Sentenza — n. 30233/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AGOSTINO CIRO nato a SALERNO il 29/09/1974 SABATO MASSIMILIANO nato a SALERNO il 08/12/1982 CAPUTO CARMINE nato a PAGANI il 14/09/1995 CAVALLO MICHELE nato a SALERNO il 21/08/1974 ALFANO ENRICO nato a SALERNO il 17/06/1981 BARBARISI ROBERTO nato a SALERNO il 23/01/1981 CAVALLO ROSARIO nato a SALERNO il 21/09/1977 MAISTO STEFANO nato a TORRE DEL GRECO il 22/04/1988 CARRATU' GIANLUCA nato a EBOLI il 03/10/1995 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso per l'inammissibilita dei ricorsi di D'AGOSTINO CIRO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, artt. 192 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 73, comma 5 d.P.R. n.309/1990; Sentenza — n. 30233/2021 — snpen · Corte di Cassazione: i) Maisto Stefano condannandolo, previa qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup., alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (capo B, delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno tra il maggio ed il giugno 2015; capo B.1, delitto di cui all'art. 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno il 20 giugno 2015).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AGOSTINO CIRO nato a SALERNO il 29/09/1974 SABATO MASSIMILIANO nato a SALERNO il 08/12/1982 CAPUTO CARMINE nato a PAGANI il 14/09/1995 CAVALLO MICHELE nato a SALERNO il 21/08/1974 ALFANO ENRICO nato a SALERNO il 17/06/1981 BARBARISI ROBERTO nato a SALERNO il 23/01/1981 CAVALLO ROSARIO nato a SALERNO il 21/09/1977 MAISTO STEFANO nato a TORRE DEL GRECO il 22/04/1988 CARRATU' GIANLUCA nato a EBOLI il 03/10/1995 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso per l'inammissibilita dei ricorsi di D'AGOSTINO CIRO.
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso di SABATO MASSIMILIANO, CAPUTO CARMINE, CAVALLO MICHELE, BARBARISI ROBERTO, CAVALLO ROSARIO ej MAISTO STEFANO; per l'annullamento con rinvio in riferimento al primo motivo del ricorso proposto da ALFANO ENRICO ed il rigetto nel resto; per il rigetto del ricorso di CARRATU' GIANLUCA. udito il difensore avvocato SPADAFORA PIERLUIGI del foro di SALERNO in difesa di D'AGOSTINO CIRO, CAVALLO MICHELE e CAVALLO ROSARIO che illustrando i motivi dei ricorsi ha insistito per l'accoglimento degli stessi. udito il difensore avvocato GARGIULO LUIGI del foro di SALERNO in difesa di D'AGOSTINO CIRO che illustrando i motivi del ricorso ha insistito per l'accoglimento. udito il difensore avvocato ARICO FRANCESCA del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato ARICO' GIOVANNI in difesa di SABATO MASSIMILIANO che illustrando i motivi del ricorso ha concluso per l'accoglimento. udito il difensore avvocato TORRE MASSIMO del foro di SALERNO in difesa di CAPUTO CARMINE che illustrando i motivi del ricorso ha insistito per l'accoglimento. udito il difensore avvocato SPADAFORA PIERLUIGI del foro di SALERNO in sostituzione degli avvocati PIERRO STEFANIA del foro di SALERNO in difesa di ALFANO ENRICO e SARNO MICHELE del foro di SALERNO in difesa di BARBARISI ROBERTO che riportandosi ai motivi dei ricorsi ha insistito per il loro accoglimento. udito il difensore avvocato GARGIULO LUIGI del foro di SALERNO in sostituzione dell'avvocato BOVE GINO del foro di SALERNO in difesa di MAISTO STEFANO che riportandosi ai motivi del ricorso ha concluso per l'accoglimento. udito il difensore avvocato NAPONIELLO NICOLA del foro di SALERNO in difesa di CARRATU' GIANLUCA che illustrando i motivi del ricorso ha concluso per l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.
La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, - ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno emessa in data 8/11/2018, a seguito di rito abbreviato, nei confronti di:
a) D'Agostino Ciro alla pena di anni 15, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, oltre pene accessorie e misura di sicurezza (capo A, delitto di cui all'art.74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, quale promotore, finanziatore, dirigente ed organizzatore, in Salerno, Pontecagnano, Battipaglia, Eboli e Giffoni Sei Casali con operatività accertata almeno fino al giugno 2016; capo A.1, delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Pellezzano dal dicembre 2015 al marzo 2016; capo A.4, delitto di cui all'art.73, comma 1, T.U.
Stup., in Salerno il 18 febbraio 2016; capo A.5, delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno nel febbraio 2016; capo A.6, delitto di cui agli artt.110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno il 24 febbraio 2016; capo A.7, delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno e Pellezzano tra il dicembre 2015 ed il gennaio 2016; capo A.8, delitto di cui agli artt.81, connrna 2, 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Pellezzano il 3 gennaio 2016; capo A.9, delitto di cui agli artt.110 cod. pen.,73, comma 1, T.U.
Stup., in Salerno 1'11 marzo 2016; capo A.10, delitto di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno nel mese di marzo 2016; capo A.12, delitto di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno tra il gennaio e l'aprile 2016; capo A.14, delitto di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno e Pellezzano tra il novembre 2015 ed il marzo 2016; capo A.16, delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno e Pellezzano tra il gennaio ed il marzo 2016; capo A.17, delitto di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen., 73, comma 1, T.U.
Stup., in Salerno e Pellezzano tra il gennaio ed il giugno 2016; capo A.18, delitto di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Pellezzano nel gennaio 2016 ed in epoca anteriore; capo A.19, delitto di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno, Capezzano ed altrove nel febbraio 2016; capo A.20, delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno il 18 febbraio 2016; capo A.21, delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno il 13 marzo 2016; capo A.23, delitto di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen.,73," comma 1, T.U.
Stup., in Salerno tra il 22 ed il 25 ottobre 2015), previa riqualificazione dei fatti di cui ai capi A.4, A.5, A.14,A.18, A.20 e A.23 quali ipotesi di cui all'art.73, comma 4 T.U. Stup.;
b) Sabato Massimiliano alla pena di anni 7 mesi 4 di reclusione oltre pene accessorie (capo A, delitto di cui all'art.74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, quale dirigente ed organizzatore, in Salerno, Pontecagnano, Battipaglia, Eboli e Giffoni Sei Casali con operatività accertata almeno fino al giugno 2016; capo A.1, delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Pellezzano dal dicembre 2015 al marzo 2016; capo A.2, delitto di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 4, T.U. Stup., in Ottaviano, Eboli e Salerno il 21 marzo 2016);
c) Caputo Carmine alla pena di anni 4, mesi 11 e giorni 10 di reclusione oltre pena accessoria (capo A, delitto di cui all'art.74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, quale partecipe, in Salerno, Pontecagnano, Battipaglia, Eboli e Giffoni Sei Casali con operatività accertata almeno fino al giugno 2016; capo A.1, delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Pellezzano dal dicembre 2015 al marzo 2016);
d) Cavallo Michele alla pena di anni 4, mesi 11 e giorni 10 di reclusione oltre pena accessoria (capo A, delitto di cui all'art.74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, quale partecipe, in Salerno, Pontecagnano, Battipaglia, Eboli e Giffoni Sei Casali con operatività accertata almeno fino al giugno 2016; capo A.7, delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno e Pellezzano tra il dicembre 2015 ed il gennaio 2016; capo A.8, delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Pellezzano il 3 gennaio 2016; capo A.9, delitto di cui agli artt.110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno 1'11 marzo 2016; capo A.10, delitto di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno nel mese di marzo 2016);
e) Carratù Gianluca alla pena sospesa di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (capo A.2, delitto di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 4, T.U. Stup., in Ottaviano, Eboli e Salerno il 21 marzo 2016);
f) Cavallo Rosario alla pena sospesa di anni 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (capo A.28, delitto di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno il 25 settembre 2015); - ha parzialmente riformato la predetta sentenza di primo grado nei confronti di:
g) Alfano Enrico condannandolo, previa qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup., alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa con revoca delle sanzioni accessorie (capo A.16, delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen.,73, comma 1, T.U. Stup., in Salerno e Pellezzano tra il gennaio ed il marzo 2016);
h) Barbarisi Roberto condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa di anni 1, mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa (capo A.28, delitto di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno il 25 settembre 2015; capo A.29, delitto di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno 11. ottobre 2015; capo A.32, delitto di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen., 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno nel giugno 2015; capo A.34, delitto di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen., 73, comma 4, T.U.
