Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30244/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30244/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30244/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

e dopo avere - altrettanto correttamente - valorizzato, quale astratto indice rivelatore della competenza territoriale, il luogo di programmazione, ideazione e direzione dell'associazione ex art. 8, comma 3, cod. proc. pen., hanno applicato nel caso di specie l'art. 8, anziché l'art. 9, cod. proc. pen., commettendo errore di diritto: infatti, ad avviso del ricorrente, soltanto il ricorso ai criteri suppletivi avrebbe consentito di «determinare correttamente la competenza territoriale per il presente procedimento, attesi i dubbi e le incertezze promananti dalle più volte citate dicotomie, nonché l'assenza di validi indici rivelatori della reale collocazione della sede operativa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 309 cod. proc. pen, art. 16 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen, art. 9 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30244/2021 — snpen · Corte di Cassazione: il contrasto giurisprudenziale sulla esatta interpretazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., si sottolinea come i giudici di merito non abbiamo scrutinato con il necessario livello di approfondimento la concretezza e la attualità dell'interesse ad impugnare nel caso di specie e che, «qualora fosse venuta meno la misura per il reato associativo, l'unico elemento in grado di incidere negativamente sulla durata della misura cautelare sarebbe stato proprio l'aggravante speciale di cui al comma 2° dell'art. 80 del d.P.R. 309/90» (così alla p. 20 del ricorso). 2.4. Con il quarto motivo (p.

Parole chiave

Generato dall'IA
partecipazione al pignoramento inosservanza delle norme sulla competenza partecipazione al reato affiliazione domicilio di una parte legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 309 cod. proc. pen
1.11 Tribunale per il riesame di Bologna, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 21-22 luglio 2021 ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p.
art. 16 cod. proc. pen
I giudici di merito, inoltre, dopo avere - si stima, correttamente - ritenuto più grave ed esercitante vis actractiva sugli altri ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen.
art. 127 cod. proc. pen
art. 9 cod. proc. pen
proc pen., avversata però dal ricorrente che si limita ad auspicare, ritenendo incerte le emergenze istruttorie, il ricorso al criterio residuale ex art. 9 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANGALLO ANNUNZIATO nato a AFRICO il 29/10/1973 avverso l'ordinanza del 21/07/2020 del Tribunale per il riesame di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni rassegnate dal P.G.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Bologna, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 21-22 luglio 2021 ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bologna il 26 maggio 2020 ha applicato - anche - nei confronti di Annunziato Pangalìo la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo n. 1, in posizione apicale, dal 2017 con condotta perdurante) e 73 (capi nn. 4, 5 ed 11: nell'anno 2018) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite difensore di fiducia (Avv. Francesco Donato Iacopino, del Foro di Locri), affidandosi a cinque motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge, anche sotto il profilo della omissione di giustificazione, e difetto motivazionale. 2.1. In particolare, con il primo motivo (pp. 1-9 dell'atto di impugnazione) censura violazione delle regole sulla competenza territoriale (artt. 8-9 cod. proc. pen.), competenza che apparterrebbe all'Autorità giudiziaria di Firenze, anziché, come ritenuto dai giudici di merito, a quella di Bologna, sotto più profili. 2.1.1.

I giudici di merito hanno in primis - ma, si stima, erroneamente ed illegittimamente - valorizzato l'essersi tenute, appunto, in Bologna riunioni ritenute organizzative dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, trascurando, però, che l'unico soggetto che aveva potere decisionale, secondo quanto ritenuto dagli stessi giudici di merito, cioè Annunziato Pangallo, ad esse non ha partecipato e che lo stesso vive ed opera in Toscana, nel Mugello; si sostiene che da nessuna fonte di conoscenza emerge che le riunioni avessero finalità programmatiche; inoltre, si afferma che «sul suolo bolognese il ritenuto promotore [Pangallo], eventualmente, si limitava esclusivamente a comunicare le sue determinazioni ai subordinati, o dal loro delle indicazioni di tipo esecutivo» (così alla p. 4 del ricorso). 2.1.2.

Altro errore sarebbe consistito nel considerare che i maggiori quantitativi di stupefacente, compreso quello di cui al capo n. 11), fossero destinati alla piazza bolognese, e che anche lo stupefacente sequestrato a Roma fosse destinato prevalentemente a Bologna, «quando da pag. 91 e ss. dell'O.C.C. e dal biglietto ferroviario di ritorno sequestrato al corriere Mele (pag. 21 dell'integrazione all'informativa riepilogativa della P. G., datata 18 luglio 2019) si evince chiaramente sia che quest'ultimo avrebbe dovuto fare rientro nel Mugello e non a Bologna sia che solamente la parte pro quota era destinata al Dan geli, quindi eventualmente al mercato bolognese» (così alla p. 6 del ricorso).2.1.3.

I giudici di merito, inoltre, dopo avere - si stima, correttamente - ritenuto più grave ed esercitante vis actractiva sugli altri ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. il reato associativo (capo n.

1) e dopo avere - altrettanto correttamente - valorizzato, quale astratto indice rivelatore della competenza territoriale, il luogo di programmazione, ideazione e direzione dell'associazione ex art. 8, comma 3, cod. proc. pen., hanno applicato nel caso di specie l'art. 8, anziché l'art. 9, cod. proc. pen., commettendo errore di diritto: infatti, ad avviso del ricorrente, soltanto il ricorso ai criteri suppletivi avrebbe consentito di «determinare correttamente la competenza territoriale per il presente procedimento, attesi i dubbi e le incertezze promananti dalle più volte citate dicotomie, nonché l'assenza di validi indici rivelatori della reale collocazione della sede operativa.

Ricorso ai criteri suppletivi che avrebbe comportato, ex art. 9, comma 1, c.p.p., la corretta attribuzione della competenza al Tribunale di Firenze, atteso che l'ultimo dei reati fine (ultima azione esecutiva del programma criminoso) è stata posta in essere a Dicomano (FI) il 22.06.2018, ovvero la cessione di un quantitativo imprecisato di stupefacente da Stilo Elia a tale Perronace Domenico, rubricato come capo 14) della provvisoria imputazione» (così alla p. 9 del ricorso). 2.2. Mediante il secondo motivo (pp. 9-18) lamenta vizio motivazionale quanto alla gravità indiziaria in relazione al delitto associativo.

Il Tribunale per il riesame, nel valutare come infondate le contestazioni difensive circa la non idoneità degli indici rivelatori della sussistenza del reato associativo di cui al capo n. 1), avrebbe omesso di motivare su alcuni punti ritenuti importanti o avrebbe motivato in maniera illogica e contraddittoria su altri punti, che si indicano in prosieguo. 2.2.1.Ciò con particolare riferimento all'affermazione relativa alla sussistenza di disponibilità finanziarie da parte del sodalizio criminale, avendo la difesa sottolineato che dalle emergenze istruttorie, compendiate nell'ordinanza cautelare genetica, risulta che Pangallo, non disponendo del denaro necessario per l'acquisto del chilogrammo di cocaina poi sequestrato alla stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, deve chiedere la partecipazione economica anche di Dangeli, partecipazione da non ritenersi scontata, a detta degli stessi giudici del riesame (p. 6): difetterebbe quindi, ad avviso del ricorrente, il pactum sceleris.

Si tratterebbe di motivazione illogica, poiché «o il consenso [di Dangeli, come dei coindagati] va richiesto per ogni singolo reato, o per un numero determinato di reati, quindi non è scontato e siamo in presenza di un concorso di persone nel reato; oppure sussiste un programma criminoso, l'adesione al quale comporta il consenso - preventivo - alla realizzazione di tale programma, ovverosia alla realizzazione di un numero indeterminato di reati» (così alle pp. 13-14 del ricorso). 2.2.2. Inoltre, ad avviso del ricorrente, il Tribunale per il riesame di Bologna incorrerebbe nel vizio di motivazione di contraddittorietà di tipo extratestuale nel valutare come infondata l'obiezione difensiva circa l'insussistenza di elementi probatori idonei alla qualificazione dei box auto di Bologna e di Dicomano - FI - come basi logistiche del sodalizio.

Infatti, dal contenuto della intercettazione n. 307 del 20 maggio 2018, valorizzata dal Tribunale per il riesame (alla p.

5) non si trarrebbe la dimostrazione della funzionalità dei depositi, emiliani e toscani, rispetto agli scopi comuni del sodalizio, cioè per la custodia della droga, ma solo che un giorno Elia Stilo è partito dal Mugello e si è recato a Bologna dove ha incontra Dangeli cui ha consegnato un campione di stupefacente che aveva ricevuto da Annunziato Pangallo, richiamandosi al riguardo p. 6 della integrazione della informativa riepilogativa della polizia giudiziaria del 18 luglio 2019, allegata al ricorso; né il fatto storico della custodia presso il garage di Dicomano si trarrebbe dall'annotazione di p.g. del 21 maggio 2018 o dalla motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare.

