Sentenza — n. 30242/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il 16 dicembre 2019 il Tribunale di Bari ha applicato a Domenico Di Cosimo, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per avere detenuto a fine di spaccio cocaina, il 14 dicembre 2019), su richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa; per quanto qui rileva, ha disposto anche la confisca della somma di denaro in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30242/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. il 16 dicembre 2019 il Tribunale di Bari ha applicato a Domenico Di Cosimo, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per avere detenuto a fine di spaccio cocaina, il 14 dicembre 2019), su richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa; per quanto qui rileva, ha disposto anche la confisca della somma di denaro in sequestro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI COSIMO DOMENICO nato a BARI il 26/06/1996 avverso la sentenza del 16/12/2019 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni rassegnate dal P.G.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il 16 dicembre 2019 il Tribunale di Bari ha applicato a Domenico Di Cosimo, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per avere detenuto a fine di spaccio cocaina, il 14 dicembre 2019), su richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa; per quanto qui rileva, ha disposto anche la confisca della somma di denaro in sequestro.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza, tramite difensore, l'imputato, affidandosi a due motivi con cui denunzia (in sintesi, atteso il disposto ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) promiscuamente violazione di legge, anche sotto il profilo della omissione di motivazione, e vizio di motivazione. 2.1. In particolare, con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere omesso qualsiasi accertamento sull'eventuale principio attivo presente nella sostanza. 2.2. Mediante l'ulteriore motivo censura assoluta mancanza di motivazione e, nel contempo, violazione di leggé in riferimento alla confisca del denaro in sequestro, giustificata solo (p.
2) con il riferimento all'essere lo stesso "provento del reato", non considerando, però, che all'imputato è stata contestata solo la detenzione, non già la cessione, sicché il denaro, a tutto voler concedere, potrebbe essere il provento di pregresse cessioni di droga non contestate e, perciò, non confiscabile. Richiamata, dunque, giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. nelle proprie conclusioni scritte del 16 marzo 2020 ex art. 611 cod. proc. pen. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 primo motivo di ricorso è destituito di fondamento, per la indeducibilità delle richiamate censurt che non rientra/ira quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In ogni caso, il decidente, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.La motivazione (v. p. 1 della sentenza impugnata, ove si richiamano gli atti di indagine), avuto riguardo alla - consapevole e volontaria - rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adegùata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr.
Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135). Infatti, come la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, cit.), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di evèntuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
5. Quanto al secondo motivo di ricorso, va premesso che questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, ric. Savin Gianina Alina, è stata decisa dalle Sezioni Unite della S.C.con la sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, che hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali.
6. Ciò posto, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la confisca del denaro in sequestro è priva di pertinente motivazione, essendosi limitato il Tribunale ad affermare (alla p.
2) che la somma è «provento del reato (la somma è di sicura provenienza illecita in quanto: l'imputato è disoccupato; è costituita da banconote di diverso taglio; non è stata data spiegazione alternativa alla detenzione)», senza, tuttavia, tenere conto che nel caso concreto non risulta elevata dal Pubblico Ministero all'imputato alcuna contestazione di cessione commessa antecedentemente all'accertato reato di detenzione a fine di spaccio commesso il 14 dicembre 2019. Ed è appena il caso di rammentare che «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato» (Sez. 6, n. 55825 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; in conformità v. già in precedenza Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900;
Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247; Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, Di Cesare, Rv. 185156; più di recente, cfr. Sez. 6, n. 42964 del 02/10/2019, Venere, non mass., sub n. 1 del "considerato in diritto").
7. Discende la statuizione in dispositivo. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P. Q. M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, statuizione che elimina, disponendo la restituzione della predetta somma all'avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso. C