Sentenza — n. 30237/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Brescia, con sentenza emessa 1'11/2/2020, confer- mava la sentenza resa dal Tribunale di Brescia con la quale Soriano Domenico veniva riconosciuto colpevole dei reati p. e p. dagli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. perché con violenza, consistita nel forzare la portiera dell'automezzo in uso alla vittima, s'impossessava di un marsupio contenente un mazzo di chiavi ed un telefono cel- lulare lasciato sul cruscotto dell'automezzo chiuso a chiave. Riconosciute l'aggra- vante della recidiva reiterata e le circostanze attenuanti generiche ritenute equi- valenti, Soriano Domenico era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 154,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen, art 624 c.p; Sentenza — n. 30237/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SORIANO DOMENICO nato a ACERRA il 27/10/1967 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del Difensore del ricorrente, Avv. Giovanni Bianco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza emessa 1'11/2/2020, confer- mava la sentenza resa dal Tribunale di Brescia con la quale Soriano Domenico veniva riconosciuto colpevole dei reati p. e p. dagli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. perché con violenza, consistita nel forzare la portiera dell'automezzo in uso alla vittima, s'impossessava di un marsupio contenente un mazzo di chiavi ed un telefono cel- lulare lasciato sul cruscotto dell'automezzo chiuso a chiave. Riconosciute l'aggra- vante della recidiva reiterata e le circostanze attenuanti generiche ritenute equi- valenti, Soriano Domenico era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 154,00 di multa.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Soriano, deducendo quale unico motivo, di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la circostanza aggravante della "violenza sulle cose" in difetto di prova di un'attività di scasso riconducibile al Soriano e nonostante la condotta incriminata non avesse provocato alcuna rot- tura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento della destinazione della cosa.
Secondo il ricorrente, che richiama i precedenti di Sez. 2 n. 14651/2013 e Sez. 4 n. 57710/2018 nel caso che ci occupa, mancherebbe la precisa enuncia- zione "in fatto" dell'aggravante e degli elementi che ne integrano la fattispecie. Il ricorrente censura altresì difetto di correlazione tra la sentenza e l'imputa- zione per avere il giudice di seconde cure ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. nonostante alcun riferimento sul punto si evincesse dal capo di imputazione. Infine, lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen. per avere la Corte lombarda fondato il suo giudizio di pericolosità sociale basandosi esclusiva- mente sulla presenza di precedenti penali senza procedere ad un accertamento circa gli elementi in fatto e in diritto che giustificassero un aumento di pena.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore dell'imputato, Avv. Gio- vanni Bianco che, richiamati i proposti motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito, come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
2. Quanto alla ricostruzione della vicenda per cui si procede gli stessi, per quanto qui rileva, sono così ricostruiti dai giudici del merito. In data 21/2/ 2017 la persona offesa Venturini Omar, che si trovava nell'a- rea di servizio "Sebino" ove si era fermato per acquistare le sigarette, notava che dal proprio veicolo erano spariti il telefono cellulare ed un marsupio contenente le chiavi e l'antifurto del lavoro. La portiera dal lato passeggero era stata forzata e perciò richiedeva l'intervento della Polizia che, giunta sul posto, visionava le im- magini delle videocamere di sorveglianza e individuava il presunto autore nel sog- getto che si notava avvicinarsi all'autoarticolato del Venturini ed allontanarsi dopo qualche istante, senza poter tuttavia vedere se concretamente forzava la portiera del veicolo.
Il Soriano veniva poi visto salire sul proprio autoarticolato (targa XA 151 BF), che risultava intestato a 'Verdicchio Group" di Acerra; le forze dell'ordine contattavano allora il responsabile della società, il quale si metteva in comunica- zione con l'autista, Soriano Domenico (che nel frattempo aveva proseguito il suo viaggio verso Venezia) invitandolo a recarsi presso gli uffici della Polizia Stradale di Verona Sud. A quel punto, a fronte della contestazione del furto, l'odierno im- putato restituiva il telefono cellulare e dichiarava di aver gettato il marsupio in una piazzola di servizio poco distante dall'autogrill (recuperato successivamente dalla Polizia Stradale).
3. Alla luce della ricordata ricostruzione, il giudice monocratico del Tribunale di Brescia riteneva provato il delitto di cui all'art 624 c.p. con l'aggravante della violenza sulle cose (ad. 625, co. 1, n.
2) e riteneva la contestata recidiva specifica reiterata. Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello dal difensore dell'imputato, ad avviso del quale sarebbe mancata, anzitutto, la prova della sus- sistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n.
2) cod. pen., non essendo stato dimostrato che l'attività di scasso fosse stata realizzata dall'odierno imputato. Si sarebbe inoltre dovuto tenere conto della ratio dell'aggravante, la quale trove- rebbe la propria ragion d'essere nel fatto che il reo, ponendo in essere una parti- colare condotta, dimostra una maggiore capacità criminale tale da giustificare un incremento di pena. Tuttavia, tale capacità criminale non poteva essere ascritta al Soriano, tenuto conto del suo comportamento post delictum (con riferimento alla restituzione del telefono cellulare e all'indicazione del luogo in cui aveva gettato il marsupio).
Il difensore chiedeva, inoltre, l'esclusione della recidiva, osservando come i precedenti fossero risalenti nel tempo, per cui non poteva ritenersi sussistente una "ingerenza negativa" dei fatti passati su quello attualmente in discussione. E, una volta disapplicata la recidiva, le già riconosciute attenuanti generiche dovrebbero trovare applicazione nella loro massima estensione, stante la scarsa gravità del fatto e non potendosi neppure ritenere sussistente una particolare intensità del dolo (anche in virtù dell'assenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio circa il fatto che fosse stato il Soriano a forzare materialmente la serratura del veicolo).
Dall'analisi dei motivi di appello -esaminato anche il relativo atto di appello - si evince, dunque, in primo luogo che viene in questa sede dedotta per la prima volta la questione di un difetto di correlazione fra accusa e sentenza mai eccepito, motivo che pertanto si palesa inammissibile.
4. Per il resto, il ricorrente si è limitato, per un verso, a riproporre in sede di legittimità le stesse doglianze sollevate nell'atto di appello senza tuttavia confron- tarsi con l'incensurabile iter logico deduttivo e con le osservazioni del giudice di secondo grado, dovendo peraltro prendersi atto che siamo di fronte ad una ipotesi di "doppia conforme" che, come noto, richiede la "doppia specificità" dei motivi di ricorso, vale a dire l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di riforma della sentenza al fine, altresì, di de- durre la decisività del vizio rispetto al percorso logico seguito dal giudice del me- rito, sì da imporre decisione diversa (cfr. sul punto Sez. 2, n. 46288/2016).
La Corte territoriale aveva già logicamente e argomentatamente confutato la tesi difensiva in punto di motivazione dell'aggravante, rilevando logicamente come non potendosi nutrire seri dubbi circa il fatto che l'effrazione della portiera del camion fosse stata posta in essere dal medesimo soggetto che aveva asportato dall'interno dello stesso il marsupio del Venturini, ovvero l'odierno ricorrente. Con- divisibile, in proposito, appare la considerazione che, tenuto conto del ristretto arco temporale, non sarebbe dato comprendere chi altri potrebbe avere avuto in- teresse a provocare quella effrazione.
Nella sentenza impugnata si dà poi anche atto che la persona offesa aveva lasciato il mezzo in sosta per brevissimo tempo (quello necessario per recarsi a comprare le sigarette) e che nessun altro bene risulta mancasse dall'interno del camion (e ciò lo si evidenzia per il caso in cui l'assunto difensivo fosse da inter- pretarsi nel senso che altro soggetto potrebbe avere, prima e indipendentemente dal Soriano, forzato la serratura in questione). Né pare cogliere nel segno il rilievo circa un'asserita mancanza di contesta- zione in fatto dell'aggravante in questione, laddove in imputazione si fa riferimento alla "violenza consistite nel forzare la portiera destra dell'automezzo in uso alla persona offesa" e il giudice di primo grado aveva motivato sul punto rilevando essere "...dato conclamato che la serratura della portiera del lato passeggero del camion è stata forzata, poiché confermato e dalla persona offesa e dall'agente di p.g., il quale, con estrema dovizia di particolari, ha precisato che la serratura pre- sentava un'incisione da oggetto contundente" e pervenendo, pertanto alla conclu- sione che "nNon può, poi, seriamente ipotizzarsi che la forzatura della portiera del lato passeggero sia stata eseguita da persona diversa dall'odierno imputato, se sol si considera che l'allontanamento del Venturini dal proprio automezzo deve essersi protratto per un lasso di tempo molto breve, essendosi fermato soltanto per ac- quistare le sigarette; neppure può sostenersi che la forzatura fosse antecedente al fatto, atteso che la constatazione della stessa viene compiuta dal Venturini sol- tanto una volta scoperto l'ammanco dei propri effetti personali" (così pag. 5 della sentenza di primo grado).
5. Il giudice del gravame del merito aveva anche logicamente confutato la doglianza, pure quella oggi riproposta tout court, tesa a contestare la ritenuta sussistenza della contestata recidiva sul rilievo che ".. i precedenti penali che hanno determinato la contestazione al Soriano della recidiva specifica e reiterata, per quanto i più recenti di essi (tra cui uno per furto aggravato) risalgano al 2010, per il loro numero e la loro natura portano a individuare il fatto per cui si procede quale logica e "naturale" evoluzione (ed espressione) del suo passato criminale, valendo certamente a connotarlo in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità in capo all'imputato.
Già il giudice di primo grado, peraltro, aveva ritenuto la "recidiva specifica reiterata, correttamente contestata in ragione delle risultanze del certificato giu- diziale in atti e non escludibile, apparendo il fatto de quo espressivo di una quale propensione a delinquere". I giudici del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de