Prosegue così il ricorso (p. 15): «non emergendo dalla progressiva 307 né dai restanti materiali probatori che il campione di stupefacente in questione venne effettivamente custodito presso il garage di Mangano Massimo, sito a Dicomano, la motivazione dell'impugnata ordinanza sul punto risulta affetta da contraddittorietà, per palese contrasto con gli elementi probatori dalla stessa richiamati (indizio mancante)». 2.2.3. Ancora: altro difetto motivazionale starebbe nell'avere il Tribunale (p.

5) disatteso e persino travisato le allegazioni difensive volte a dimostrare la liceità dei rapporti commerciali tra il ricorrente, da un lato, e la società di noleggio auto gestita da Francesco ed Emilio Tiano, dall'altro, e per avere attributo attendibilità alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Maurizio Maviglia. 2.2.4. Si denuncia, poi, omissione di motivazione circa la sussistenza e la conciliabilità della ritenuta coesistenza di una duplice finalità nel reperimento di telefoni cellulari criptati, non avendo il Tribunale (p.

6) attribuito il corretto rilievo alla circostanza che Elia Stilo ed Annunziato Pangallo, come si desume dalle intercettazioni (peraltro di conversazioni intercorse non già tra Stilo e Pangallo, ma tra Stilo e altra persona, Mangano, progr. n. 261), lucravano 500,00 euro su ogni telefono, sicché erano mossi da una finalità speculativa egoistica, non già agevolativa del gruppo.2.3. Con l'ulteriore motivo (pp. 19-20) si duole di omissione di motivazione quanto alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità quanto al capo n.

11) dell'editto. Si rammenta che il Tribunale (p.

8) ha ritenuto non sussistere l'interesse del ricorrente, poiché la eventuale esclusione dell'aggravante non elide la possibilità di applicazione della misura in corso e non ne fa venire meno l'efficacia. Richiamato (alla p. 19, nota n.

5) il contrasto giurisprudenziale sulla esatta interpretazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., si sottolinea come i giudici di merito non abbiamo scrutinato con il necessario livello di approfondimento la concretezza e la attualità dell'interesse ad impugnare nel caso di specie e che, «qualora fosse venuta meno la misura per il reato associativo, l'unico elemento in grado di incidere negativamente sulla durata della misura cautelare sarebbe stato proprio l'aggravante speciale di cui al comma 2° dell'art. 80 del d.P.R. 309/90» (così alla p. 20 del ricorso). 2.4. Con il quarto motivo (p.

21) il ricorrente denunzia omessa motivazione sia quanto alla richiesta di riqualificazione dei fatti contestati ai capi nn. 4 e 5 in ipotesi di violazione del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, essendo la droga solo "parlata" e, dunque, non conoscendosene la tipologia, sia quanto alla eccepita insussistenza del ruolo di promotore in capo all'odierno ricorrente. 2.5. Infine, con l'ultimo motivo (pp. 22-25) censura omissione e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari, per avere il Tribunale per il riesame omesso di riscontrare il requisito della attualità - da tenersi distinto da quello della concretezza - del pericolo di recidiva.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 ricorso, all'esito dell'esame preliminare da parte dell'apposito Ufficio "spoglio" sezionale, è stato, prima, con decreto 9 marzo 2021 avviato alla trattazione camerale senza formalità ma poi, rilevata la tempestività dell'iniziativa innpugnatoria, è stato fissato per la trattazione in udienza nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen.

4. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 18 aprile 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176), ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.2. I primi quattro motivi, seppure apparentemente evocanti - anche - il vizio di violazione di legge, in realtà, tendono a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della determinazione della competenza per territorio (il primo motivo) ovvero ai fini della valutazione operata dai giudici di merito circa la gravità indiziaria, la qualificazione giuridica dei fatti e la sussistenza di un'aggravante (gli altri tre motivi). 2.1. In particolare, quanto al primo motivo, si osserva come sia stata individuata la competenza in capo all'A.G. di Bologna in relazione al luogo in cui si è riscontrata l'operatività dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo n. 1), reato più grave, di tipo permanente, alla base ove gli associati si riunivano per organizzare, alla zona cui erano destinate le maggiori partite di droga, tra cui quelle di cui ai capi nn. 10 ed 11, e dove si consumava la maggior parte dell'attività di spaccio e dei reati-fine (p. 4 dell'ordinanza).

Si tratta di applicazione che risulta corretta, alla stregua delle informazioni fornite dai giudici di merito, della previsione dell'art. 8, comma 3, cod. proc pen., avversata però dal ricorrente che si limita ad auspicare, ritenendo incerte le emergenze istruttorie, il ricorso al criterio residuale ex art. 9 cod. proc. pen. 2.2. In relazione al secondo motivo, si osserva come il ricorrente evidenzi alcuni aspetti fattuali che, a suo avviso, determinerebbero l'insussistenza dei gravi indizi in relazione al reato associativo contestato sub n. 1), ricostruendo diversamente l'episodio del sequestro di droga alla stazione di Roma Tiburtina, escludendo la circostanza che nei box auto in Emilia e in Toscana fosse tenuta custodita la droga, sostenendo la liceità dei rapporti commerciali di Pangallo con i due Tiano, dubitando dell'attendibilità del collaboratore Mavaglia ed assumendo che il reperimento di cellulari non intercettabili - fatto storico della cui verificazione non si dubita - avesse come finalità l'arricchimento personale e non già il rafforzamento del grippo criminale.

Si tratta, all'evidenza, di diverse ricostruzioni di accadimenti o di differenti interpretazioni di fatti accertati 'come sussistenti, presentate come denunzie di omissioni di pronunzia ma, in realtà, aventi ad oggetto pretesi difetti di motivazione, descritti come "contraddittorietà extratestuale" rispetto a passaggi puntiformi dell'istruttoria rappresentati dal ricorrente come esaustivi di tutti gli accertamenti svolti. Al riguardo, è appena il caso di rammentare quanto segue: il principio della reciproca integrazione tra i provvedimenti del giudice di merito, costituenti "doppia conforme", vale non solo per le sentenze (secondo il tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, secondo cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile»:

Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145;, in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; più di recente, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617) ma anche per le ordinanze in materia di libertà personale (principio risalente a Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; in conformità le Sezioni semplici successive: Sez. 6, n. 3678 de 17/11/1998, Panebianco e altro, Rv. 212685;

Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6 n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj ed altri, Rv. 261085; Sez. 3, n. 8669 del 15/1/2015, dep. 2016, Berlingieri, Rv. 266765); inoltre, «È inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.» (così Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948).

Quanto, poi, alla denunzia di "travisamento" da parte del ricorrente, si richiamano alcuni punti fermi costantemente affermati dalla S.C.: «Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155);

«In tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri, Rv. 271227);«Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomenta tiva della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività» (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e altri, Rv. 267723); sino alla risalente affermazione di Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190572, secondo cui «Anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.

Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisi vità, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata». Non essendo nel caso di specie nessuno dei frammentari aspetti segnalati dalla difesa dotato del carattere della decisività, né in sé né in rapporto alla complessiva valutazione offerta dai giudici di merito, il motivo è infondato. 2.3.

Il terzo motivo è - testualmente - strutturato in maniera ipotetica, ergo: inammissibile. Infatti, a detta dello stesso ricorrente (p. 20 dell'atto di impugnazione), «qualora fosse venuta meno la misura per il reato associativo, l'unico elemento in grado di incidere negativamente sulla durata della misura cautelare sarebbe stato proprio l'aggravante speciale di cui al comma 2° dell'art. 80 del d.P.R. 309/90» (così alla p. 20 del ricorso). Non essendo stato, però, ritenuto insussistente il più grave reato associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la richiesta difensiva è priva di interesse, in quanto anche l'eventuale esclusione, in ipotesi, dell'aggravante ad effetto speciale non produrrebbe effetti né sull'an né sulla durata della custodia cautelare. 2.4.

Quanto al quarto motivo, esso è posto in termini assai generici; in ogni caso, entrambe le questioni sono state disattese - quantomeno implicitamente - dai giudici di merito, che hanno ritenuto interpretarsi le intercettazioni come facenti riferimento a droga pesante ed il ricorrente avente posizione apicale. 2.5. Infine, l'ultimo motivo è palesemente aspecifico, non confrontandosi con i temi della presunzione, sia pure relativa, di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare, essendo contestata la partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico, e della mancata emersione di elementi atti a ritenere la stessa superata di cui dà atto il Tribunale per il riesame alla p. 10.

3. Discende da tutte le considerazioni svolte la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna