Sentenza — n. 30239/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl GIP presso il Tribunale di Vicenza, in data 26/10/2015, dichiarava, ai sensi dell'artt. 129 non doversi procedere nei confronti di Frigo Pietro in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione. Il Frigo era imputato del reato di cui all'artt. 624 e 625 co. 2 cod. pen. per- ché, al fine di personale ingiusto profitto, si impossessava del telefono cellulare marca Motorola con sim card 331-3740654 di proprietà di ACANFORA Giuseppe, sottraendolo all'interno della Caserma 'Ederle" di Vicenza dove egli l'aveva di- menticato appoggiato alla finestra del corpo di guardia. Con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno di un edificio pubblico. In Vicenza il 17 agosto 2010 2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento il PG presso la Corte d'Appello di Venezia deducendo la violazione di legge in quanto, trattandosi di delitto, allorquando il GIP si è pronunciato, non era affatto decorso il termine di prescrizione. Chiede pertanto che questa Corte annulli la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30239/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: FRIGO PIETRO nato a PADOVA il 23/03/1942 avverso la sentenza del 26/10/2015 del GIP TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Vicenza, in data 26/10/2015, dichiarava, ai sensi dell'artt. 129 non doversi procedere nei confronti di Frigo Pietro in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione. Il Frigo era imputato del reato di cui all'artt. 624 e 625 co. 2 cod. pen. per- ché, al fine di personale ingiusto profitto, si impossessava del telefono cellulare marca Motorola con sim card 331-3740654 di proprietà di ACANFORA Giuseppe, sottraendolo all'interno della Caserma 'Ederle" di Vicenza dove egli l'aveva di- menticato appoggiato alla finestra del corpo di guardia. Con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno di un edificio pubblico. In Vicenza il 17 agosto 2010 2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento il PG presso la Corte d'Appello di Venezia deducendo la violazione di legge in quanto, trattandosi di delitto, allorquando il GIP si è pronunciato, non era affatto decorso il termine di prescrizione. Chiede pertanto che questa Corte annulli la sentenza impugnata.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Il ricorso è inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di inte- resse alla chiesta pronuncia. Se è vero, infatti, che il GIP all'epoca della decisione aveva errato nel calco- lare la prescrizione, va rilevato che, nelle more della trasmissione del fascicolo a questa Corte (il ricorso del PM è del 26/11/2015, ma perveniva a questa Corte di legittimità solo il 13/7/2020), il reato si è comunque prescritto. Pertanto, nessun effetto vantaggioso deriverebbe al PG ricorrente dall'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Il