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Sentenza — n. 30238/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30238/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30238/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 18/2/2020, confer- mava l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente Basile Ciro operata daL Tribunale di Campobasso in composizione monocratica che, con sentenza del 23/10/2018, l'aveva condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 900 di multa in quanto ritenutolo colpevole del reato p. e p. dall'art. 95 co. 1 DPR 115 del 30.5.2002, perché, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla richiesta ai sensi dell'art. 79 DPR 115/02, nel procedimento n. 1/17 M.A.E. dichiarava falsamente un reddito complessivo (proprio e dei propri fami- liari) pari ad C 10.653,68, rispetto al 2015, anno in cui tale reddito era stato, invece di C 23.035,65 (con soglia di C 13.594,23), con l'aggravante dell'otteni- mento dell'ammissione al beneficio.

Regesto Legislator

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art. 2739 cod. civ, articolo 2729 cod. civ, art. 47 cod. pen, art. 483 cod. pen; Sentenza — n. 30238/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 37590 del 7/7/2010, Rv. 248404). In tal senso la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non è necessaria per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo del dolo (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862).

Parole chiave

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reddito non dichiarato falsa dichiarazione della parte frode fiscale false indicazioni su attività commerciali complicità in sottrazione d'imposta dovere di collaborazione del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 2739 cod. civ
articolo 2729 cod. civ
art. 47 cod. pen
Né può versarsi in tali casi in ipotesi di errore ai sensi dell'art. 47 cod.
art. 483 cod. pen
115/02 - va ricordato- è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 36362/2010
Sez. 4 n. 36362/2010; Corte Cost.
Sez. 4, n. 14011/2015
5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale (così questa Sez. 4, n. 14011/2015; conf.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BASILE CIRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 02/04/1968 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avvocato FAZIO GIUSEPPE del foro di CAMPOBASSO in difesa di BASILE CIRO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. I

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 18/2/2020, confer- mava l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente Basile Ciro operata daL Tribunale di Campobasso in composizione monocratica che, con sentenza del 23/10/2018, l'aveva condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 900 di multa in quanto ritenutolo colpevole del reato p. e p. dall'art. 95 co. 1 DPR 115 del 30.5.2002, perché, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla richiesta ai sensi dell'art. 79 DPR 115/02, nel procedimento n. 1/17 M.A.E. dichiarava falsamente un reddito complessivo (proprio e dei propri fami- liari) pari ad C 10.653,68, rispetto al 2015, anno in cui tale reddito era stato, invece di C 23.035,65 (con soglia di C 13.594,23), con l'aggravante dell'otteni- mento dell'ammissione al beneficio.

In Campobasso 1'11.1.2017 Con recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale. Con la citata sentenza di appello, in riforma di quella di primo grado, veniva anche dichiarata la falsità della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'imputazione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Basile, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge sul rilievo che l'affermazione di responsabilità operata nel processo de quo dalla Corte di Appello di Campobasso, scaturirebbe da una erronea applicazione della legge penale nella misura in cui non opera alcuna indagine in ordine alla sussistenza degli elementi caratterizzanti la fattispecie di reato in esame limitandosi - così come il giudice di prime cure- a ritenere veritiero quanto asserito dai testi escussi durante l'istrutto- ria dibattimentale nel giudizio di primo grado, in mancanza di qualsivoglia docu- mentazione fiscale a supporto delle dichiarazioni rese.

Durante il giudizio di primo grado, difatti, il Pubblico Ministero non produceva la documentazione dalla quale potesse risultare il reddito accertato tramite consultazione della banca dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si sostiene che la prognosi di colpevolezza che si basi esclusivamente su una dichiarazione resa dal teste senza alcun supporto documentale che ne attesti la correttezza lede il diritto di difesa non potendosi operare una contestazione nel contraddittorio tra le parti su un dato acquisito mediante la mera consultazione di una banca dati.

Assolutamente plausibile, difatti, sarebbe che il funzionario escusso, in assoluta buona fede, abbia potuto commettere un errore non potendo ricordare a memoria i dati reddituali di tutti coloro per i quali si svolgono accertamenti fiscali. Ecco, dunque, che l'acquisizione da parte del giudice della documentazione attestante l'esatto reddito percepito da parte del nucleo familiare del richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio, diviene per il ricorrente di fon- damentale importanza per addivenire all'affermazione della penale responsabilità per il reato di falso, non potendosi fare riferimento solo ed esclusivamente alla fonte di prova.

Proprio in riferimento a quanto appena asserito, si censura, tra l'altro, quanto scritto nella motivazione della sentenza della Corte di Appello ove si legge testual- mente "le testimonianze assunte in primo grado non sono state neppure oggetto di contestazione formale e di allegazione di contraria circostanza". La contestazione formale - si legge in ricorso- veniva operata dalla difesa nel corso del dibattimento del giudizio di primo grado e addotta nei motivi di appello seppur sulla base di una cifra nemmeno ben specificata di "circa 10.000 euro".

A ciò si aggiunga che la documentazione attestante una "contraria circostanza", ve- niva depositata dall'odierno imputato già in fase di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (circostanza questa che veniva richiamata anche nella motivazione della Corte di Appello), il Basile forniva prova documentale del reddito percepito dal nucleo familiare depositando copia del CUD della di lui moglie - Montuori Assunta - fornendo quindi un dato certo sul quale si fosse basata la dichiarazione allegata alla istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Il difensore ricorrente ricorda che l'onere probatorio della colpevolezza nel processo penale spetta all'accusa e non alla difesa. il Basile avrebbe potuto limi- tarsi a dichiarare i redditi del nucleo familiare mediante autocertificazione, mentre, nel caso di specie, ha allegato la certificazione CUD rilasciata che allo stato è l'unica documentazione di cui il contribuente potesse venire in possesso recandosi presso il patronato che si occupa della dichiarazione dei redditi. Con un secondo motivo si deduce - non essendo diversamente specificato, va ritenuto sempre sotto il profilo della violazione di legge- l'insussistenza dell'ele- mento soggettivo del reato Il ricorrente, laddove si volesse ritenere integrato il reato dal punto di vista oggettivo, si censura ed evidenzia l'assoluta assenza del dolo in capo all'odierno imputato.

Il reddito riferito da parte del funzionario dell'agenzia delle entrate che non sarebbe stato dichiarato nell'istanza proposta dal Basile -si sostiene- parrebbe rientrare nei redditi soggetti a tassazione separata e pertanto da non inserirsi nella dichiarazione dei redditi. Tale circostanza, unitamente a tutto quanto detto in precedenza, porrebbe forti dubbi circa la consapevolezza e la volontà del Basile di dichiarare il falso.Ne deriva, dunque, che laddove si dovesse ritenere accertato il fatto nella sua materialità, l'istante possa aver plausibilmente ignorato che la moglie avesse per- cepito la somma di circa 10.000 euro, una tantum, atteso che si trattava di importo esentato dalla dichiarazione dei redditi e quindi non risultante dalle dichiarazioni puntualmente allegate all'istanza prodotta.

Ricorda il ricorrente come, secondo un ormai consolidato orientamento giuri- sprudenziale, in linea di principio, per la sussistenza del reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 è sufficiente il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete; ma anche il dolo generico deve essere rigorosamente provato, doven- dosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poichè il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (il richiamo è a Sez. 3, n. 30862 del 14/5/2015, Di Stasi, Rv. 26432801;

Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 24826401). Il ricorrente aggiunge, peraltro, che la normativa di cui al DPR 115/2002, è a dir poco farraginosa tanto da essere stata più volte oggetto di pronunce di legitti- mità. Una fonte di reddito da non ritenersi utile ai fini della dichiarazione dei redditi ma avente incidenza nel cumulo per la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ben potrebbe indurre in errore soprattutto in un soggetto ai limiti dell'analfabetismo come nel caso del ricorrente. Si tratterebbe in tal caso di ignoranza della legge penale non inescusabile per avere, lo stesso ordinamento, ingenerato confusione rispetto alla incidenza della fonte reddituale.

Il limite di inevitabilità dell'errore, per il comune cittadino - si legge ancora in ricorso- è sussistente ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vi- gente in materia. Tale obbligo è invece particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica (v.

Sez. Un., n. 8154 dei 1994). Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Ed invero, quanto al primo profilo di doglianza se ne palesa l'assoluta in- fondatezza. In buona sostanza, il ricorrente, ritiene che non possa bastare che i testi escussi, il finanziere Fabrizio Nuletti e il funzionario dell'Agenzia delle Entrate Gio- vanni Lembo, abbiano deposto in ordine all'esito degli accertamenti compiuti in assenza di una produzione documentale che ne dia conto. Accertamenti da cui emergeva che l'odierno ricorrente aveva dichiarato, ai fini del beneficio dell'am- missione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento MAE n. 1/17 davanti alla Corte di Appello di Campobasso, così ottenendolo, che il reddito percepito nel 2015 dal suo nucleo familiare era pari a 10.653,68, in tal modo omettendo di rappresentare che, in realtà, in detto anno il reddito familiare complessivo era stato di 23.035,65.

Ciò che lamenta il ricorrente non corrisponde al sistema processuale vigente, in quanto si tratta di testi, peraltro qualificati, la cui testimonianza in relazione agli operati accertamenti, costituisce piena prova degli stessi e del loro esito, senza alcuna necessità che venga integrata da alcuna produzione documentale. Questa Corte ha da tempo chiarito -e va qui ribadito- che in tema di prova dichiarativa, non costituisce testimonianza indiretta -ed è pertanto ammessa, con valenza di prova piena- la deposizione dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca in ordine agli accertamenti compiuti attraverso dati risultanti dall'a- nagrafe tributaria e dalla consultazione delle relative banche dati (così Sez. 3, n. 12026 del 11/2/2015, Resmini Belotti, Rv. 263002 in un caso in cui si trattava, peraltro, di dati forniti dagli organi di collaborazione internazionale in un caso re- lativo ad acquisti intracomunitari in cui la Corte ha affermato che chiunque accede a tale banca dati qualificata, per scopi di polizia giudiziaria, ha titolo per testimo- niare circa l'esito degli accertamenti).

Peraltro, anche in questa sede, al di là di affermazioni del tutto generiche, il ricorrente non introduce alcun elemento atto a confortare la tesi di un cattivo ri- cordo degli esiti dell'accertamento, che peraltro avrebbe dovuto riguardare, non uno, ma due testi qualificati. Come evidenziano i giudici del merito e come ricorda lo stesso ricorrente odierno nell'atto di appello, entrambi i testi hanno dichiarato di avere svolto ac- certamenti in ordine ai fatti di cui è causa dai quali risultava un reddito percepito dalla moglie dell'odierno imputato - Montuori Assunta - e non dichiarato dal Basile nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Pacifico è che - come lo stesso teste Lembo specificava - che in quel 2015 fu percepito da Montuori Assunta, moglie convivente del Basile, un reddito di circa 10.000 euro soggetto a tassazione separata, in quanto si trattava del TFR corri- spostole da una società in liquidazione - la "Tintoria Stamperia del Mouse" - per la quale la stessa aveva lavorato negli anni passati. A quello andava ad aggiungersi, poi, un ulteriore introito di 3000 euro percepiti direttamente dal Basile dal Comune di Bojano. Effettivamente la rilevazione di tale importo è stata possibile dall'Agenzia delle Entrate prima e dalla Guardia di Finanza poi, a seguito di visure della banca dati "Serpico" in uso all'amministrazione di appartenenza.

Il che - va ribadito- è del tutto legittimo e non necessita di riscontri.

3. Anche i restanti motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputata non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato la tesi oggi riproposta, ivi compresa quella riguardante la natura dei red- diti accertati che non erano stati indicati in dichiarazione. Correttamente la Corte territoriale riafferma l'illiceità e assoluta non giustifi- cabilità della mancata indicazione - ad opera del Basile- nella sua istanza di am- missione al patrocinio gratuito- delle somme percepite a titolo di TFR da un com- ponente familiare, semplicemente è imposta dalla lettera chiara ed inequivoca delle norme integrative della fattispecie penale di cui all'art. 95 DPR 115/02.

Ciò in quanto l'art. 76 del DPR 115/2002, nell'indicare le condizioni di ammis- sione al gratuito patrocinio, non fa riferimento solo al "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale ... risultante dall'ultima dichiarazione", bensì anche ai "red- diti che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva ". E del resto la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, ha precisato che "nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi diretta- mente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc. ".

Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità, che ha chiarito come, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa" (ex plurimis, Sez. 3, n. 25194 del 31.3.2011, Brina, rv. 250960, in un caso in cui l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indi- care le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione; conf.

Sez. 4 n. 36362/2010; Corte Cost. sent. n. 144 del 1992). Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito si può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 cod. civ., tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsivoglia altro fatto di emer- sione della percezione, lecita o illecita, di redditi (così questa Sez. 4, n. 45159 del 4/10/2005, Bagarella Rv. 232909). Nello specifico, questa Corte di legittimità ha chiarito che ai fini della deter- minazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata (così questa Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014, Seck, Rv. 260949 in relazione ad emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente; conf.

Sez. 4, n. 41271 del 11/10/2007, Gulino, Rv. 237791).

4. La Corte territoriale ha fornito una motivazione logica e congrua anche in punto di elemento soggettivo del reato, evidenziando come sussiste il dolo gene- rico richiesto dalla norma posto che l'odierno ricorrente ha omesso di indicare il reddito percepito dalla moglie con lui convivente -oltre che un reddito proprio- come scelta consapevole, dato che dalla loro indicazione ne sarebbe derivato il rigetto dell'istanza per il superamento dei limiti previsti dalla legge. Né può versarsi in tali casi in ipotesi di errore ai sensi dell'art. 47 cod. pen., essendo stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poiché l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2022 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incri- minatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale (così questa Sez. 4, n. 14011/2015; conf.

Sez. 4, n. 37590 del 7/7/2010, Rv. 248404). In tal senso la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non è necessaria per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo del dolo (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862).

Il reato di cui all'art. 95 Dpr. 115/02 - va ricordato- è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfeziona- mento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un'aggravante. Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch'esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel caso di specie in cui è stato anche motivatamente escluso un errore sull'identifi- cazione dei redditi da inserire nella dichiarazione.

Il reato di pericolo, nel caso de quo, si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un prov- vedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendente- mente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al be- neficio. Qualsiasi elemento costitutivo del reddito familiare deve, dunque, essere og- getto di specifica indicazione. In particolare, l'omissione della indicazione di redditi rilevanti riguardante la propria moglie e di altri propri, rende evidente -secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato- la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non avendo peraltro l'imputato nemmeno fornito giustificazioni plausibili nemmeno nell'atto di appello.

Fermo, dunque, che il reddito familiare rilevante ai fine dell'ottenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato che il Basile avrebbe dovuto dichiarare in riferimento all'anno 2015 è esattamente quello accertato dalla GDF, ed altresì posto in chiaro che il medesimo Basile non ha mai ignorato, o comunque nulla ha allegato in tal senso che potesse trovare al processo riscontro giustificativo sul piano soggettivo, né del danaro ricevuto a titolo di TFR dalla convivente Montuori Assunta, né del pagamento di sue prestazioni dal comune di Bojano, allora, logica appare la conclusione della Corte territoriale nell'avere ritenuto compiutamente dimostrata la piena consapevolezza e volontà dell'odierno ricorrente di ometterne l'indicazione solo perché preclusiva del beneficio perseguito.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri