Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30249/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30249/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30249/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza dell'1/10/2019, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine dì ingiunzione alla demolizione avanzata da Cirillo Giuseppe, in qualità di Sindaco del Comune di Cardito, avente ad oggetto un immobile sito in Cardito, meglio in atti individuato, per Il quale era stato emesso ordine di demolizione dalla Procura della Repubblica presso il 'Tribunale di Napoli In esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Afragoia - il 21/9/2005, Irrevocabile 11 4/12/2005.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 665 c.p, art. 173 cod. pen; Sentenza — n. 30249/2021 — snpen · Corte di Cassazione: II) Violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen, in relazione al rigetto del motivo con il quale è stata denunciata la violazione del protocollo del 10 dicembre 2015 della Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli Con l'impugnata ordinanza li Tribunale ha disatteso la censura relativa alla violazione del decreto adottato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli del 10 dicembre 2015, che prevede una serie di criteri per la individuazione degli immobili da demolire, secondo un ordine decrescente di priorità.

Parole chiave

Generato dall'IA
destinazione ad uso abitativo uso speciale piano speciale di utilizzazione cambiamento di destinazione di zona edificabile potere d'apprezzamento comunale appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 665 c.p
Ciò garantisce, come si legge nello stesso provvedimento del Procuratore, l'uniforme applicazione della legge penale e dei principi sottesi all'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza passata in giudicato, la cui procedura spetta al Pubblico Ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 c.p.p.
art. 173 cod. pen
Sul punto il Tribunale ha così argomentato: "l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina estintiva stabilita per le sanzioni penali, né a quella della prescrizione prevista dall'art. 173 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRILLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/01/1974 avverso l'ordinanza del 01/10/2019 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se e le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'1/10/2019, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine dì ingiunzione alla demolizione avanzata da Cirillo Giuseppe, in qualità di Sindaco del Comune di Cardito, avente ad oggetto un immobile sito in Cardito, meglio in atti individuato, per Il quale era stato emesso ordine di demolizione dalla Procura della Repubblica presso il 'Tribunale di Napoli In esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Afragoia - il 21/9/2005, Irrevocabile 11 4/12/2005.

2. La vicenda processuale, ai fini che qui interessano, può essere ricostruita come segue. Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15/12/2017 aveva revocato, in accoglimento dell'istanza formulata dal Sindaco del Comune di Cardito, l'ordine di demolizione emesso nei confronti di Tommaso Fusco, anch'egli istante, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli sopra richiamata. Aveva ritenuto determinante, a tal fine, la scelta dell'amministrazione, adottata con delibera consiliare (n. 122/2016), di conservazione dell'immobile da demolire per destinarlo a concessione in locazione o dismissione, in conformità con quanto previsto dalla Legge regionale n. 5/2013, art. 1, comma 65 e del regolamento edilizio approvato.

Avverso tale pronuncia aveva proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione e l'erronea applicazione dell'articolo 31, comma 5, d.P.R. 380/01. Lamentava che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato la sussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento demolitorio, in quanto la delibera comunale, dichiarativa del prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'opera, aveva un contenuto estremamente generico, dai quale non era possibile evincere l'effettiva destinazione ad uso pubblico dell'immobile abusivo.

Questa Corte, Sezione Terza, in accoglimento del ricorso della parte pubblica, annullava l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Nel corpo della motivazione della pronuncia di rinvio si evidenziava come la dichiarata esistenza del prevalente interesse pubblico non fosse stata supportata da una rigorosa valutazione delle esigenze relative a tale scelta, con specifico riferimento al singolo manufatto precisamente individuato, dovendo escludersi che possano assumere rilievo, nella precipua materia, determinazioni di carattere generale non riferite al caso concreto.

3. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per Cassazione il Sindaco p.t. del Comune di Cardito, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Mancanza e illogicità della motivazione, travisamento del fatto e della prova. L'ordinanza, sostiene la difesa, sarebbe meritevole di essere censurata per avere il Tribunale travisato la fattispecie sottoposta al suo esame. La conclusione a cui perviene l'ordinanza di rigetto, in cui si rileva che "difetta un provvedimento di declaratoria di prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione del bene" non sarebbe condivisibile, poiché il Comune di Cardito, già con la delibera del 19 settembre 2016, n. 122, aveva dichiarato la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile acquisito al patrimonio comunale, escludendo, altresì, l'assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in conformità con quanto previsto dall'art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/01.

