Ordinanza — n. 30248/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA1.Niang Baba ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catania il 29 settembre 2020 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione a più reati di detenzione illecita e vendita di cocaina (capi nn. 1 e 2) e di tentata estorsione (capo n. 3), fatti ipotizzati come commessi tra febbraio 2018 e marzo 2019, ritenuti in continuazione, deducendo mancanza di motivazione ovvero insufficienza della stessa quanto alla responsabilità dell'imputato. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30248/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Catania il 29 settembre 2020 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione a più reati di detenzione illecita e vendita di cocaina (capi nn. 1 e 2) e di tentata estorsione (capo n. 3), fatti ipotizzati come commessi tra febbraio 2018 e marzo 2019, ritenuti in continuazione, deducendo mancanza di motivazione ovvero insufficienza della stessa quanto alla responsabilità dell'imputato. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto .da: NIANG BABA nato il 18/10/1978 avverso la sentenza del 29/09/2020 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Niang Baba ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catania il 29 settembre 2020 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione a più reati di detenzione illecita e vendita di cocaina (capi nn. 1 e 2) e di tentata estorsione (capo n. 3), fatti ipotizzati come commessi tra febbraio 2018 e marzo 2019, ritenuti in continuazione, deducendo mancanza di motivazione ovvero insufficienza della stessa quanto alla responsabilità dell'imputato. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.
La descritta censura, infatti, non rientra tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ogni caso, alla p. 1 della sentenza impugnata, il decidente, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art.129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'imputato.
La (pur stringatissima) motivazione, avuto riguardo alla - consapevole e volontaria - rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare sufficiente rispetto ai parametri indicati per tale genere di decisione dalla ormai consolidata giurisprudenza della S.C. (v. Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637;
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 de1,27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135). Infatti, come la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, cit.), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). 3.La doverosa declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ossia de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).
4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/05/2021. Il Consigliere estensore Da enci