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Sentenza — n. 30246/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30246/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30246/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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in capo all'A.G. di Brindisi, non altrettanto potrebbe dirsi quanto ai capi nn. e 3), che risultano posti in essere in territorio di Monza e di Como, senza che possa ravvisarsi una connessione rilevante ai sensi dell'art.12 cod. proc. pen. con il capo n.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 8 cod. proc. pen, art. 9 cod. proc. pen, art. 10 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30246/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il fatto che lo stupefacente sia entrato in Italia da Brindisi sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, nulla più che una presunzione priva di qualsiasi riscontro. Occorrerebbe, dunque, applicare l'art. 8 cod. proc. pen., tenendo conto che il sequestro è avvenuto in territorio di Como; in caso di incertezza, si dovrebbe fare applicazione dell'art. 9 cod. proc. pen.; ed ove si ritenga una parte dell'illecito commesso all'estero, bisognerebbe applicare l'art. 10 cod. proc. pen., che rimanda agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. Assume, poi, la difesa che, quand'anche fosse legittimo individuare la competenza per il capo n.

Parole chiave

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importazione illegale di stupefacenti reato motivante l'estradizione infrazione qualificata LStup licenza d'importazione pericolo di traffico di stupefacenti situazione nel paese d'origine

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
1.11 Tribunale per il riesame di Lecce, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 22 gennaio 2021 ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p.
art. 8 cod. proc. pen
Occorrerebbe, dunque, applicare l'art. 8 cod. proc. pen., tenendo conto che il sequestro è avvenuto in territorio di Como; in caso di incertezza, si dovrebbe fare applicazione dell'art.
art. 9 cod. proc. pen
pen., tenendo conto che il sequestro è avvenuto in territorio di Como; in caso di incertezza, si dovrebbe fare applicazione dell'art. 9 cod. proc. pen.; ed ove si ritenga una parte dell'illecito commesso all'estero, bisognerebbe applicare l'art.
art. 10 cod. proc. pen
pen.; ed ove si ritenga una parte dell'illecito commesso all'estero, bisognerebbe applicare l'art. 10 cod. proc. pen., che rimanda agli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARAPI RENATO nato il 16/06/1980 PRENIKA ANDI nato il 22/09/1990 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del Tribunale per il riesame di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni rassegnate dal P.G.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Lecce, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 22 gennaio 2021 ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Brindisi il 5 gennaio 2021 ha applicato - anche - nei confronti di Arapi Renato e di Prenika Andi la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Arapi Renato e di Prenika Andi sono indagati per avere, in concorso tra loro e con altri, introdotto illegalmente in Italia 17 panetti contenenti complessivamente 62,322 kg di hashish e 2 panetti contenenti in tutto kg 6,215 di eroina, occultati in un doppiofondo artigianale creato in un furgone con targa albanese, fatto commesso in Brindisi il 18 dicembre 2020, con le aggravanti dell'ingente quantità e di avere agito in più persone (capo n. 1 dell'editto); inoltre, Arapi Renato per avere illegalmente detenuto presso la propria abitazione kg 1,970 di hashish, fatto commesso in territorio della provincia di Monza il 19 dicembre 2020 (capo n. 2); Prenika Andi anche per avere illecitamente detenuto presso la propria abitazione kg 45,00 di hashish, fatto commesso in provincia di Como il 19 dicembre 2020 (capo n. 3).

3. Va premesso che il 22 dicembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Como ha applicato nei confronti dei due indagati la misura cautelare della custodia in carcere, contestualmente dichiarandosi incompetente: infatti ha ritenuto commesso il più grave reato, sub n. 1), di introduzione dello stupefacente in Italia, in Brindisi, essendo il furgone giunto a bordo di una nave attraccata al porto di Brindisi, e connessi ad esso i meno gravi fatti sub nn.

2) e 3): quindi ha trasmesso gli atti al P.M. del Tribunale di Brindisi, che il 31 dicembre 2020 - 5 gennaio 2021 ha chiesto al proprio G.i.p. la nuova emissione della misura, richiesta che è stata accolta il 5 gennaio 2021. 4.11 Tribunale per il riesame di Lecce, richiamati i capi di imputazione per cui si procede (pp. 1-2 dell'ordinanza), riassunte le censure difensive (p. 2), disattesa la questione di incompetenza territoriale (pp. 3-4), ha ritenuto sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi (pp. 4-9) sia plurime esigenze cautelari da salvaguardare (p.