L'ordinanza impugnata, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe meritevole di essere censurata perché il Tribunale, dopo aver dato atto di aver esaminato anche il contenuto della delibera integrativa n. 27, del 30 maggio 2018, avrebbe concluso per l'infondatezza dell'incidente di_esecuzione, rilevando, con affermazione di stile, che "in ogni caso la delibera n. 27 del 30.5.18 continua ad essere viziata per la sua estrema genericità; nella stessa In pratica ci si limita a precisare che l'immobile di rilievo verrà destinato ad alloggio oggetto di alienazione per edilizia residenziale sociale", senza tuttavia avvedersi Che la destinazione dell'immobile ad "edilizia residenziale sociale" è certa, effettiva e definitiva, non essendo ancorata ad alcun termine o evento futuro e Incerto.

La delibera n. 27 del 30 maggio 2018, versata in atti, non può in alcun modo ritenersi un mero atto di indirizzo politico, né un atto di tipo sciale. Tale nuovo provvedimento è assolutamente diverso da quello precedentemente adottato, avendo il comune di Cardito impresso all'immobile acquisito al proprio patrimonio una "destinazione ad alloggio per edilizia residenziale sociale (housing sociale), in conformità degli artt. 31, co. 5, del d.P.R n. 38012001 e art. 1, co, 65, della L. R. n. 5/2013. Con la suddetta delibera, inoltre, il Consiglio comunale ha anche accertato e dichiarato che: "la zona in cui ricade l'immobile è dotata delle opere ì ( urbanizzazione come da scheda di verifica del Responsabile del Servizio Urbanistica"; "l'immobile in oggetto non contrasta con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico"; "nella parte di territorio comunale ove è ubicata l'opera questione, non risultano programmate dall'amministrazione comunale attività d'interesse collettivo o di pubblica utilità"; "l'intero territorio comunale di Cardito non è assoggettato a vincolo paesaggistico-ambientale".

Ha quindi concluso ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 31, comma 5, del cl.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'art. 54, comma 1, lettera h, della legge n. 221/2015. Non vi sono ragioni per dubitare della legittimità di tale delibera: il provvedimento dell'organo collegiale presenta tutti i requisiti di regolarità formale e sostanziale ed è Obiettivamente finalizzato a garantire la tutela del bene comune, in quanto, come ripetutamente affermato da codesta Corte, "a prescindere dalla entrata in vigore della richiamata legge regionale, nel concetto di prevalente interesse pubblico al quale fa riferimento la normativa statale (art. 31, comma 5, d.P.R. n. 38012001) certamente rientra anche quello alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale" (cfr., sul punto, Cass. pen., Sez.

III, 24 maggio 2017, n. 30170; Cass. pen., 5ez. III, 12 gennaio 2017, n. 5254; Case. pen., 5ez. III, 8 aprile 2016, n. 47287; Cass. pen., Sez. III, 24 settembre 2014, n. 43458; Cass. pen., Sez. In, 13 ottobre 2016, n. 14493; Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2016, n. 10964; Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2014, n. 6206). In definitiva, il ragionamento del Tribunale sarebbe viziato da travisamento della prova, avente carattere di decisività, e da carenza di motivazione, in quanto non rispondente alle acquisizioni processuali (cfr., in fattispecie analoghe, Cass. pen., Sez.

I, 5 luglio 2017, n, 54281; Case. pen., Sez. III, 20 gennalO 2017, n. 18834; Cass. pen., Sez, III, 13 febbraio 2013, n. 19087). Illegittimo sarebbe anche l'assunto del Tribunale secondo cui delibera adottata dal Consiglio comunale sarebbe generica in relazione "alle problematiche connesse all'abitabilità del manufatto in quanto realizzato in contrasto con la disciplina antisismica". Il Tribunale, travisando gli atti e le prove, non ha considerato che la delibera n. 27 del 30 maggio 2018 prevedeva specificamente l'onere per l'acquirente del successivo adeguamento ("Tutte le spese per la denuncia dell'immobile abusivo all'Agenzia delle Entrate - Ser. territorio (accatastamenti, eventuali frazionamenti, ecc.) necessarie per la sottoscrizione del contratto di alienazione, nonché per la redazione dell'Attestato di Prestazione energetica, le spese per la certificazione relativa all'idoneità statica e la verifica delle condizione di agibilità, saranno a carico dell'acquirente secondo quanto previsto dal bando.

Il bando e lo schema di contratto potranno prevedere apposite clausole risolutive espresse per il mancato adempimento, nei termini e con le modalità prescritte, degli obblighi di adeguamento dell'immobile alla normativa antisismica vigente, all'allacciamento ai servizi comunali ovvero ad ogni altro obbligo previsto"; "In caso di vendita e/o locazione, il provvedimento di assegnazione è sospensivamente condizionato alla certificazione, da parte dell'aggiudicatario, di aver realizzato le opere necessarie per adeguare l'immobile alle normative in materia di staticità dell'edificio e di sicurezza degli impianti ").

II) Violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen, in relazione al rigetto del motivo con il quale è stata denunciata la violazione del protocollo del 10 dicembre 2015 della Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli Con l'impugnata ordinanza li Tribunale ha disatteso la censura relativa alla violazione del decreto adottato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli del 10 dicembre 2015, che prevede una serie di criteri per la individuazione degli immobili da demolire, secondo un ordine decrescente di priorità.

Erronea sarebbe l'affermazione secondo cui l'approvazione del Protocollo sarebbe successiva rispetto alla data di adozione dell'ordine di demolizione. Contrariamente a quanto ritenuto dai Tribunale, l'individuazione di criteri di priorità netta trattazione di procedure di demolizione da parte del Pubblico Ministero trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1 del cligs. 20.6.2006 n. 106, il quale, al comma 5, prevede che "II Procuratore della Repubblica può stabilire in via generale, ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i magistrati dell'ufficio debbano attenersi nell'esercizio della organizzazione dell'ufficio".

Ciò garantisce, come si legge nello stesso provvedimento del Procuratore, l'uniforme applicazione della legge penale e dei principi sottesi all'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza passata in giudicato, la cui procedura spetta al Pubblico Ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 c.p.p. Ne consegue che il provvedimento di cui si tratta non solo sarebbe dotato di rilevanza esterna, ma sarebbe anche pienamente vincolante per l'Ufficio che l'ha legittimamente emesso. III) L'ordinanza del Tribunale sarebbe illegittima anche nella parte in cui disattende la censura avente ad oggetto la violazione del divieto del bis in idei?, (in relazione agii effetti prodotti nell'ordinamento interno dalla sentenza della Corte EDU Grande Stevens ed altri c.

Italia del 4 marzo 2014). Sul punto il Tribunale ha così argomentato: "l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina estintiva stabilita per le sanzioni penali, né a quella della prescrizione prevista dall'art. 173 cod. pen., avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso -né a quella conseguente al decorso del tempo con condotta favorevole, prevista dall'art. 445, comma 2, cod. proc. (fra le tante, cfr.

Sez. III, 29 novembre 2018, n. 53685)". Nella specie, tuttavia, la questione sarebbe ben diversa poiché la Corte EDU, già con la nota sentenza del 27 febbraio 2008 (in causa Hamer c. Belgio), in cui si controverteva della legittimità "convenzionale" della esecuzione di un provvedimento giudiziario a distanza di ventisette anni dalla data della "scoperta dell'abuso", ha affermato che l'ordine di demolizione per un abuso edilizio costituisce, con assoluta certezza, sanzione penale allorquando la sua esecuzione intervenga a distanza di numerosi anni a far data dall'accertamento del fatto e "non sia stata acquisita alcuna prova per dimostrare che in ogni fase del procedimento il richiedente abbia ostacolato il regolare svolgimento delle indagini".

In definitiva, alla luce dei suesposti rilievi e delle caratteristiche richieste dalla Corte EDU, tenuto conto anche della "non complessità del caso", non vi è dubbio che la demolizione applicata ai ricorrenti, a distanza di venti anni dal fatto, debba ritenersi una «pena» soggetta - in quanto tale - alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. Tutto ciò confermerebbe l'inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa e dell'ordinanza impugnata (si veda sul punto anche Cass., SS.UU., 23 settembre 1987, Lofonso, che ha qualificato l'ordine di demolizione quale pena accessoria;

Corte EDU Ozturk c. Repubblica federale tedesca, 21 febbraio 1984, 50 e ss., e Corte EDU, Lauko c. Siovacchia, 2 settembre 1998, 57). D'altronde, la stessa Corte di Strasburgo ha anche individuato, nell'ottica di una concezione sostanziale e non meramente formale del reato e delle pene, diverse caratteristiche, in base alle quali deve inferirsi la natura penale della sanzione, ancorchè formalmente qualificata quale sanzione amministrativa: caratteristiche tutte compresenti nella demolizione ex art. 31, comma 9, del d.P.R. 380/2001. Sebbene la Corte di cassazione abbia stabilito che la demolizione non costituisca pena in senso convenzionale, escludendo che possa essere evocato il principio del ne bis in idem, l'astratto principio deve sempre essere calato nella realtà fattuale al fine di verificare se, nel procedimento che occupa, siano o meno riscontrabili gli indici rivelatori della violazione del suddetto divieto.