Stup., in Salerno nei mesi di luglio ed agosto 2015; capo A.35, delitto di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen., 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno tra l'agosto e l'ottobre 2015; capo A.36, delitto di cui all'art. 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno il 27 giugno 2016; capo A.37, delitto di cui all'art. 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno il 2 settembre 2015; capo A.38, delitto di cui all'art. 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno 1'11 agosto 2015; capo A.40, delitto di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno il 17 novembre 2015);
i) Maisto Stefano condannandolo, previa qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup., alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (capo B, delitto di cui agli artt.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno tra il maggio ed il giugno 2015; capo B.1, delitto di cui all'art. 73, comma 4, T.U. Stup., in Salerno il 20 giugno 2015).
2. Ciro D'Agostino propone ricorso per cassazione con due distinti atti, a firma dell'Avv. Pierluigi Spadafora e dell'Avv. Luigi Gargiulo. Nell'atto a firma Avv. Pierluigi Spadafora deduce, con un primo motivo di ricorso in riferimento all'imputazione del reato associativo, erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 T.U. Stup., vizio di motivazione, travisamento della prova. La difesa contesta la correttezza della motivazione laddove delinea la posizione del coimputato Sabato Massimiliano; a seguito dell'assoluzione di tutti coloro che svolgevano il ruolo di pusher, la sopravvivenza del reato associativo è legata alla interpretazione dei rapporti intercorrenti tra Ciro D'Agostino e Cavallo Michele, da un lato, Sabato Massimiliano e il nipote Caputo Vincenzo, dall'altro.
La difesa sostiene che non vi siano i presupposti per inquadrare Sabato Massimiliano come dirigente del sodalizio, trattandosi di un fornitore che ha rapporti esclusivamente con Ciro d'Agostino, il quale spaccia anche in prima persona e non è supportato da una rete di pusher. La posizione del Sabato come addetto agli approvvigionamenti nel napoletano piuttosto che come fornitore si collega all'affermazione per cui due differenti postazioni sarebbero a disposizione del gruppo, nonostante l'ubicazione nel Comune di Pellezzano a via Spontumata fosse un luogo all'aperto in cui Sabato e Caputo depositavano lo stupefacente commissionato dal D'Agostino per evitare la flagranza della cessione a mani, mentre il luogo sito nel comune di Pellezzano ma in Traversa dei Greci era nella disponibilità esclusiva del Sabato e del Caputo ed era utilizzato come deposito e nascondiglio dello stupefacente.
La Corte ha, dunque, travisato il dato dell'esistenza di un'unica base logistica comune laddove il secondo sito menzionato determina l'autonomia gestionale del Sabato, che nei capi A.2 e A.3 è imputato di acquisto di sostanza stupefacente in concorso con altri. In relazione al capo A della sentenza è stato travisato il contenuto di un'intercettazione telefonica di un colloquio tra Sabato e D'Agostino come indicativo di un interessamento del secondo in un'operazione di acquisto di sostanza stupefacente seguita da una telefonata tra il Sabato e il Caputo funzionale, secondo la Corte, ad occultare la droga nella base logistica del sodalizio, in contraddizione con il successivo passaggio motivazionale in cui si sosteneva che il Siniscalchi custodisse lo stupefacente per conto del Sabato.
La Corte territoriale ha omesso di esaminare quanto evidenziato con i motivi di appello a proposito del fatto che la base logistica del Sabato, sita in Traversa dei Greci, fosse diversa dal sito in cui veniva posto lo stupefacente da cedere al Sant'Agostino, ossia via Spontumata. E' congetturale la motivazione concernente la preoccupazione della moglie del D'Agostino per la sorte giudiziaria di Sabato Massimiliano quale elemento indicativo del coinvolgimento del D'Agostino nell'acquisto di cocaina che ha portato all'arresto del Sabato il 25 marzo 2013.
Dalle emergenze istruttorie risulta, inoltre, che Ciro D'Agostino non si sia occupato del mantenimento in carcere e delle spese legali di Sabato Massimiliano e che Caputo Carmine, dopo l'arresto del Sabato, non abbia proseguito il traffico di droga per conto del D'Agostino. Con un secondo motivo, sempre con riferimento al capo A dell'imputazione, deduce erronea applicazione di legge in relazione alla mancata derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, T.U. Stup., vizio di motivazione e travisamento della prova. Nonostante le cessioni «a valle» siano state tutte inquadrate per i coimputati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, T.U.
Stup., si è escluso che l'associazione avesse le caratteristiche dell'ipotesi meno grave in ragione del considerevole dato ponderale riferibile agli acquisti «a monte», operando tuttavia un collegamento con forniture nelle quali non vi è concorso del D'Agostino. Perimetrando il rapporto intercorso tra D'Agostino e Sabato alle sole 11 forniture contestate al capo A.1, derubricate nella più lieve ipotesi di cui all'art.73, comma 4, T.U. Stup., non trova riscontro nei dati processuali il recupero di forniture particolarmente consistenti per negare la fattispecie associativa più lieve.
Con un terzo motivo, sempre con riferimento al capo A della rubrica, deduce erronea applicazione di legge in relazione alla mancata derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, T.U. Stup. nonché vizio di motivazione sul punto. La difesa contesta che si possa affermare che D'Agostino sia il capo ed il promotore del sodalizio in quanto impartiva ordini e direttive, difettando l'indicazione di soggetti a lui sottoposti dal punto di vista della gestione degli scambi di stupefacente, del ruolo apicale o sovraordinato, della gestione di una struttura ancorché rudimentale, trattandosi di un pusher che acquista la sostanza e la cede a terzi per procacciarsi la propria dose quotidiana di droga.
Da una conversazione del 24 febbraio 2016 la Corte ha desunto l'investitura del D'Agostino da parte dei fratelli detenuti, ma la difesa contesta che vi siano spunti investigativi idonei a dimostrare una cointeressenza dei fratelli detenuti del D'Agostino nell'attività di spaccio di stupefacenti. Con il quarto motivo, in riferimento agli altri capi di imputazione, deduce erronea applicazione di legge in relazione alla mancata derubricazione nella fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. Stup. nonché vizio di motivazione. Secondo la difesa la motivazione è manifestamente contraddittoria laddove per alcuni capi di imputazione ha ritenuto l'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, T.U.
Stup. per Ciro D'Agostino e contestualmente dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. per i coimputati; con riferimento ai capi A.6, A.9, A.12, A.16, A.23 si richiamano le deduzioni espresse in merito al dato ponderale delle forniture ricevute dal D'Agostino per sostenere la derubricazione del reato associativo nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, T.U. Stup. Nell'atto a firma Avv. Luigi Gargiulo, con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti di cui ai capi A.6, A.9, A.12, A.16, A.23 quali ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U.