9) e necessaria la misura di massimo rigore (pp. 9-10), infine rigettando l'impugnazione (p. 10). 5.Ricorrono per la cassazione dell'ordinanza Arapi Renato e Prenika Andi, tramite un medesimo ricorso curato da difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui si denunzia violazione di legge (artt. 8 e ss. cod. proc. pen.).La difesa contesta la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Brindisi, ritenendo competente, invece, il G.i.p. del Tribunale di Como, che per primo ha emesso ordinanza coercitiva per i fatti in contestazione.

Il G.i.p. del Tribunale di Como avrebbe errato a ritenersi incompetente e quello di Brindisi avrebbe errato a ritenersi competente, con valutazione confermata dal Tribunale per il riesame di Lecce, ritenendo che il furgone con targa straniera al cui interno è stato trovato lo stupefacente sia entrato in Italia via mare nel porto di Brindisi il 18 dicembre 2020. Si sottolinea che il furgone non è stato perquisito all'ingresso in Italia, che non è stato seguito, che non vi sarebbe prova che la droga provenga dall'estero e che non sia stata, invece, caricata sul furgone in Italia, anche in ragione degli spostamenti effettuati dal veicolo prima di giungere a Como e degli acquisti di alimentari e di arredamenti effettuati durante tale tragitto dal coimputato Hajdari Vesel, secondo le dichiarazioni da questi rese, suffragate documentalmente.

Il fatto che lo stupefacente sia entrato in Italia da Brindisi sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, nulla più che una presunzione priva di qualsiasi riscontro. Occorrerebbe, dunque, applicare l'art. 8 cod. proc. pen., tenendo conto che il sequestro è avvenuto in territorio di Como; in caso di incertezza, si dovrebbe fare applicazione dell'art. 9 cod. proc. pen.; ed ove si ritenga una parte dell'illecito commesso all'estero, bisognerebbe applicare l'art. 10 cod. proc. pen., che rimanda agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. Assume, poi, la difesa che, quand'anche fosse legittimo individuare la competenza per il capo n.

1) in capo all'A.G. di Brindisi, non altrettanto potrebbe dirsi quanto ai capi nn.

2) e 3), che risultano posti in essere in territorio di Monza e di Como, senza che possa ravvisarsi una connessione rilevante ai sensi dell'art.12 cod. proc. pen. con il capo n.

1) dell'editto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI ricorgi sono manifestamente infondati, in quanto aspecifici, assertivi e meramente reiterativi. Il contenuto dell'atto di impugnazione, infatti, è la mera reiterazione testuale dell'istanza di riesame (con limitatissimi inserimenti, che non modificano in alcun modo il senso del discorso, cioè: due righe tra riga 4 e riga 5 di p. 2; una riga tra riga 8 e riga 9 di p. 2; sette righe tra riga 5 e riga 12 di p. 3; una riga tra riga 21 e riga 22 di p. 3; ed alle ultime due righe di p. 3 del ricorso di legittimità si chiede che gli indagati possano partecipare personalmente all'udienza di riesame ex art. 309, comma 6, prima parte cod. proc. pen.).Il Tribunale per il riesame ha disatteso le dogliAnze difensive, spiegando (pp. 3-4 dell'ordinanza) quanto segue: che l'arrivo del furgone il 18 dicembre 2021 nel porto di Brindisi è non solo affermato dal coimputato Hajdari ma è anche stato accertato dalla polizia giudiziaria; che Hajdari ha espressamente escluso che qualcuno possa avere caricato sul furgone la droga a sua insaputa durante il tragitto, essendo il mezzo rimasto sempre nella sua disponibilità; che la realizzazione artigianale del doppio fondo induce a ritenere che il carico sia stato ivi collocato prima della partenza; che i reati sub nn.

2) e 3) appaiono, nell'attuale fase, connessi a quello più grave, poiché posti in essere dagli stessi autori di cui al capo n. 1), in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, atteso il contesto spazio-temporale ed il rinvenimento nelle case dei due di droga dello stesso tipo di quella trasportata nel furgone in questione. Si tratta di motivazione adeguata, logica e congrua con la quale i ricorrenti non si confrontano.

2. Consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre ciascuno al versamento della somma indicata in dispositivo, siccome conforme a diritto ed equa, in favore della cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod