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Sentenza — n. 30245/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30245/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30245/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LLESHI VLADIMIR nato il 07/11/1987 avverso l'ordinanza del 11/12/2020 del Tribunale per il riesame di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni rassegnate dal P.G. •-t t 1.II Tribunale per il riesame di Trento, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. dalla difesa di Lleshi Vladimir, indagato per detenzione a fine di cessione e cessione di stupefacente (art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con provvedimento dell'il dicembre 2020 - 8 gennaio 2021, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato il decreto con il quale il Pubblico Ministero il 19 novembre 2020 ha convalidato il sequestro operato di urgenza dalla polizia giudiziaria il 18 novembre 2020, limitatamente al furgone Renault che LLeshi Vladimir guidava al momento del controllo e ai due telefoni cellulari Samsung rinvenuti nella sua disponibilità, di cui ha ordinato la restituzione, mentre ha confermato il vincolo reale sul denaro in contanti (complessivi 9.070,00 euro, così suddivisi: 7.000,00 euro in banconote dietro il sedile di guida; 1.070,00 euro nel portafogli all'interno della giacca indossata da Llleshi; 1.000,00 euro in contanti all'interno di un marsupio riposto nel furgone).

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 253 cod. proc. pen, art. 103 D.P.R. 309/1990, art. 1343 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30245/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 15 aprile 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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beni sequestrati confisca dei proventi di reato confisca del veicolo a motore sottrazione di cose sequestrate causa di sequestro cosa rubata

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
1.II Tribunale per il riesame di Trento, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen.
art. 253 cod. proc. pen
Avendo la difesa lamentato la mancanza di ogni, seppur minima, valutazione in ordine alla necessità del vincolo ablatorio ai fini dell'accertamento dei fatti, come invece disposto dall'art. 253 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame (alla p.
art. 103 D.P.R. 309/1990
del 19 novembre 2021 («ritenuto che la perquisizione sia stata legittimamente eseguita, in quanto è avvenuta, sussistendo gravi indizi di reità, ex art. 103 D.P.R.
art. 1343 cod. civ
Dunque, stando alla prospettazione fattuale fatta propria, nella fluida fase investigativa, dAlla Parte pubblica, non contestata dalla difesa, emerge palese la mancanza di un interesse giuridicamente apprezzabile del ricorrente attesa la causa illecita ex art. 1343 cod. civ.
art. 616 cod. proc. pen
r Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LLESHI VLADIMIR nato il 07/11/1987 avverso l'ordinanza del 11/12/2020 del Tribunale per il riesame di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni rassegnate dal P.G. •-t t

RITENUTO IN FATTO

1.II Tribunale per il riesame di Trento, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. dalla difesa di Lleshi Vladimir, indagato per detenzione a fine di cessione e cessione di stupefacente (art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con provvedimento dell'il dicembre 2020 - 8 gennaio 2021, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato il decreto con il quale il Pubblico Ministero il 19 novembre 2020 ha convalidato il sequestro operato di urgenza dalla polizia giudiziaria il 18 novembre 2020, limitatamente al furgone Renault che LLeshi Vladimir guidava al momento del controllo e ai due telefoni cellulari Samsung rinvenuti nella sua disponibilità, di cui ha ordinato la restituzione, mentre ha confermato il vincolo reale sul denaro in contanti (complessivi 9.070,00 euro, così suddivisi: 7.000,00 euro in banconote dietro il sedile di guida; 1.070,00 euro nel portafogli all'interno della giacca indossata da Llleshi; 1.000,00 euro in contanti all'interno di un marsupio riposto nel furgone).

2. In particolare, il Tribunale per il riesame di Trento, sul presupposto che Lleshi Vladimir sia stato visto dalla polizia giudiziaria ricevere da Velji Djihan «un pacchetto, avvolto in cellophane, contenente verosimilmente del denaro», contestualmente consegnando a Velji Djihan due sacchi di plastica neri risultati poi contenere «kg 11,30 di sostanza stupefacente di tipo cocaina» (così alla p. 2 dell'ordinanza; alla p. 2 del ricorso ed alla p. 1, nota n. 1, del verbale di perquisizione della p.g. si parla di marijuana), ha ritenuto «il denaro in sequestro L.] essere in maniera più che verosimile provento dell'attività di spaccio, anche per il quantitativo in liquidi rinvenuto e per la vista [da parte della polizia giudiziaria] consegna di pacco in cellophane, contenente lo stesso[,] all'altro indagato, considerato come sono avvenuti pacificamente i fatti.