Stup. La sentenza impugnata ha derubricato per i concorrenti nelle suddette ipotesi di reato le condotte contestate nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art.73 T.U. Stup. pur confermando per il solo Ciro d'Agostino la sussistenza del reato di cui all'art. 73 senza considerare che, una volta inquadrato il fatto nell'ipotesi lieve, la motivazione che non qualifichi nei confronti del concorrente necessario la medesima ipotesi appare illogica e realizza un contrasto di giudicato nei confronti dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Con un secondo motivo; deduce carenza ed illogicità della motivazione nonché violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione di tutte le altre ipotesi di reato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 T.U.
Stup. I giudici di merito hanno omesso di valutare le singole ipotesi di reato partendo dalla riserva mentale del preventivo inquadramento del D'Agostino in una figura apicale di stampo associativo come ostativa alla concessione dell'ipotesi attenuata. A pag.71 la motivazione è illogica e compie un travisamento della prova laddove attribuisce al termine «pacco», il significato di 1 chilo di hashish facendo derivare il criterio di gravità della condotta dal conteggio di 400-450 euro. Con un terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato associativo ed all'omessa valutazione della sussistenza dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 T.U.
Stup. La motivazione travisa gli esiti processuali passati in giudicato con riguardo agli originali correi trascurando che Mastrogiovanni e Galioto sono stati assolti dal reato associativo e vengono ritenuti pusher del D'Agostino e che Caputo Carmine è uomo di fiducia di Sabato Massimiliano. Da tali elementi non si sarebbe potuto desumere l'inquadramento della figura del D'Agostino quale capo promotore di un'organizzazione ma piuttosto quella di un singolo spacciatore con un canale privilegiato di rifornimento in Sabato Massimiliano. Quella che viene indicata dai giudici di merito come la base logistica comune è semplicemente un luogo convenzionalmente pattuito in cui il Sabato o il suo uomo di fiducia Caputo posavano la droga destinata a D'Agostino.
Totalmente congetturale è la ricostruzione presente a pag.80 della presunta cointeressenza del D'Agostino rispetto a un più cospicuo acquisto di droga da parte di Sabato Massimiliano e, in generale, vi è affastellamento disorganico di tutta una serie di elementi di valutazione totalmente congetturali.
3. Massimiliano Sabato propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza della cessione contestata al capo A.3 e, in subordine, violazione di legge per omessa applicazione del principio dell'assorbimento della condotta di cui al capo A.3 dell'imputazione in quella di cui al capo A.2. La difesa ritiene che la condanna per il capo di imputazione A.3 si fondi sulla valutazione di due conversazioni prive dei requisiti fondamentali della certezza e della univocità.
In ogni caso, ritiene che la cessione contestata al capo A.3 abbia ad oggetto parte della sostanza il cui acquisto è contestato al capo A.2; posto che le due transazioni riguardano pacificamente la medesima partita di hashish e risultano poste in essere in sequenza temporale, si sarebbe dovuto ritenere assorbito il fatto di cui al capo A.3 in quello di cui al capo A.2, essendo il reato contestato delitto a fattispecie plurima.Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione contestata al capo A ed alla partecipazione alla stessa del ricorrente; in subordine, deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi di minore gravità prevista dall'art. 74, comma 6, T.U.
Stup. La doglianza si fonda, in primo luogo, sul fatto che nella motivazione della sentenza impugnata non sia stato operato un distinguo tra l'ipotesi di associazione e quella di concorso di persone nel reato, posto che un'organizzazione logistica minima e colloqui carcerari di interpretazione non univoca - anche perché tra il Sabato il Caputo intercorrono rapporti parentali e la comune commissione di reati comporta comunque obblighi di mutua assistenza tra i compartecipi - non possono ritenersi presupposti validamente fondanti la sussistenza del vincolo associativo.
Altrettanto perplessa è la motivazione in merito all'inserimento del ricorrente nel sodalizio, non essendo stato esaminato il punto di censura in cui la difesa aveva evidenziato come al più tale condotta fosse svolta con riferimento al solo D'Agostino. L'acquisto del 21 marzo 2016 fu compiuto dal Sabato con altri concorrenti del tutto estranei all'associazione e la successiva cessione fu destinata a soggetti del tutto estranei all'associazione, nè risulta che i proventi di quella vendita siano confluiti nella cassa dell'associazione. In secondo luogo, la difesa sottolinea come la motivazione della sentenza si ponga in netto contrasto con il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.13470/2016, ove si legge che nessuna associazione di minore gravità sarebbe mai concepibile ove, oltre che alla qualificazione dei reati-fine, si facesse riferimento alla quantità di stupefacente complessivamente trattato e posto in vendita, ovvero alla complessa attività in concreto esercitata, alla molteplicità degli episodi di spaccio ed alla predisposizione di una idonea organizzazione.
4. Carmine Caputo propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, carenza di motivazione in ordine al motivo di cui al punto 1) dell'atto di appello riguardante la insussistenza della fattispecie di cui all'art. 74 T.U. Stup. La Corte ha rigettato la censura con una mera riproposizione delle argomentazioni del primo giudice, ignorando gli elementi fattuali valorizzati con l'atto di appello, che riguardavano l'insussistenza dell'elemento della stabile collaborazione, l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato nella forma del dolo specifico, non essendo emersa rispetto alla posizione del Caput° la volontà di porsi stabilmente a disposizione del gruppo criminoso, la circostanza che il Caputo avesse solo rapporti con il Sabato e che tra i due vi fosse un linguaggio criptico convenzionale mai udito nell'intercettazione degli altri coimputati.
Deduce, altresì, illogicità della motivazione per aver condiviso le motivazioni espresse dal giudice di primo grado in ordine alla insussistenza dell'elemento psicologico con riferimento ai coimputati Galioto e Mastrogiovanni senza fare altrettanto con il Caputo, il quale oggettivamente ha intrattenuto rapporti solo con Sabato Massimiliano, con evidente analogia di posizioni. Con un secondo motiva deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di cui all'art. 74, comma 2, T.U. Stup.. Ritenendo che il ricorrente fosse il custode dello stupefacente, la Corte non ha considerato l'assenza del requisito essenziale dell'affectio societatis tra il Caputo e il presunto gruppo criminale facente capo a Ciro D'Agostino, essendo evidente che l'imputato non abbia assunto alcun ruolo funzionale alle dinamiche operative di un ente precostituito nè abbia recato un concreto ausilio all'attuazione di un programma delinquenziale perseguito da una struttura stabile di soggetti e mezzi.
La partecipazione all'associazione è stata ritenuta provata con palese violazione di legge in base all'intestazione dei telefonini, al luogo di detenzione della sostanza, in base ad alcuni colloqui captati in carcere suscettibili di interpretazione non univoca. La pronuncia si pone in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza n.10427/2018. Con un terzo motivo, deduce violazione di legge per ritenuta insussistenza dell'ipotesi di cui al camma 6 dell'art. 74 T.U. Stup. Secondo la difesa, le argomentazioni svolte dai giudici di merito integrano una palese violazione di legge in quanto disattendono i costanti insegnamenti della Suprema Corte in cui si è ritenuto ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo.
Secondo la Corte non si sarebbe dovuto avere riguardo ai quantitativi scambiati ma a quelli complessivamente trattati e posti in vendita, ma tale affermazione si pone in contrasto con la stessa norma configurata dal legislatore. Con un quarto motivo,deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, T.U. Stup. in quanto i giudici di secondo grado hanno affermato che, sebbene i correi Galioto e Mastrogiovanni siano stati prosciolti dal reato associativo per carenza dei profili soggettivi dell'illecito, essi erano senz'altro compenetrati nell'organizzazione criminale quali pusher stabili del D'Agostino; sebbene la Corte abbia sussunto la loro condotta nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73, avendo dunque ritenuto che i fatti compiuti da soggetti oggettivamente associati fossero qualificabili come ipotesi lievi, ha tuttavia escluso la riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, T.U.
Stup. nei confronti dei soggetti ritenuti associati. La motivazione è illogica e priva di riscontro sul piano probatorio poiché non vi è prova che i quantitativi acquistati dal Sabato fossero destinati tutti all'associazione facente capo al D'Agostino, essendo anzi emerso il contrario.
5. Michele Cavallo propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per erronea applicazione dell'art. 74 T.U. Stup. nonché vizio di motivazione in merito alla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso. Il ricorrente deduce che l'unica condotta a lui ascrivibile sia quella di essersi trovato frequentemente all'interno dell'autovettura di Ciro D'Agostino, suo amico d'infanzia, e di essere consumatore di sostanza stupefacente. Nelle conversazioni intercettate non si riscontra alcun riferimento a tale imputato da parte di altri, né vi sono dichiarazioni dei consumatori a lui riferibili.
L'unico episodio che vede coinvolto Michele Cavallo con altro imputato, Mastrogiovanni Armando, è quello indicato al capo A.9 e tuttavia le stesse intercettazioni evidenziano l'assenza di contributi da parte di tale ricorrente. Il Cavallo, secondo i giudici di merito, ricoprirebbe il compito di contabile dell'associazione, in contrasto con l'assenza di contatti con gli altri membri del sodalizio, essendo la sua presenza limitata a contatti con Ciro D'Agostino in posizione passiva all'interno della sua autovettura. Pur essendo la sua posizione analoga a quella di Mastrogiovanni Armando e di Galioto Ciro, non è comprensibile la conferma della condanna per il delitto associativo nei confronti del solo ricorrente.
La motivazione è contraddittoria laddove ha assolto dal reato associativo i coimputati che intrattenevano rapporti esclusivi con Ciro D'Agostino, ritenendo non sufficientemente dimostrata la loro consapevolezza dell'esistenza del sodalizio, ed ha differenziato la posizione del ricorrente. Con un secondo motivo(• lamenta l'omessa applicazione dell'art. 74, comma 6, T.U. Stup. vista la modalità della sua condotta, l'incensuratezza, i quantitativi limitatissimi di cui si tratta nella vicenda e la totale inconsapevolezza della presenza di una struttura organizzata per larghi traffici.
6. Gianluca Carratù propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al fatto che, ignorando ogni argomentazione difensiva, la Corte di Appello ha ribadito l'errore metodologico nel quale era incorso il giudice di primo grado; in particolare, nonostante nella sentenza si sia affermato che le intercettazioni non sono sufficienti in quanto tali a fondare un'affermazione di responsabilità, la Corte ha omesso di spiegare per quale ragione nel caso in esame le intercettazioni fossero sufficienti ad affermare la responsabilità penale del ricorrente.
Non è indicato in alcun passo della sentenza quali siano gli altri elementi di supporto alle intercettazioni; ed anzi, le frasi captate che si addebitano al ricorrente a pag.74 della sentenza sono riferibili inequivocabilmente al di lui padre Carratù Davide. Nella sentenza non si rinviene alcuna indicazione circa la partecipazione del ricorrente ai fatti di cui all'imputazione, se non la sua mera quanto indimostrata presenza nella vicenda.
7. Rosario Cavallo propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per erronea applicazione dell'art. 73 T.U. Stup. e vizio di motivazione circa la configurabilità del reato ascrittogli sul presupposto che le conversazioni intercettate, esclusivamente in data 24 settembre 2015, a fronte di un lungo periodo di intercettazioni nell'ambito dell'attività investigativa, non fossero in alcun modo idonee a dimostrare che l'oggetto della conversazione fosse lo stupefacente piuttosto che il trasporto di materiale edile con automezzo prestato dal Barbarisi al Cavallo.
Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, T.U. Stup. in quanto le modalità della condotta, l'unicità dell'episodio e il quantitativo imprecisato di sostanza avrebbero dovuto far propendere per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. Con un terzo motivo, deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. e mancanza di motivazione circa la determinazione della pena, ritenendo la difesa eccessiva la pena irrogata e insufficiente la motivazione offerta dal giudice di appello a conferma di tale trattamento sanzionatorio; in particolare, si ritiene che non sia possibile sostenere che la pena non possa essere ridotta in quanto è già di poco superiore al minimo edittale.
8. Enrico Alfano propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della recidiva. L'imputato ha interamente espiato le precedenti condanne con l'affidamento ai servizi sociali, tanto che la Procura presso il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 16 marzo 2016 ha dichiarato l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova e per l'esecuzione della pena dal 5/09/2012 al 17/09/2015, mentre la Corte erroneamente ha ritenuto che il ricorrente non abbia usufruito dell'affidamento in prova ai servizi sociali per tutti i provvedimenti di condanna, laddove le condanne alle quali non è riferibile tale sanzione alternativa riguardano un reato depenalizzato ed un procedimento penale definito con l'obbligo di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
Il ricorrente invoca il principio espresso con pronuncia delle Sezioni 12 Unite n.5859 del 15 febbraio 2012, ove si è stabilito che l'estinzione di qualsiasi effetto penale conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova comporti che della relativa condanna non si possa tenere conto agli effetti della recidiva. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena. Secondo il ricorrente, la Corte non ha indicato i criteri adottati per la determinazione della pena, discostandosi dal minimo edittale senza motivare le ragioni di tale scelta.
9. Roberto Barbarisi propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla denegata qualificazione del fatto quale ipotesi di lieve entità, sia con specifico riferimento al capo A.32 dell'imputazione, posto che secondo il ricorrente con riferimento a tale capo il concorrente Marmo Emilio avrebbe beneficiato invece della più lieve qualificazione, sia con riferimento a tutte le altre imputazioni, laddove i giudici non hanno operato una giusta diversificazione delle varie ipotesi di reato contestate, non essendo stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio la detenzione o vendita di una ingente quantità di sostanza del tipo hashish.
Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia confermato la pena base in misura superiore al minimo edittale, già irrogata dal giudice di primo grado con generico richiamo alla gravità dei fatti ed alla personalità dell'agente, ed abbia applicato la pena per la continuazione in relazione al reato di cui al capo A.32 in misura superiore rispetto al coimputato Marmo; anche per quanto concerne l'istituto di cui all'art.81 cod. pen., secondo il ricorrente il calcolo sarebbe errato in quanto il giudice si è riportato al computo effettuato dal giudice di primo grado.
10. Stefano Maisto ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova, ritenendo che essa sia affetta da manifesta illogicità e irragionevolezza in quanto i giudici di merito, trattandosi di cosiddetta droga parlata, avrebbero dovuto fornire una motivazione rafforzata, fornendo invece una valutazione che stride con il contenuto delle conversazioni intercettate. In particolare, secondo il ricorrente, è chiaro il riferimento nelle conversazioni ad appuntamenti per andare a ballare ovvero, per quanto riguarda il contatto con il Grimaldi, ad un incontro legato alla consegna di quattro pacchetti di sigarette, cosicchè tali conversazioni non erano da sole dimostrative della loro attitudine a dissimulare un'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. 13 e Con un secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.62 n.4 cod. pen. in quanto il giudizio della Corte di appello confligge con la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 30 gennaio 2020, in cui si è affermata l'applicabilità di tale circostanza attenuante al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o di disvalore sociale, nonché la sua compatibilità con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gli argomenti allegati dalle difese per contestare l'esistenza di un'associazione per delinquere riguardano l'assenza di elementi distintivi del reato associativo rispetto al concorso di persone nel reato, l'assenza di una base logistica comune, essendo il deposito sito alla Traversa dei Greci nella esclusiva disponibilità di Sabato e Caputo, l'autonomia gestionale di Sabato Massimiliano, che contratta la fornitura di stupefacente esclusivamente con il D'Agostino, l'assenza di rapporti diretti tra D'Agostino ed i fornitori del napoletano, l'assenza di rapporti tra il Caputo ed il D'Agostino dopo l'arresto del Sabato, l'assenza della consapevolezza in capo al Caputo di collaborare stabilmente all'attività di un'associazione per delinquere. 1.1.
