valutativi della gravità, precisione e concordanza (Sez. 4, n, 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv, 269179;

Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, C.uccaro, Rv. 237475). Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione alla fattispecie associativa ed ai singoli episodi di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Relativamente ai reati fine ha effettuato precisi richiami ad alcuni passaggi delle conversazioni più rilevanti. La interpretazione offerta del contenuto di tali conversazioni ha poi formato oggetto di attenta disamina da parte del Tribunale, che, nel palesarne il significato, ha applicato criteri logici immuni da aporie e contraddizioni.

Si rammenta come, in subiecta materia, l'intervento correttivo della Corte di legittimità sia ipotizzabile soltanto ove ricorrano manifestazioni di evidente illogicità nell'applicazione dei criteri che sovrintendono alla interpretazione dei dialoghi registrati. E' invero pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscano valutazioni di merito insindacabili in cassazione. Di contro, la censura di diritto elevabile in tali casi può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (si veda in argomento Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01, così massimata: "In tema di Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità"). 3.1 In relazione alla condotta di partecipazione all'associazione di cui si tratta, occorre rammentare come l'accordo tra i diversi compartecipi non debba necessariamente assumere la forma di un patto espresso consacrato in atti di costituzione, statuti, regolamenti, iniziazioni o altre manifestazioni di formale adesione: al contrario, può ritenersi non necessario che intervenga un patto esplicito tra gli associati, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata tesa all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, in cui si innesti il consapevole contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (cfr.

Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli e altri., Rv. 256969 - 01: «Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore dei traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte Insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale»; Sez, 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente ed altri, Rv. 202031 - 01:«Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale.

Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguirriento dello scopo comune»). Sul piano processuale, l'esistenza del sodalizio criminoso e la prova della dt? 1,0 partecipazione ad esso del singolo associato Oh essere dati anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di beni comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207 - 01:

«In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»). Inoltre, poiché la condotta di partecipazione, per pacifica giurisprudenza, costituisce un reato a forma libera, essa può assumere forme e contenuti diversi.

Pertanto, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può 145 essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Sez. 4, 15/1/2014, n. 4063 n.m.). Proprio con riferimento al profilo della durata del periodo della partecipazione, in linea con i principi consolidati espressi in materia da questa Corte, occorre ribadire come anche un periodo non particolarmente prolungato possa essere idoneo a rivelare la condotta di partecipazione ove si ricavino elementi per ritenere l'adesione al programma criminoso perseguito dalla organizzazione (cfr.

Sez. 4 n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02 «In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione ai sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato»).

Infine, la esistenza del vincolo associativo non è esclusa da situazioni anche conflittuali venutesi a creare tra singoli associati nell'ambito delle interne dinamiche del gruppo. Ebbene, il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo l'idoneità dei contenuto dei dialoghi intercettati e degli esiti delle attività investigative espletate dagli organi di Polizia a rivelare sia la ricorrenza della fattispecie associativa, sia la intraneità ad essa del ricorrente, ricavabile dal coinvolgimento nei singoli reati fine e da una serie di altri elementi puntualizzati in motivazione.

In ordine alle singole fattispecie di reato il Tribunale ha ripercorso nel dettaglio ogni episodio, offrendo congrua motivazione in relazione alla gravità indiziaria posta a fondamento della decisione assunta e rispondendo ai rilievi difensivi. Con riferimento alle doglianze espresse in ricorso con riguardo ai singoli episodi, la difesa, nel prospettare talune discrasie rispetto alle emergenze riguardanti la localizzazione della vettura del ricorrente e degli altri indagati, trascura di confrontarsi con il tenore delle conversazioni contestualmente intercettate, ampiamente richiamate nella motivazione dell'ordinanza.

In tali conversazioni, evidenzia il Tribunale, si discute in modo chiaro di somme di danaro e rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti da acquisire e consegnare. Le critiche difensive sollecitano una non consentita revisione delle valutazioni di merito e prospettano un'alternativa interpretazione dei fatti.Ebbene, non va sottaciuto il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo Il quale, in tema di misure cautelar' personali, il ricorso per cessazione per vizio di motivazione del provvedimento dei tribunale del riesame consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito al canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.

Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01; precedenti conformi n. 40873 dei 2010 Rv. 248698 - 01; n. 3529 del 1999 Rv. 212565 - 01; n. 22500 del 2007 Rv. 237012 - 01; n. 26992 del 2013 Rv. 255460 - 01; n. 47748 del 2014 Rv. 261400 - 01).

4. Parimenti infondate risultano le doglianze attinenti al profilo delle esigenze cautelar' (motivi quarto e quinto di ricorso). I Giudici del merito hanno ritenuto, nel provvedimento impugnato, che gli elementi addotti dal difensore fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 elevata a carico del ricorrente netta contestazione provvisoria. In particolare, quanto al decorso del tempo, il Tribunale ha sostenuto che non possa attribuirsi rilevanza a tale elemento, in assenza di sopravvenienze di segno positivo in grado di rivelare una presa di distanza del ricorrente dal contesto delinquenziale in cui era inserito ed il non rilevante lasso dì tempo trascorso dall'ultimo episodio fine accertato, risalente ai gennaio 2019.

Hanno poi messo in rilievo come il giudizio di pericolosità non possa essere validamente superato attraverso la invocata sottoposizione al regime degli arresti domiciliari, in considerazione della gravità del contesto criminale e della possibilità che il ricorrente possa mantenere vivi i contatti con soggetti dediti ai narcotraffico avvalendosi di diverse forme di comunicazione. E' evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte della Corte di legittimità: è stato espresso in modo corretto e adeguato Il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive.

Inoltre, le circostanze richiamate nel provvedimento rispondono all'orientamento della Corte di legittimità, più volte ribadito in diverse pronunce, in base al quale l'attualità e la concretezza del pericolo sono Insite, fino a prova contraria, nelle stesse presunzioni contemplate nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in argomento, si veda, da ultimo Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193 - 01, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelar' e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod, proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza dei pericolo").

Per altro verso, le argomentazioni difensive contengono una generica critica alle valutazioni contenute nel provvedimento, senza alcun reale confronto con esse. Anche in relazione alle esigenze cautelar' è esteso il limite del sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi - in base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrente al pagament