Nella specie, ribadito quanto già rilevato ed eccepito in ordine alla natura penale della sanzione demolitoria, allorquando questa intervenga in executívis a distanza di notevole lasso di tempo dalla "scoperta dell'abuso", appare innegabile la ricorrenza dell'ipotesi dell'applicazione/esecuzione di una doppia pena per il medesimo fatto. Risulta dagli atti e dalla stessa ordinanza impugnata che, in relazione alle opere realizzate, la sanzione dernolitoria applicata dalla civica amministrazione abbia da tempo acquisito carattere di definitività, sicché la duplicazione del procedimento sanzionatorio integrerebbe una violazione dell'art. 4, Prot. n. 7, CEDU Tale disposizione, come è noto, vieta di perseguire, giudicare o condannare due o più volte una persona che è già stata colpita da un procedimento sanzionatorio conclusosi con decisione definitiva, a condizione che la seconda procedura sanzionatoria tragga origine da fatti identici o sostanzialmente identici rispetto a quelli che avevano dato causa alla prima "condanna" (si veda Serguei Zolotoukhin c.

Russia, ric. n. 14939/03, § 82; Grande Stevens ed altri C. Italia, ric. n. 18640/10 e altri, §§ 224 e 227). Alla luce dei principi affermati in ambito convenzionale la sanzione dell'ordine di demolizione, laddove intempestiva, deve essere considerata una "pena", come da ultimo confermato dalla Corte Edu, Sez. II, con sentenza del 16 aprile 2019 (Bjami Arrnannsson c. Islanda). Con tale sentenza, la Corte europea ha richiamato l'attenzione su criteri diversi da quello della proporzione della pena complessivamente inflitta, soffermandosi sul coordinamento temporale fra due procedimenti aventi natura sostanzialmente penale (connection in time) e sull'autonomia nella raccolta e nella valutazione del compendio probatorio (connection in substance).

Si è quindi pervenuti, in quella sede, alla condanna dello Stato islandese per violazione del bis in idem, per difetto di connessione tra i due procedimenti attivati a carico del ricorrente (quello promosso dall'amministrazione finanziaria, conclusosi con l'imposizione di una sovratassa per i tributi evasi e quello avviato dalla Procura per frode fiscale). Nel caso in esame difetterebbero í requisiti della complementarietà e del coordinamento tra i procedimenti (quello amministrativo comunale si è concluso con l'adozione dell'ordinanza di demolizione del 15 luglio 1998, mentre quello penate si è concluso nell'anno 2005).

Ciò in contrasto con i principi affermati sin dagli anni '70 dalla Corte EDU, in base ai quali, dovendo prevalere la sostanza sulla forma, la reale natura delle misure sanzionatone previste negli ordinamenti nazionali viene apprezzata alla luce delle concrete peculiarità e conseguenze e non in forza della qualificazione giuridica ad esse riconosciute. In tale ottica interpretativa la Corte Edu ha eletto a criteri di riferimento (c.d. "criteri di Engel") la qualificazione dell'infrazione, la natura dell'infrazione e l'intensità della sanzione comminata.

In materia edilizia, deve ribadirsi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sanzione rimessa al Comune presenta tutti i connotati della sanzione penale alla stregua dei richiamati criteri di Engel, risultando ancora più grave di quella applicata dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 389/01, giacché, mentre quest'ultima comporta in sede esecutiva la sola "distruzione fisica" della "res abusiva", quella comunale, laddove il contravventore non vi ottemperi nel termine assegnato, comporta addirittura l'acquisizione al patrimonio dell'ente non solo dell'immobile realizzato senza titolo ma anche della relativa area di sedime e di quella accessoria.

D'altronde, che la sanzione amministrativa sia più grave di quella penale, è dimostrato anche dal fatto che l'inottemperanza all'ordine giudiziale di demolizione non comporta alcuna sanzione aggiuntiva, nè di tipo ablatorio nè di tipo pecuniario, mentre, nella diversa ipotesi di inottemperanza all'ordine di demolizione adottato dal Comune, il contravventore (oltre a subire, come si è visto, la perdita sia dell'opera che del suolo) deve anche sottostare al pagamento di una sanzione pecuniaria di notevole entità.

3. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 di. 137/2020), ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. 1 motivi di doglianza risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. Il Primo motivo introduce considerazioni che riguardano aspetti di merito: la valutazione effettuata dal giudice in ordine alla inadeguatezza della motivazione della ordinanza di acquisizione al patrimonio del Comune di Cardito dell'immobile abusivo, la cui logicità e coerenza è sostenuta da argomentazioni pertinenti, non è suscettibile di essere censurata in questa sede. Come è noto, infatti, non spetta alla Corte di legittimità il compito di effettuare una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice al fine di pervenire al suo convincimento, ma quello di verificare se la giustificazione offerta sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. (cfr.