Il giudice di primo grado aveva affrontato alle pagine 156-157 la questione della sussistenza, nel caso concreto, dell'accertata volontà dei contraenti ulteriore rispetto al sinallagnna contrattuale e, dunque, della dimostrata concretizzazione di un legame idoneo a ricondurre la partecipazione del singolo al progetto associativo. Sulla base di circostanze di fatto che il giudice di legittimità ha ritenuto in più decisioni indicative della stabilità del rapporto in funzione dell'operatività dell'associazione, il giudice di primo grado aveva rilevato: l'esistenza di un gruppo dedito al commercio di stupefacenti, una base logistica presso la quale lo stupefacente era occultato in via Spontumata di Pellezzano, uno schema operativo stabile e costante mediante il quale Ciro D'Agostino dava ordini a Caputo Carmine perché di volta in volta prelevasse o riponesse lo stupefacente nel nascondiglio mentre Sabato Massimiliano si occupava del rifornimento dello stupefacente, dello spaccio, dell'intermediazione tra Ciro D'Agostino e Carmine Caputo, mentre d'altro canto Cavallo Michele coadiuvava il D'Agostino in molteplici episodi di spaccio, accompagnandolo presso il nascondiglio a prelevare la droga ed anche agli incontri con i singoli clienti.
Altri elementi indicativi della stabilità del legame associativo sono stati individuati nel sostegno sul quale i sodali detenuti potevano contare da parte degli altri, nel carisma che il D'Agostino traeva dall'appartenenza a gruppi camorristici, desumibile dal fatto che gli altri componenti fossero sempre solleciti a soddisfare le sue richieste, nel fatto che Cavallo Michele era sistematicamente «a disposizione» e conoscesse i rapporti di dare-avere derivanti dalle cessioni di droga in favore dei clienti. 1.2. La Corte di Appello, oltre ad aver condiviso le valutazioni del giudice di primo grado, ha aggiunto che la prova del vincolo associativo poteva desumersi pacificamente dalle modalità esecutive attraverso le quali gli imputati conducevano l'attività di spaccio in vista del raggiungimento di un comune obiettivo, dall'esistenza di una struttura organizzativa avente continuità temporale, dalla presenza di automezzi e motocicli e dalla disponibilità di una comune base logistica per l'occultamento della droga nonché dall'insieme di utenze telefoniche aventi il medesimo intestatario (tale Arpino Anna) che consentiva agli accoliti di comunicare con una sorta di «circuito chiuso» onde evitare le intercettazioni. 1.3.
La prova dell'esistenza dell'associazione è stata desunta sia dalle intercettazioni operate nel corso del procedimento sia da quelle eseguite in carcere dopo l'arresto di Sabato Massimiliano, trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina. I giudici di merito hanno richiamato alcune conversazioni tra Ciro D'Agostino ed il nipote Raffaele in cui i conversanti facevano riferimento ai sacrifici fatti per mantenere le famiglie dei detenuti affinché non si sentissero abbandonate e ricordavano come Ciro avesse ricevuto dai fratelli detenuti l'incarico di gestire il clan di famiglia.
Hanno, inoltre, richiamato il colloquio in carcere tra Sabato Massimiliano, la moglie Camardo Valeria ed il nipote Caputo Carmine, in cui il Sabato rassicurava la moglie che sarebbe stata aiutata, richiamando così i canoni comportamentali tipici dei sodalizi criminali. Rilevante ai fini della decisione è stato considerato anche il colloquio telefonico tra la moglie di D'Agostino e tale Memoli Elisa, in quanto la donna si interessava della situazione processuale di Sabato Massimiliano escludendo che gli inquirenti avrebbero ipotizzato l'associazione perché era stato arrestato da solo.
I giudici di appello hanno messo in evidenza la rilevanza del dato per cui, subito dopo l'arresto di Sabato Massimiliano, Caputo Carmine si fosse rivolto a Ciro D'Agostino per concordare come comportarsi, interpretando il fatto che Sabato Massimiliano aveva invitato il nipote a vendere l'auto come indice dell'inutilità di un mezzo utilizzato per il trasporto della cocaina ed ormai intercettato dalla polizia giudiziaria, piuttosto che come sintomo della fine dell'attività. 1.4. Alle pagg.77-82 della sentenza impugnata sono rinvenibili dettagliate repliche alle censure mosse negli atti di appello, oltre alla rilevante precisazione per cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo, come componente umana effettiva del sodalizio, indipendentemente dal numero di imputati presenti nel processo, ed oltre al rilievo da attribuire al fatto che tanto Ciro D'Agostino quanto Massimiliano Sabato utilizzassero una utenza «dedicata» intestata alla medesima Arpino Anna, indicativa di una precisa comunanza di intenti. 1.5.
Giova ricordare come la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 27844002) abbia ritenuto che non rilevi la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti si possa inferire l'esistenza di un sistema collaudato. 1.6. La Corte territoriale ha puntualmente replicato a tutte le censure difensive e, in particolare, con riguardo all'asserita sussistenza di un'ipotesi di semplice concorso nel reato ai sensi degli artt.110 cod. pen. e 73 T.U.
Stup., ha evidenziato, in linea con i princìpi enunciati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di un elemento organizzativo desumibile dalla predisposizione di mezzi con l'obiettivo di commettere una serie indeterminata di delitti con disponibilità duratura ed indefinita nel tempo da parte dei sodali (Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 27300801). In definitiva, la pronuncia impugnata ha esaminato validamente le caratteristiche operative del gruppo emergenti dal compendio investigativo ed ha solidamente motivato per quale ragione, nel caso concreto, fosse stata superata la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e si fosse realizzato un legame tale da ricondurre la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep.2016, Barretta, Rv. 26576301;
Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014 , Cera, Rv. 26174701;Sez. 3, n.21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 25988101). 1.7. Alla luce di tali considerazioni, devono ritenersi manifestamente infondati il terzo motivo del ricorso di Ciro D'Agostino a firma Avv. Luigi Gargiulo, il secondo motivo, prima parte, del ricorso di Massimiliano Sabato, il primo ed il secondo motivo del ricorso di Carmine Caputo.
2. Il primo ed il terzo motivo del ricorso di Ciro D'Agostino a firma Avv. Pierluigi Spadafora sono infondati. Con riguardo alla struttura del reato associativo ed al ruolo ivi svolto dal ricorrente, i motivi sono meramente reiterativi di analoga censura già proposta al giudice di appello, esaminata dalla Corte territoriale e respinta con motivazione già illustrata ed esente da vizi. Con riguardo alla interpretazione del significato dei dialoghi intercettati, nel ricorso si propone una 16 2 (.._,.. rivalutazione di tali emergenze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
Il ritenuto travisamento della prova concernente l'esistenza di due differenti postazioni a disposizione del gruppo risulta inammissibile in quanto trascura di indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale «incompatibilità» all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n.10795 del 16/02/2021, F., Rv. 28108501). Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, nella sentenza impugnata i giudici hanno attribuito rilievo preminente al deposito di via Spontumata ed hanno indicato in tale luogo la base logistica del sodalizio, implicitamente sottolineando l'irrilevanza del fatto che l'ulteriore luogo di deposito della droga non fosse condiviso da tutti i sodali.