Come tale, l'odierno indagato non ha un diritto alla restituzione delle somme sequestrate, atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra legem e, dunque, non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme, costituenti illecita controprestazione, che giustifica la misura cautelare. Il sequestro, pertanto, deve essere mantenuto sulle somme in possesso dell'indagato costituendo il più che verosimile ed accertato provento dell'attività di spaccio di stupefacente» (così alla p. 4 dell'ordinanza impugnata). 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo, con il quale denunzia violazione di legge (artt. 606, comma 1, lett. b, 324 e 309, commi 7 e 9, cod. proc. pen.).Rammenta il ricorrente che il decreto del P.M. si limitava ad affermare, testualmente, la necessità di sequestro, in quanto «legittimamente eseguito e riguarda il corpo del reato e le cose pertinenti allo stesso».

Avendo la difesa lamentato la mancanza di ogni, seppur minima, valutazione in ordine alla necessità del vincolo ablatorio ai fini dell'accertamento dei fatti, come invece disposto dall'art. 253 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame (alla p. 4 del provvedimento) ha ritenuto di colmare la lacuna motivazionale cui il P.M. non aveva posto rimedio nemmeno nel corso dell'udienza di riesame. Si denuncia quindi, violazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (richiamandosi al riguardo Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 e Sez. 2, n. 10475 del 26/02/2009)fsecondo cui il Tribunale non può supplire alla mancata individuazione, originaria ovvero nel contraddittorio camerale, da parte del P.M. delle esigenze probatorie che debbono giustificare il sequestro.

Si sottolinea, infine, che il Tribunale di Trento avrebbe, per errore, inteso come preventivo un sequestro che, invece, era probatorio, omettendo il necessario dissequestro del denaro.

4. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 15 aprile 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. Occorre prendere le mosse dal principio richiamato dal ricorrente. 2.1. Le Sezioni Unite della S.C. hanno, a più riprese, affermato che «Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711- 01) e che «Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548-01). Più nello specifico, si è puntualizzato che «Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc Bevilacqua, Rv. 226712- 01) con la conseguenza che «Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226713-01). 2.2. Le Sezioni Semplici successive si sono attenute al richiamato principio di diritto. Si richiamano al riguardo Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579-01 («Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. (Nella specie, la Corte, nell'annullare il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, ha osservato che il denaro rinvenuto nel corso di una perquisizione non è necessariamente profitto del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accertato contestualmente al sequestro)» e Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 («Il Tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Corte, evidenziata l'assenza di motivazione dell'originario decreto e l'avvenuta integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata)». 2.3.

Si tratta di principi di garanzia ampiamente condivisibili. Nel caso di specie, tuttavia, sfugge al ricorrente che la motivazione del provvedimento del P.M. del 19 novembre 2021 («ritenuto che la perquisizione sia stata legittimamente eseguita, in quanto è avvenuta, sussistendo gravi indizi di reità, ex art. 103 D.P.R. 309/1990 e che il sequestro sia stato legittimamente eseguito e riguarda il corpo del reato e le cose pertinenti allo stesso, come da verbali di perquisizione e sequestro che si allegano») richiama espressamente gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, in cui, in base agli accertamenti svolti, si ricostruisce la disponibilità del denaro quale contropartita di un negozio illecito di cessione di droga.

Dunque, stando alla prospettazione fattuale fatta propria, nella fluida fase investigativa, dAlla Parte pubblica, non contestata dalla difesa, emerge palese la mancanza di un interesse giuridicamente apprezzabile del ricorrente attesa la causa illecita ex art. 1343 cod. civ. del negozio giuridico da et , _ A/04 ee a E I1tl r, & cui deriva il trasferimento del denaro in questione ! Si tratta di ragionamento non E 4 iz tty mancante ma già presente, sia pure per relationem, nel provvedimento del P.M. 1-1- E ri/r, e più chiaramente esplicitato alla p. 4 del provvedimento impugnato. i o 4 c o a t jt, 3.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. r Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f