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229369 - 01). Oltre a ciò, non deve trascurarsi di considerare che il Giudice, decidendo in sede di rinvio, si è attenuto al vincolante principio di diritto formulato dalla Sezione Terza di questa Corte. Nella sentenza di rinvio (n. 38749/18), il collegio, nel richiamare il consolidato orientamento espresso in sede di legittimità in materia, ha ribadito che, in tema di illeciti edilizi, costituisce ipotesi eccezionale l'adozione dì una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione di un'opera abusiva al patrimonio del Comune.

Ha quindi precisato che soltanto ove ricorrano determinate condizioni («1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo;

2) adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti;

3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc. ») e solo ove siano specificamente indicate le ragioni dell'interesse pubblico sotteso all'acquisizione, è possibile ritenere la legittimità del provvedimento amministrativo di conservazione di un'immobile abusivo, ostativo alla sua demolizione. Con riferimento poi alla delibera emanata dal Comune di Cardito nel caso in esame (n. 122 del 19/9/2016), la Suprema Corte, nella pronuncia di rinvio, ha ritenuto non individuabili nel suo contenuto i requisiti di specificità e completezza richiesti ai fini della sua legittimità, stigmatizzando, in più passaggi della sentenza di annullamento, la genericità degli intenti del Comune di Cardito espressi nel provvedimento adottato ("la genericità dei riferimenti alla futura destinazione dell'immobile è di tutta evidenza, trattandosi di una mera dichiarazione di intenti priva di attuale concretezza, così come il richiamo alla legge regionale, altrettanto generico"; "Non risulta, per quanto è dato rilevare dal ricorso e dal provvedimento impugnato, quali siano i provvedimenti effettivi adottati con riferimento all'immobile oggetto del presente procedimento, avendo carattere generale anche 11 regolamento e gli altri atti richiamati nel provvedimento impugnato"; "non risulta alcun dato univocamente indicativo d- una effettiva valutazione specifica del singolo caso, il che rende la delibera comunale, di fatto, suscettibile di una applicazione sostanzialmente seriale, come sembra dimostrare anche l'identità della vicenda trattata nella sentenza 8055/2018, vanificando le finalità della disciplina urbanistica").

Tutto ciò premesso, il giudice ha ritenuto, offrendo congrua motivazione, che anche la successiva delibera adottata dal Comune di Cardito (n. 27 del 30/5/2018), integrativa della prima, non fosse idonea a rendere conto della esistenza di uno specifico e pregnante interesse pubblico alla sospensione e alla revoca dell'ordine di demolizione. Si legge in motivazione che, benché il Comune abbia dichiarato di volere destinare l'immobile in questione ad alloggio per l'edilizia residenziale sociale, ha del tutto trascurato d'indicare le ragioni per le quali ha ritenuto che quel particolare immobile rispondesse, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione, alle esigenze dichiarate.

Le argomentazioni illustrate in motivazione non sono contrastate da critiche pertinenti: i motivi di ricorso sul punto, non solo richiamano l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti puramente valutativi, ma sono perplessi e alternativi, prospettandosi, cumulativamente, i vizi della carenza e dell'illogicità della motivazione, oltre al travisamento delle prove e dei fatto.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Il protocollo elaborato dalla Procura Generale di Napoli, in cui sono stabiliti i criteri di priorità a cui devono attenersi i magistrati dell'ufficio nel dare corso alle procedure di demolizione, è atto di natura interna, la cui violazione non può essere impugnata con ricorso per cassazione, non derivando alcuna violazione di legge dalla sua inottemperanza.

4. Il secondo e terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per l'intima connessione delle questioni proposte, sono parimenti infondati. La demolizione del manufatto abusivo è sanzione di natura amministrativa, non suscettibile, in quanto tale, di determinare una violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, Rv. 274128 - 01: «In materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, e non comportando la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens c.

Italia del 4 marzo 2014"»). Nella condivisibile motivazione della pronuncia citata si pone in evidenza come la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale, assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, che produce i suoi effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo autore dell'abuso. Ciò consente ulteriormente di affermare come nessuno dei tre "criteri Engel", risalenti al caso Engel e altri c.

Paesi Bassi cleW8 giugno 1976, idonei a rivelare la natura sostanzialmente penale di una sanzione formalmente amministrativa, sia riconoscibile nell'ordine di demolizione. Ed invero tale ordine O non solo è espressamente qualificato come sanzione amministrativa nel nostro ordinamento, ma, possedendo una finalità soltanto ripristinatoria dello status quo ante, non è dotata del carattere di aff