3. Gli elementi posti a base della decisione di negare la qualificazione dei fatti ascrivibili ad alcuni imputati ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. concernono, oltre al dato ponderale, le modalità dell'azione e, soprattutto, la pericolosità sociale delle condotte nel loro complesso ascrivibili a tali imputati. I giudici di merito hanno svolto, in ossequio all'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n.309/1990.
Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione ed alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo».
Essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso». Solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri».
Il discorso giustificativo del provvedimento impugnato ha, dunque, dato conto dei motivi che logicamente imponevano, nel caso concreto, di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, nonchè di quelli per cui la sua carica negativa non potesse ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività.
4. Occorre, tuttavia, sottolineare che l'ipotesi delittuosa prevista dall'art.73, comma 5, T.U. Stup. è figura autonoma di reato per cui il giudice di merito deve guardarsi dall'errore di attribuire al medesimo fatto storico, ove ascritto a più persone a titolo di concorso nel reato, una diversa qualificazione giuridica sul mero presupposto che per taluni correi, e non per tutti, il singolo episodio si inscriva nell'ambito di un programma criminoso di stampo associativo ed assuma, per tale ragione, la connotazione di reato-fine. 4.1. Soccorre, per chiarire la questione, la natura di reato a più condotte tipiche in cui si sostanzia l'ipotesi delittuosa disciplinata dall'art.73 T.U.
Stup., cosicchè si può ritenere possibile individuare distinti reati quante volte le differenti azioni tipiche (acquisto, trasporto, detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.) siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale. Solo in questo caso sarà possibile attribuire alle condotte poste in essere dai coimputati nell'ambito di un medesimo contesto una diversa qualificazione giuridica; al contrario, una volta identificata l'unica condotta tipica ascritta a più persone ai sensi dell'art.110 cod. pen., unica deve essere anche la qualificazione giuridica del fatto, salva la diversa determinazione del trattamento sanzionatorio per il singolo sulla base dei criteri dettati dall'art.133 cod. pen., dall'art.114 cod. pen. o dalle disposizioni in materia di recidiva (Sez. 4, n.34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 27667602).
A quanto appena affermato va aggiunto che, considerata la necessità di valutare l'entità del fatto nel suo complessivo disvalore, ad analoghe conclusioni si dovrà pervenire anche qualora, indipendentemente dalla qualificazione della fattispecie in termini di concorso di persone nel reato, più persone siano state considerate autrici di condotte criminose aventi ad oggetto la medesima quantità e qualità di sostanza stupefacente nel medesimo contesto di tempo e di luogo (Sez. 3, n.7404 del 15/01/2015, Righetti, in motivazione). 4.2. Il rilievo svolto nei ricorsi con riguardo alla qualificazione ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U.
Stup. del medesimo fatto riservata solo ad alcuni coimputati risulta, dunque, fondatamente proposto in relazione ai reati ascritti ai capi A.6, A.9, A.12, A.16, A.23, A.32. In particolare: - il reato contestato al capo A.6 risulta essere stato qualificato come delitto ex art.73, comma 5, T.U. Stup. per il concorrente Mastrogiovanni Armando, mentre la medesima condotta di cessione a fini di spaccio è stata qualificata ai sensi , dell'art.73, comma 1, T.U. Stup. per D'Agostino Ciro;- il reato contestato al capo A.9 risulta essere stato qualificato come delitto ex art.73, comma 5, T.U.
Stup. per il concorrente Mastrogiovanni Armando, mentre la medesima condotta di cessione a fini di spaccio è stata qualificata ai sensi dell'art.73, comma 1, T.U. Stup. per D'Agostino Ciro e Cavallo Michele; - il reato contestato al capo A.12 risulta essere stato qualificato come delitto ex art.73, comma 5, T.U. Stup. per Mastrogiovanni Armando, mentre la medesima condotta di cessione a fini di spaccio è stata qualificata ai sensi dell'art.73, comma 1, T.U. Stup. per D'Agostino Ciro; - il reato contestato al capo A.16 risulta essere stato qualificato come delitto ex art.73, comma 5, T.U.
Stup. per il concorrente Alfano Enrico, mentre la medesima condotta di cessione a fini di spaccio è stata qualificata ai sensi dell'art.73, comma 1, T.U. Stup. per D'Agostino Ciro; - il reato contestato al capo A.23 risulta essere stato qualificato come delitto ex art.73, comma 5, T.U. Stup. per Galioto Ciro, mentre la medesima condotta di cessione a fini di spaccio è stata qualificata ai sensi dell'art.73, comma 1, T.U. Stup. per D'Agostino Ciro; - il reato contestato al capo A.32 risulta essere stato qualificato come delitto ex art.73, comma 5, T.U.
Stup. per Marmo Emilio, mentre la medesima condotta di cessione a fini di spaccio è stata qualificata ai sensi dell'art.73, comma 4, T.U. Stup. per Barbarisi Roberto. 4.3. Risultano, alla luce di tale principio, fondati tanto il quarto motivo del ricorso di Ciro D'Agostino a firma Avv. Pierluigi Spadafora quanto il primo ed il secondo motivo del ricorso di Ciro D'Agostino a firma Avv. Luigi Gargiulo, con effetto estensivo in favore del concorrente Cavallo Michele ai sensi dell'art.587 cod. proc pen. per il capo A.9, quanto il primo motivo del ricorso di Barbarisi Roberto e la sentenza dovrà essere annullata con rinvio per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
5. Occorre, quindi, esaminare le censure proposte dalle difese in merito all'omessa qualificazione del reato associativo quale fattispecie delittuosa sussumibile nell'ipotesi normativa dell'art.74, comma 6, T.U. Stup. Si tratta di censure infondate per il rilievo che l'ipotesi meno grave di reato associativo è esclusa in presenza di alcuni reati-fine ritenuti, come nel caso di specie il reato contestato al capo A.1, non qualificabili come ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup. Risultano, dunque, infondati il secondo motivo del ricorso di Ciro D'Agostino a firma Avv.
Pierluigi Spadafora, il secondo motivo seconda parte del ricorso di - /--2 Massimiliano Sabato ed il terzo e quarto motivo del ricorso di Carmine Caputo.6. Le censure proposte nel secondo motivo di ricorso di Massimiliano Sabato sono inammissibili. 6.1. In primo luogo, viene reiterato il motivo concernente l'insussistenza del delitto contestato al capo A.3 già sottoposto al giudice di appello senza alcun confronto con la motivazione spesa a pag.72 della sentenza impugnata. 6.2. In secondo luogo, in merito all'assorbimento del reato contestato al capo A.3 nel delitto contestato al capo A.2 in quanto la asserita cessione contestata nel capo A.3. avrebbe ad oggetto parte della sostanza il cui acquisto è contestato al capo A.2, si osserva che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, l'art.73 T.U.
Stup. elenca una serie di condotte tipiche, con la previsione della detenzione in funzione di chiusura rispetto agli altri comportamenti illeciti descritti, tutti puniti allo stesso modo e costituenti, perciò, ipotesi criminose equivalenti che si pongono in rapporto di alternatività formale. Le diverse condotte ivi previste perdono la loro individualità se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza. Tale assorbimento - con conseguente esclusione del concorso di reati - è subordinato al duplice presupposto che si tratti della stessa sostanza stupefacente e che le condotte siano state poste in essere contestualmente, ossia indirizzate ad un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità.
Quando, invece, le differenti azioni tipiche (acquisto, trasporto, detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.) siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e, quindi, distinti reati eventualmente unificati nel vincolo della continuazione ove riferibili al medesimo autore (Sez. 3, n.7404 del 15/01/2015, Righetti, in motivazione). 6.3. Ma tale questione è inammissibile in quanto proposta per la prima volta con ricorso per cassazione; si richiamano, sul principio per il quale non è possibile dedurre con ricorso per cassazione questioni non sottoposte al giudice di appello in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, Sez.
U, Ordinanza n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, in motivazione; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 26963201; Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 23550401; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, Etzi, Rv. 19641401.
7. Sulle censure proposte in merito alla posizione di Michele Cavallo all'interno del sodalizio, la Corte d'Appello ha sottolineato come D'Agostino Ciro mantenesse una serie di contatti, per il tramite di Michele Cavallo, con una pluralità di clienti fissi non identificati, periodicamente riforniti, con i quali manteneva stabili rapporti di dare e avere. Inoltre, è stato ritenuto che il Cavallo avesse una funzione di rilievo nell'ambito del gruppo criminale quale addetto al mantenimento della contabilità e dei rapporti di dare e avere con la rete di pusher a disposizione del sodalizio, che fosse dotato di autonomia decisionale in grado di accantonare risorse anche per quantitativi rilevanti, come dimostrato dal riferimento al chilo di sostanza stupefacente mascherata dietro il termine criptico di croccantini per il cane, accantonato e messo a disposizione per un cliente non identificato.
A ciò si è aggiunta la sua presenza costante presso il deposito di via Spontumata, costituente la base logistica del gruppo. La Corte territoriale ha fornito anche espressa motivazione, a pag.81, in merito alle ragioni, non ultima quella concernente il dato ponderale, idonee ad escludere la derubricazione della fattispecie associativa in quella prevista dall'art.74, comma 6, T.U. Stup. Entrambi i motivi di ricorso risultano, pertanto, infondati.
8. Con riguardo al ricorso proposto da Carratù Gianluca, il Collegio sottolinea che il motivo del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente.
In altre parole, se il motivo di ricorso si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione della sentenza impugnata e con la motivazione di primo grado ad essa conforme (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 27721801), o contiene censure non attinenti al contenuto del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). 8.1.
Il ricorso proposto da Gianluca Carratù è, alla luce degli enunciati principi, inammissibile in quanto aspecifico. Gianluca Carratù è imputato di concorso con Sabato Massimiliano e con il padre Carratù Davide nel delitto di trasporto e custodia di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. La Corte territoriale ha ritenuto, senza enunciati tra loro contraddittori, che i dialoghi intercettati fossero talmente eloquenti da consentire di ricostruire in maniera univoca l'accaduto, senza possibilità di ipotesi ricostruttive alternative. In particolare, secondo la Corte, i colloqui captati a bordo del veicolo monitorato hanno delineato in maniera cristallina la natura dell'operazione illecita in corso di svolgimento, fornendo la piena prova sia della cessione della sostanza stupefacente a Gianluca Carratù presso il parcheggio del supermercato di Ottaviano sia della natura della sostanza stupefacente (hashish), sia del quantitativo tutt'altro che esiguo (trattandosi di «ballette»).
L'identità tra il soggetto intercettato e l'imputato è stata accertata mediante riconoscimento vocale da parte dei verbalizzanti e mediante riscontro con i nomi delle persone alle quali Sabato Massimiliano si rivolgeva nel corso dell'operazione. 8.2. La motivazione presenta, dunque, il grado di rigore indicato nelle pronunce della Corte di legittimità a proposito dei casi nei quali il compendio istruttorio si fondi esclusivamente su dichiarazioni captate mediante intercettazioni telefoniche e ambientali (Sez.6, n.27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 27029901).
9. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal giudice dell'udienza preliminare nei confronti di Cavallo Rosario in relazione al reato di cui al capo A.28 per aver ceduto, in concorso con Barbarisi Roberto, sostanza stupefacente di tipo hashish a tale Enrico non meglio identificato in Salerno in data 25 settembre 2015. La Corte di Appello, integrando la motivazione espressa a pag.61 dalla conforme sentenza di primo grado, ha respinto l'impugnazione ritenendo che dalle captazioni telefoniche di conversazioni intercorse tra questo imputato e Barbarisi Roberto, il cui ruolo di fornitore di sostanza stupefacente era altrimenti evincibile, potesse con certezza desumersi che il primo avesse chiesto al secondo un incontro per consegnare a un tale Enrico sostanza stupefacente.
Sebbene i due interlocutori sembrava trattassero di materiale edile, la circostanza che Barbarisi Roberto non si fosse mai occupato di tale materiale e fosse piuttosto un acclarato fornitore di hashish, ha indotto la Corte a confermare il giudizio espresso dal giudice di primo grado ritenendo che le deduzioni difensive non fossero idonee a scardinare il costrutto argomentativo della sentenza di primo grado. 9.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova; d'altro canto, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.
U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.26371501). 9.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto concerne una questione proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità; si richiama, sul punto, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.2566314,. Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577;
Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). 9.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Nel caso in cui il giudice di merito abbia applicato la pena in misura prossima al minimo edittale, trova applicazione il principio secondo il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, così come in ipotesi di diniego delle circostanze generiche, è necessaria solo quando la pena inflitta sia superiore alla misura media edittale.
Fuori di questo caso, anche l'uso delle espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena (Sez.3, n.11513 del 19/10/1995, Merra, Rv.20301101; Sez.5, n.9141 del 29/08/1991, Ormando, Rv.18859001).
10. Il ricorso proposto da Enrico Alfano è inammissibile in quanto aspecifico, in difetto di confronto con l'esatto tenore del provvedimento impugnato in relazione ad entrambi i motivi di censura. Nella sentenza impugnata si fa riferimento ad un provvedimento di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova riferibile, tuttavia, ad alcune delle precedenti condanne. Dal certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso si evince che tale provvedimento è riferibile alle pene inflitte con i reati riportati al n.2 ed al n.4.
Il reato riportato al n.1 concerne una contravvenzione depenalizzata commessa 14 marzo 2009; deve, in proposito, rammentarsi che l'abolitio criminis è irrilevante ai fini del riconoscimento della recidiva (Sez. 5, n. 35260 del 24/04/2013, Romano, Rv. 25576801). Il reato riportato al n.3 concerne un furto aggravato in concorso commesso il 7 marzo 2012 con recidiva infraquinquennale e definito con la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (circa l'irrilevanza della sanzione sostitutiva ai fini della recidiva Sez. 4, n.11719 del 15/02/2019, Lisai, Rv. 27528001).
Il ricorso omette, peraltro, di confrontarsi con quanto indicato nella sentenza a proposito di una ulteriore condanna riportata dall'imputato per traffico di stupefacenti, che risulta agli atti effetto di sentenza della Corte di Appello di Salerno per fatti commessi nel mese di agosto 2016 irrevocabile il 4/04/2019, indicativa secondo la Corte di pericolosità e devianza specifica. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte ha poi espressamente indicato le ragioni per le quali nella determinazione della pena si è discostata dal minimo edittale, individuate, in particolar modo, nella spiccata capacità criminale dell'imputato.
11. La seconda parte del primo motivo ed il secondo motivo del ricorso di Roberto Barbarisi sono infondati. 11.1. La Corte di Appello ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, la pronuncia di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare nei confronti di Barbarisi Roberto in relazione a condotte delittuose concernenti plurime cessioni di sostanza stupefacente di tipo hashish commesse in Salerno tra il 2015 e il 2016. Nella fase di appello il difensore aveva rinunciato ai motivi di gravame inerenti alla responsabilità limitando l'impugnazione alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U.
Stup. e al trattamento sanzionatorio. 11.2. La Corte ha accolto l'istanza di concessione delle circostanze attenuanti generiche confermando la pena base e, previa riduzione di essa ai sensi dell'art.62 bis cod. pen., confermando gli aumenti riconosciuti a titolo di continuazione dal giudice di primo grado, così riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con riguardo, invece, alla qualificazione dei fatti (essendo qui in esame i reati contestati con eccezione del reato di cui al capo A.32 già esaminato al par.4.2), i giudici di merito hanno ritenuto che dalle captazioni anche ambientali e, in generale, dal materiale istruttorio su cui si fonda la decisione di primo grado emergessero chiari riferimenti a quantitativi di sostanza stupefacente tutt'altro che trascurabili, confermati da sequestri che avevano consentito di dimostrare che le cessioni avessero ad oggetto panetti di hashish del peso di 98 grammi ovvero, in altra occasione, di 93 grammi, avendo l'imputato il possesso di due panetti di hashish del peso complessivo di 196 grammi allorché era stato tratto in arresto in flagranza di reato.
La Corte ha, su tale base, individuato nel Barbarisi un soggetto con il ruolo di fornitore all'ingrosso, tanto da escludere che le sue condotte fossero inquadrabili nel fatto di lieve entità. 11.3. Gli elementi posti a base della decisione di negare la qualificazione dei fatti ascrivibili al Barbarisi ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. concernono, dunque, il dato ponderale, le modalità dell'azione e, soprattutto, la pericolosità sociale delle condotte nel loro complesso ascrivibili a tale imputato. I giudici di merito hanno svolto, in ossequio all'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.
U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n.309/1990. Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione ed alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.
Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo». Essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso». Solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri».
Il discorso giustificativo del provvedimento impugnato ha, dunque, dato conto dei motivi che logicamente imponevano, nel caso concreto, di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, nonchè di quelli per cui la sua carica negativa non potesse ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. 11.4. Il rilievo svolto nel ricorso con riguardo alla qualificazione del fatto e del trattamento sanzionatorio riservato al coimputato Marmo Emilio risulta fondato ed è stato trattato al par.4.2. 11.5.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, che andrà comunque riesaminato per la diversa qualificazione del reato contestato al capo A.32, è sufficiente rilevare che nell'atto di appello la misura della pena base era stata oggetto di impugnazione con esclusivo riferimento al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con censura accolta dai giudici di secondo grado, mentre nessuna censura era presente con riguardo alla misura degli aumenti irrogati a titolo di continuazione. Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577;
Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414).
12. La Corte di Appello di Salerno ha parzialmente riformato, qualificando i fatti come ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup., la pronuncia di condanna emessa nei confronti di Maisto Stefano dal giudice di primo grado in relazione ai reati contestati ai capi B e B1 dell'imputazione. Sulla richiesta di assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo B) e dal reato di cui al capo B1) o in subordine sulla richiesta di qualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. e sulla concessione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva delle già concesse attenuanti generiche, la Corte di Appello ha ritenuto che l'utilizzo da parte dell'imputato Maisto di un'utenza non personale della quale un nutrito gruppo di spacciatori si serviva per condurre operazioni di spaccio di stupefacenti fosse indicativa del fatto • che i rapporti tra il Maisto e il fornitore Marmo Emilio fossero finalizzati al traffico di stupefacenti piuttosto che, come letteralmente indicato nelle conversazioni, all'organizzazione di serate danzanti.
La Corte ha sottolineato che, ai contatti telefonici del Maisto con Grimaldi Antonio tenuti attraverso tale utenza, aveva fatto seguito un servizio di osservazione della polizia giudiziaria che aveva consentito di identificare con certezza nel Maisto l'interlocutore del Grimaldi, così come l'identificazione del Maisto quale interlocutore del Marmo era avvenuta tramite il riconoscimento vocale. In entrambi i casi, nelle conversazioni si utilizzava un linguaggio criptico, facendosi riferimento all'acquisto di pacchetti di sigarette piuttosto che all'organizzazione di una serata danzante, che i giudici del merito hanno ritenuto idoneo a fornire la prova delle condotte contestate.
Avendo la Corte di Appello diversamente qualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup., è stata negata la sussunzione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art.62 n.4 cod. pen. sul presupposto che la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell'art. 73 T.U. Stup. rende configurabile la fattispecie già riconosciuta di lieve entità e che l'attenuante sarebbe incompatibile con il reato di cessione di sostanze stupefacenti. La Corte ha, altresì, negato la modifica del giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva facendo riferimento alla vita dell'imputato ed all'assenza di segnali di resipiscenza o altri comportamenti collaborativi positivamente valutabili. 12.1.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale alle pagg.60-61 della motivazione in replica ad analoghe deduzioni difensive, il motivo di ricorso è meramente reiterativo di esse. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 25458401), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata , per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 12.2.
Il secondo motivo di ricorso è fondatamente proposto. La motivazione si fonda sull'incompatibilità della circostanza attenuante disciplinata dall'art.62 n.4 cod, pen. con la fattispecie di reato disciplinata dall'art.73, comma 5, T.U. Stup. nonché, più in generale, con la condotta di cessione di sostanze stupefacenti ma, in data successiva alla sentenza qui impugnata, è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n.24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 27949901 e 27949902), con la quale, a soluzione della questione «se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sia applicabile ai reati in materia di stupefacenti, e, in caso affermativo, se sia compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990», è stato affermato il seguente principio di diritto:
«La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990». 12.3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata sul punto affinchè la Corte territoriale esprima il suo giudizio alla luce di tale principio; la ulteriore censura proposta in tema di trattamento sanzionatorio è superata dall'annullamento della sentenza sul punto.
13. Conclusivamente, sono fondati tanto il quarto motivo del ricorso di Ciro D'Agostino a firma Avv. Pierluigi Spadafora quanto il primo ed il secondo motivo del ricorso di Ciro D'Agostino a firma Avv. Luigi Gargiulo, quanto la prima parte del primo motivo del ricorso di Barbarisi Roberto, nonchè il secondo motivo del ricorso di Maisto Stefano per cui, previa dichiarazione d'irrevocabilità del giudizio di responsabilità ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen., la sentenza deve essere annullata nei confronti di Ciro D'Agostino, di Barbarisi Roberto e di Stefano Maisto limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
Di tale pronuncia si avvale il concorrente Cavallo Michele ai sensi dell'art.587 cod. proc. pen., il cui ricorso deve essere rigettato nel resto. 13.1. I ricorsi proposti da Sabato Massimiliano e Caputo Carmine sono infondati; al rigetto dei ricorsi segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.4 13.2. I ricorsi proposti da Carratù Gianluca, Cavallo Rosario, Alfano Enrico sono inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma prevista dall'art.616 cod. proc. pen. che, a titolo di sanzione pecuniaria, viene indicata in quella ritenuta equa di euro tremila.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'Agostino Ciro e di Barbarisi Roberto nonchè, ex art.587 c.p.p., di Cavallo Michele limitatamente alla qualificazione giuridica ex art.73, commi 1 o 4, anziché ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90, come segue: - per D'Agostino Ciro relativamente ai capi A.6, A.9, A.12, A.16 e A.23; - per Barbarisi Roberto relativamente al capo A.32; - per Cavallo Michele relativamente al capo A.9. Rinvia, per rideterminazione della pena nei confronti di D'Agostino Ciro, Barbarisi Robero e Cavallo Michele, alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi di D'Agostino Ciro, Barbarisi Roberto e Cavallo Michele. Visto l'art.624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di D'Agostino Ciro, Barbarisi Robert