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Sentenza — n. 30247/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30247/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30247/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e per tentativo di rapina in danno di società di vigilanza privata, con le aggravanti delle armi e della presenza di più persone riunite, fatti contestati come commessi da maggio a luglio 2019 (capo n. 18). Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Antonio Pagano, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia violazione di legge. 3.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza o errata applicazione degli artt. 275, comma 3 e 3-bis, 292, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 292 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30247/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02, secondo cui «In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato»). 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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condizioni della detenzione preventiva diritto a un'inchiesta effettiva istruzione giudiziaria motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
1.11 Tribunale per il riesame di Cagliari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 25 gennaio - 19 febbraio 2021 ha confermato il provvedimento con il quale il G.i.p.
art. 275 cod. proc. pen
Si sottolinea che, ai sensi dei commi 3 e 3-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., il giudice ha il dovere di indicare perché ritenga eventualmente inidonea la misura degli arresti domiciliari, anche con le procedure di controllo di cui all'art.
art. 292 cod. proc. pen
pen., per il Tribunale per il riesamey di annullare l'ordinanza cautelare che sia priva o che non contenga l'autonoma valutazione, ex art. 292 cod.
art. 192 cod. proc. pen
pen., nonchè di valutazione ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.)»);
art. 274 cod. proc. pen
278258-02, secondo cui «In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO ANTONIO nato a OTTAVIANO il 07/01/1970 avverso l'ordinanza del 25/01/2021 del Tribunale per il riesame di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni rassegnate dal P.G.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Cagliari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 25 gennaio - 19 febbraio 2021 ha confermato il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Cagliari il 7 gennaio 2021 ha applicato - anche - nei confronti di Antonio Pagano la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Antonio Pagano è indagato per partecipazione ad associazione volta al narcotraffico, con le aggravanti della disponibilità di armi e del numero superiore a dieci associati, da data anteriore a gennaio 2019 e con condotta perdurante (capo n.

1) e per tentativo di rapina in danno di società di vigilanza privata, con le aggravanti delle armi e della presenza di più persone riunite, fatti contestati come commessi da maggio a luglio 2019 (capo n. 18).

3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Antonio Pagano, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia violazione di legge. 3.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza o errata applicazione degli artt. 275, comma 3 e 3-bis, 292, comma 2, lett.

c) e c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare genetica per l'eccepita inesistenza di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di Antonio Pagano ed ha provveduto, pur - si ritiene - in difetto delle condizioni di cui al comma 9 dell'art.309 cod. proc. pen., all'integrazione della motivazione dell'ordinanza cautelare, motivazione che il G.i.p. aveva, secondo la difesa, del tutto omesso. 3.2. Con il secondo motivo si duole della - ritenuta - nullità dell'ordinanza / per violazione dei già richiamati artt. artt. 275, comma 3 e 3-bis, 292, comma 2, lett.

c) e c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale per il riesame ha omesso di dichiarare la nullità dell'ordinanza cautelare ma ha invece - si stima da parte del ricorrente illegittimamente - provveduto ad integrare la motivazione dell'ordinanza genetica, del tutto inesistente. 3.3. Ragionamento comune ed entrambi i profili di doglianza, strettamente interconnessi, è il seguente. La difesa rammenta preliminarmente di avere, a suo tempo, eccepito, innanzi al Tribunale per il riesame, con motivi aggiunti, la nullità dell'ordinanza cautelare per mancanza assoluta di motivazione in relazione sia alla sussistenza delle esigenze cautelari sia al perché tali esigenze non potessero essere soddisfatte nel caso di specie con misure meno afflittive del carcere.Sottolinea che l'ordinanza genetica, in particolare alle pp. 51 ss., sub par. n. 3.8., contiene l'analisi delle esigenze cautelari per gli altri indagati, ma non per Antonio Pagano, l'esame della cui posizione è totalmente omesso.

Non ricorrendo - ad avviso della difesa - per quanto riguarda i delitti contestati a Pagano la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 19-22 luglio 2011, il G.i.p. era onerato di una specifica motivazione circa l'inidoneità di altre misure a garantire la sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento agli arresti domiciliari con il "braccialetto elettronico", come peraltro argomentato in riferimento ad altri coindagati.

Confrontando il contenuto di p. 52 con quello di p. 53 dell'ordinanza genetica, con riferimento alle posizioni dei coindagati Porricelli e Lamonica, si evidenzia la assoluta identità degli argomenti svolti, ciò che dimostrerebbe plausibilmente l'impiego da parte del G.i.p. della tecnica del "copia e incolla" e l'essere venuto meno, dunque, al proprio compito di controllo e di verifica. Si sottolinea che, ai sensi dei commi 3 e 3-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., il giudice ha il dovere di indicare perché ritenga eventualmente inidonea la misura degli arresti domiciliari, anche con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen., fornendo precisa esposizione ed autonoma valutazione dei motivi per cui non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi a favore dell'incolpato e, in caso di applicazione della custodia in carcere, autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per cui le esigenze di cautela non possano essere soddisfatte con altre misure.

Nel caso di specie, difettando radicalmente tali valutazioni, sussisterebbe nullità ai sensi degli artt. 309, comma 9, cod. proc. pen. e 292, comma 2, lett.

c) e c-bis) cod. proc. pen. Si evidenzia come tale eccezione sia stata respinta dal Tribunale per il riesame, con la motivazione che si legge alla p. 61 dell'ordinanza impugnata, motivazione che si riferisce testualmente e che si sottopone a serrata censura. Evidenzia la difesa di Antonio Pagano che il Tribunale distrettuale, non in grado di «indicare quali siano stati i passaggi motivazionali da cui desumere la compiuta valutazione del G.i.p. delle esigenze caute/ari, [...] si è invece dilungato nell'analisi degli elementi fattuali che giustificherebbero la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, valutazione poi trasposta, con evidente salto logico, alle esigenza cautelari necessarie alla adozione della custodia in carcere, con il dichiarato intento di ovviare alla totale omissione del Gip» (così alle pp. 4-5 del ricorso).

Il riferimento che si opera alla p. 61 dell'ordinanza impugnata agli "elementi di fatto" non sarebbe idoneo a dare conto dell'effettivo vaglio operato da parte del G.i.p. in tema di sussistenza ed intensità delle esigenze cautelari.Si sottolinea, da ultimo, l'obbligo, ai sensi del novellato art. 309, comma 9, cod. proc. pen., per il Tribunale per il riesamey di annullare l'ordinanza cautelare che sia priva o che non contenga l'autonoma valutazione, ex art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari e della scelta delle misure, richiamandosi al riguardo giurisprudenza di legittimità circa la non emendabilità di un così grave vizio di motivazione del provvedimento genetico (Cass., n. 648 del 06/12/2017;

Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, ric. Capasso, Rv. 266789-01, secondo cui «Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa»;

Id., Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265984-01). Infine, il ricorrente pone in evidenza come «i/ denunciato deficit strutturale non può nemmeno dirsi emendato dalle valutazioni compiute dal giudice in ordine alla sussistenza delle esigenze caute/ari nei confronti degli altri coindagati» (così alla p. 6 del ricorso), richiamando al riguardo l'insegnamento di Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02; in conformità, Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056-01). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.

2. Il Tribunale per il riesame, alla p. 8, dà atto della eccezione difensiva; quindi, esaminati gli indizi e ritenuti gli stessi sussistenti per entrambe le imputazioni (pp. 9-60), richiamata giurisprudenza di legittimità (pp. 60-61), così - testualmente - replica a tale eccezione (p. 61): «Nell'ordinanza genetica, il G.i.p. ha correttamente indicato gli elementi di fatto, facendo riferimento alla articolata ricostruzione di cui si è dato conto in precedenza, su cui si basa l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari relative alla posizione del Pagano: le risultanze investigative hanno infatti dimostrato che l'odierno impugnante è profondamente inserito nell'organizzazione criminale diretta dal Mercurio ed è dedito a una quantità e qualità di rapporti criminali, che vanno dalle rapine commesse con impiego di armi da fuoco e mezzi pesanti fino al traffico di sostanze stupefacenti e di armi, gravissimi delitti che non potrebbero essere impediti da misure diverse dalla custodia in carcere».

Tale - stringato - passaggio va, secondo regola generale, letto ed apprezzato unitamente alla motivazione della ordinanza del Tribunale, in cui, in più passaggi (v. pp. 44-45 e 51), si dà atto della gravità dei reati addebitati al ricorrente, della centralità del ruolo di Pagano nell'organizzazione della raffina con armi in Toscana, dei contatti intrattenuti dallo stesso con ambienti della criminalità calabrese e campana, della esistenza di un elevato rischio di recidiva e della conseguente necessità di applicazione della misura cautelare maggiormente severa.

Si tratta di ragionamento - sì - sintetico ma sufficiente, non illogico e non incongruo, tenuto conto, per effetto della contestazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, della esistenza ex art. 275, comma 3, ultimo periodo, della presunzione - sia pure relativa - di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere. Occorre, infatti, dare continuità alla puntualizzazione secondo cui «In tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, P.M. in proc.

Lupia, Rv. 272435-01, e Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). Del resto, «In caso di richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere per uno dei reati per i quali - ai sensi dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47) - vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; il giudice che ritenga non vinta tale presunzione può limitarsi a dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a superarla, dovendo fornire specifica motivazione soltanto quando la difesa abbia evidenziato circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbia dedotto l'esistenza di elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelate con misure diverse» (Sez. 3, n. 48706 del 25/1172015, J.A., Rv. 266029-01).

Per queste ragioni, non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di mancanza grafica o di mera apparenza della motivazione, non risulta pertinente la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265984-01, secondo cui «Il potere integrativo del riesame, previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera per le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze caute/ari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, poichè in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura. (In motivazione, la S. C. ha chiarito che la verifica in sede di riesame dell'avvenuta autonoma valutazione da parte del giudice deve ritenersi "fatto processuale", in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., nonchè di valutazione ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.)»);

Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050-01, secondo cui «In tema di misure cautelari, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 non hanno carattere innovativo, essendovi solo esplicitata la necessità che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che, anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere- dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argomentativa»;

Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02, secondo cui «In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato»). 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda al