Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30236/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30236/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30236/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Giudice Monocratico di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza resa in data 16/12/2019, in esito a giudizio abbreviato, condannava Cutroneo Cosimo Benito, escluso l'aggravamento di pena per la contestata recidiva reiterata speci- fica ed infraquinquennale, ritenuta la continuazione tra i reati in contestazione e operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa in quanto riconosciutolo colpevole:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 c.p, art. 593 cod. proc. pen, art. 99 c.p, art. 133 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30236/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, limitatamente alla recidiva, per un nuovo giudizio sul punto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, limi- tatamente alla valutazione della contestata recidiva, con rinvio sul punto, al Tri- bunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale ripetute violazioni del diritto degli stranieri aiuto all'evasione di detenuti delitto di fuga altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 c.p
b) del reato di cui all'art. 385 c.p.
art. 593 cod. proc. pen
11 del 6/02/2018, in vigore dal 06/03/2018, il Pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593 cod.
art. 99 c.p
obbligatoria, di cui all'art. 99 c.p., comma 5, [ora non più esistenti a seguito di Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 624 cod. proc. pen
Ai sensi l'art. 624 cod. proc. pen., si dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: CUTRONEO COSIMO BENITO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 25/12/1980 avverso la sentenza del 16/12/2019 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. I.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice Monocratico di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza resa in data 16/12/2019, in esito a giudizio abbreviato, condannava Cutroneo Cosimo Benito, escluso l'aggravamento di pena per la contestata recidiva reiterata speci- fica ed infraquinquennale, ritenuta la continuazione tra i reati in contestazione e operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa in quanto riconosciutolo colpevole:

a) del reato p. e p. dagli artt. 81, 56, 624 e 625 c.p. perché, al fine di trarre profitto, forzava le portiere anteriori del veicolo targato ME5271 72 di proprietà di BUCOLO Antonino così compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad im- possessarsi della predetta vettura; evento che non si verificava per circostanze indipendenti dalla sua volontà e, precisamente, per l'intervento tempestivo prima di un amico del figlio del proprietario e poi delle forze dell'ordine. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto su bene esposto per necessità/destinazione alla pub- blica fede. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose. Con l'aggravante della minorata difesa e nello specifico per aver commesso il fatto in orario notturno; Fatto commesso in Barcellona P. G., 1'8/12/2019.

b) del reato di cui all'art. 385 c.p. perché posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione evadeva dalla stessa sita in Barcellona P. G., via Garibaldi n. 165. Fatto commesso in Barcellona P. G., il 9/12/2019 2. Propone ricorso per cassazione. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina lamentando inosservanza di legge penale nonché difetto di mo- tivazione in relazione alla esclusione della contestata recidiva reiterata, specifica, infraq ui nq uen na le. Il PG ricorrente lamenta la mancata motivazione in ordine al mancato com- puto dell'aumento di pena per la recidiva e la contraddittorietà della motivazione laddove ha ritenuto di valorizzare ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche proprio quei plurimi precedenti penali che erano stati alla base della contestazione della recidiva. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, limitatamente alla recidiva, per un nuovo giudizio sul punto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, limi- tatamente alla valutazione della contestata recidiva, con rinvio sul punto, al Tri- bunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

2. In primis, va evidenziato che, in seguito alle limitazioni introdotte dal d.lgs. n. 11 del 6/02/2018, in vigore dal 06/03/2018, il Pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593 cod. proc. pen.); il Procuratore Generale, dal canto suo, è titolato all'appello soltanto nei casi di avo- cazione o nei casi in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Ebbene, poiché nel caso in esame non vengono in rilievo tali ultime ipotesi, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile dal Procuratore Ge- nerale.

3. Ebbene, appare sussistente la lamentata violazione di legge in quanto il giudice di merito, pur prendendo atto dei precedenti penali specifici a carico del soggetto, ha ritenuto di escludere contestata recidiva senza alcuna indicazione, neppure implicita, degli elementi valorizzati ai fini della predetta esclusione e che ha ritenuto potessero controbilanciare il peso dei numerosi precedenti penali. A fronte dell'assoluta mancanza di una reale motivazione sul punto, il PG ri- corrente ha evidenziato gli indici della maggiore riprovevolezza della condotta sub iudice ricordando come per l'imputato, cui era contestata la recidiva qualificata perché il fatto era stato commesso da recidivo, nei cinque anni da una precedente condanna (tra le altre numerose - v. nn. 10 e 11 del casellario - da ultimo quella del 30.1.2019 irrev. il 20.2.2019 di condanna a reato della stessa indole, ossia furto, riportata al n. 13 del casellario) per un delitto non colposo (quello indicato in premessa ed oggetto della sentenza impugnata).

Il giudice avrebbe dovuto, dunque, operare un aumento della pena di due terzi ex alt. 99 co. 4, seconda parte, mentre ha omesso l'aumento ed ha omesso qualsivoglia motivazione sul punto. Peraltro, altrettanto fondatamente, il PG ricorrente ha evidenziato che, con- traddittoriamente, il giudice di primo grado, pur non ritenendo di aumentare la pena per la contestata recidiva, ha specificamente valorizzato, per negare il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, proprio i numerosi precedenti penali dell'imputato (per ricettazione, tentato furto, evasione, violazione delle mi- sure di prevenzione aggravato dalla recidiva, falso e una recente condanna del 2019 per furto con riconoscimento della recidiva ex art. 99 comma 4 seconda ipotesi), con ciò sia pur implicitamente riconoscendo che la reiterazione dell'illecito è stata sintomo di riprovevolezza maggiore.

Ed invece, poi, quanto alla recidiva, si è limitato ad aggiungere che "nono- stante la presenza di precedenti penali specifici non si ritiene di far luogo all'appli- cazione dell'aggravamento di pena per la contestata recidiva".

4. La sentenza impugnata, pertanto, non opera un buon governo della co- stante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene, sia quando esclude la rilevanza della recidiva (cfr. sul punto Sez. Un., n. 5859 del 27/10/2011 dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; conf. Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183; Sez. F, n. 35526 del 19/8/2013, De Silvio, Rv. 256713; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui all'art. 99 c.p., comma 5, [ora non più esistenti a seguito di Corte Cost. 185/2015] il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Corte Cost., sent. n. 192 del 2007).

In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in con- creto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e perico- losità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali».

Tale verifica, nel caso che ci occupa, non pare esserci stata.

5. Infine, in ordine alla individuazione del giudice di rinvio, alla luce del fatto che, come evidenziato in precedenza, non siamo di fronte ad un ricorso "per sal- tum" , ritiene il Collegio di aderire al prevalente orientamento secondo cui non si applica l'art. 569, co. 4, cod. proc. pen., che prevede il rinvio al giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione c.d. per saltum e dunque il giudice di rinvio deve essere individuato nel Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, diversa persona fisica (cfr. sul punto, in senso conforme Sez. 4, n. 33867 del 28/10/2020, Ruberti, Rv. 279918; Sez. 5, n. 34998 del 20/10/2020 , P. Rv. 279985; Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, Faye, Rv. 279075; contra Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019 dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637). Ai sensi l'art. 624 cod. proc. pen., si dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la recidiva con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Così deciso in Roma il 13 lug