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Sentenza — n. 30241/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30241/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30241/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Catania, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente, con sentenza del 4/2/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 2/7/2020, appellata dall'imputato, ha assolto LANZAFAME NATALE dal reato di cui al capo c) dell'imputazione perché il fatto non sussiste, ridetermi- nando la pena irrogata per i restanti reati, con riduzione per il rito, in anni 1 e mesi 4 di reclusione e 3.000 euro di multa, con conferma nel resto. Lanzafame Natale veniva tratto in arresto, in data 13/5/2020, perché colto in flagranza dei seguenti reati:

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 99 comma 4 cod. pen; Sentenza — n. 30241/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E nel caso che ci occupa tale esame sarebbe mancato. Vengono, quindi, riportate le cinque precedenti condanne iscritte nel casellario giudiziale, evidenziando la carenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata prevista dall'art. 99 comma 4 cod. pen. Ciò in quanto, per due delle cin- que condanne, risalenti al 6/11/2020 e al 3/7/2013, le pene sono state espiate in regime di affidamento in prova al servizio sociale con estinzione di ogni effetto penale, per una terza del 12/7/2010 la recidiva non è stata ritenuta o almeno è stata neutralizzata dall'operatività dell'attenuante di cui al 5° comma, per la quarta del 10/5/2013 la recidiva contestata è stata ritenuta subvalente rispetto alle atte- nuanti generiche.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti procedura di revisione penale remissione della pena ripetute violazioni del diritto degli stranieri riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
b) art. 385 cod. pen. perché, essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in Catania, Via Capo Passero n. 33 1° piano, in forza di provvedimento emesso dal GIP di Catania in data 25/20/2019, senza autorizzazione se ne allontanava.
art. 99 comma 4 cod. pen
Vengono, quindi, riportate le cinque precedenti condanne iscritte nel casellario giudiziale, evidenziando la carenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata prevista dall'art. 99 comma 4 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LANZAFAME NATALE nato a CATANIA il 24/09/1988 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. A

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente, con sentenza del 4/2/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 2/7/2020, appellata dall'imputato, ha assolto LANZAFAME NATALE dal reato di cui al capo c) dell'imputazione perché il fatto non sussiste, ridetermi- nando la pena irrogata per i restanti reati, con riduzione per il rito, in anni 1 e mesi 4 di reclusione e 3.000 euro di multa, con conferma nel resto. Lanzafame Natale veniva tratto in arresto, in data 13/5/2020, perché colto in flagranza dei seguenti reati:

a) art. 73 co. 1 e 4 DPR 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 DPR 309/90, deteneva all'interno del marsupio che portava indosso n. 123 involucri in carta stagnola contenenti sostanza stupefacente di tipo marijuana, per un peso complessivo di circa 50 gr. (pari a 16,4 dosi medi singole ricavabili); so- stanza stupefacente che per le modalità di custodia nonchè per le altre circostanze appariva destinata ad uso non esclusivamente personale.

b) art. 385 cod. pen. perché, essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in Catania, Via Capo Passero n. 33 1° piano, in forza di provvedimento emesso dal GIP di Catania in data 25/20/2019, senza autorizzazione se ne allontanava.

c) art. 76 co. 2 D.Lgs. 159/11 perché, essendo stato emesso nei suoi con- fronti Avviso orale del Questore di Catania in data 29/11/2019, notificato il 13/1/2020, ne violava le prescrizioni in quanto deteneva due ricetrasmittenti. In Catania il 13/5/2020. Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Convalidato l'arresto con applicazione della misura degli arresti domiciliari, il tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del primo capo di imputazione ai sensi dell'art. 73 co. 5 DPR 309/90, esclusa la recidiva infraquin- quennale, veniva condannato alla pena, ridotta per il rito, di anni 1, mesi 10, giorni 20 di reclusione e 4.667 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Lanzafame Natale, deducendo, quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 co. 4, ultima parte, cod. pen. Ci si duole dell'avvenuto rigetto del motivo di appello relativo alla non confi- gurabilità ed esclusione della recidiva reiterata e specifica. Si contesta la legittimità della configurabilità e dell'applicazione della recidiva reiterata, richiamando sul punto i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con sentenza 35738 del 27/5/2010, Rv. 247838 e con sentenza n.20808 del 25/10/2018, dep.2019, Rv. 275319.

Dopo avere ampiamente illustrato i principi che devono ispirare il giudice di merito nella valutazione della corretta contestazione della recidiva e nella sua con- creta applicazione, il ricorrente evidenzia che sullo stesso giudice grava sia l'onere motivazionale del corretto esercizio del proprio potere discrezionale ché l'obbligo di accertamento sul riconoscimento dell'aggravante nei precedenti processi. La tesi proposta in ricorso è che, laddove si debba applicare la recidiva reite- rata, con applicazione di un aumento della continuazione, va verificato se in un precedente processo sia stata ritenuta e applicata tale recidiva.

E nel caso che ci occupa tale esame sarebbe mancato. Vengono, quindi, riportate le cinque precedenti condanne iscritte nel casellario giudiziale, evidenziando la carenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata prevista dall'art. 99 comma 4 cod. pen. Ciò in quanto, per due delle cin- que condanne, risalenti al 6/11/2020 e al 3/7/2013, le pene sono state espiate in regime di affidamento in prova al servizio sociale con estinzione di ogni effetto penale, per una terza del 12/7/2010 la recidiva non è stata ritenuta o almeno è stata neutralizzata dall'operatività dell'attenuante di cui al 5° comma, per la quarta del 10/5/2013 la recidiva contestata è stata ritenuta subvalente rispetto alle atte- nuanti generiche.

Si ricorda, infine, che in relazione all'aumento di pena non inferiore ad un terzo stabilita per il reato più grave, tale aumento presuppone che l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva precedente alla data di commissione dei reati per cui si procede. In assenza di tale presupposto - si sostiene- non opera il limite previsto dall'art. 81 co. 4 cod. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con riferimento al trattamento sanzionatorio per violazione di legge non essendo configurabile la recidiva reiterata, con conseguente rideterminazione della pena, anche in riferi- mento alla quota di aumento minimo a titolo di continuazione.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Ed invero, in primis va rilevato che il giudice di primo grado (cfr. pagg. 2- 3 della sentenza del GM di Catania del 2/7/2020) ha ritenuto sussistente la conte- stata recidiva reiterata e specifica, in quanto, come si evince dal certificato del casellario giudiziale, in atti, l'imputato ha riportato più condanne, di cui quattro per i medesimi reati per cui si procede (in particolare, due precedenti per evasione e due per illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti), indicative di una pregnante e attuale pericolosità del reo, oltre che di una peculiare dedizione del Lanzafame alla commissione dei reati del tipo di quelli per cui si procede.

Lo stesso giudice di primo grado ha invece escluso la contestata. recidiva in- fraquinquennale, in quanto l'ultima condanna riportata dall'imputato è divenuta definitiva il 16.04.2014, pertanto oltre cinque anni prima rispetto ai fatti di cui al presente giudizio. La Corte territoriale, dal suo canto, ha offerto una congrua e logica motiva- zione rispondendo al motivo di appello in punto di recidiva (cfr. pagg.5-6 dell'atto di appello a firma dell'avv. Francesco Branca dell'8/7/2020) del tutto generico ed aspecifico, inserito all'interno di un più generale motivo di doglianza relativo al trattamento sanzionatorio.

In proposito va rilevato che -come fondatamente rileva il PG- il ricorrente introduce in questa sede tutta una serie di questioni non proposte in appello e, pertanto, inammissibili laddove proposte per la prima volta in questa sede di le- gittimità. La Corte catanese, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- ha già argomentatamente confutato il motivo di gravame in punto di recidiva rile- vando come la gravità del fatto (manifestata dall'elevato numero di involucri - sia pure con limitato principio attivo - destinati allo spaccio e dall'organizzazione di tale attività quale desumibile dal possesso delle ricetrasmittenti) e la circostanza che, in totale spregio delle prescrizioni impostegli, il Lanzafame intendesse porre in essere tale attività criminosa mentre era agli arresti domiciliari per altra causa, valutate unitamente ai non risalenti precedenti specifici (due in materia di stupe- facenti, due per evasione) suo carico evidenziano come i reati di che trattasi co- stituiscano manifestazione dell'ulteriore pericolosità del reo, giustificando dunque l'aumento di pena per la contestata recidiva.

3. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). Peraltro, va rilevata l'assoluta infondatezza della tesi proposta dal ricor- rente, che ritiene che la recidiva possa essere contestata quale reiterata solo a condizione che vi sia stata la contestazione -anzi pare capirsi che ritenga vada ritenuta- anche nelle sentenze precedenti. Ciò non corrisponde affatto a quanto previsto dal nostro ordinamento, se- condo l'indirizzo consolidato di questa Corte -che va qui ribadito- per cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente di- chiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevoca- bile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (cfr. in ultimo Sez. 2, n. 15591 del 24/3/2021, DI Maio Rv. 281229).

Il giudice della cognizione può accertare, a differenza di quello di esecu- zione, i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Sez. 5, n. 47072 del 13/6/2014, Hoxha, Rv. 261308; conf. Sez. 2, n. 21451 del 5/3/2019, Gasmi, Rv. 275816; Sez. 2, n. 18701 del 7/5/2010, Arullani, Rv. 247089; Sez. 5, n. 41288 del 25/9/2008, Moccia, Rv. 241598).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo