Sentenza — n. 30234/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 3/07/2019, confermando la pronuncia di primo grado, Paparcuri Anna Maria è stata ritenuta responsabile di furto aggravato ai sensi dell'art.625 n.2 cod. pen., fatto accertato in Palermo il 10 dicembre 2011, e condannata alla pena sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30234/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen., fatto accertato in Palermo il 10 dicembre 2011, e condannata alla pena sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAPARCURI ANNA MARIA nato a PALERMO il 22/02/1977 avverso la sentenza del 03/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione /-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 3/07/2019, confermando la pronuncia di primo grado, Paparcuri Anna Maria è stata ritenuta responsabile di furto aggravato ai sensi dell'art.625 n.2 cod. pen., fatto accertato in Palermo il 10 dicembre 2011, e condannata alla pena sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata per erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione.
4. Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 26681901; Sez. 4, n. 6835 del 15/01/2009, Casadei, Rv. 24364901). Ciò impone, preliminarmente, di rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Trattandosi di delitto commesso in data 10 dicembre 2011, in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in 7 anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.
5. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza della ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu °culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputata, impone l'applicazione della causa estintiva.
6. Va disposto, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Paparcuri Anna Maria, essendo il reato ascrittole estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 luglio 2021 Il C nsigliere estensore Il Presidente LTE.,'POSiT