Sentenza — n. 30230/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 29.5.2019, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che ha condannato Agostini Jessica alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, Avv. Massimo Carignani, deducendo la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei suoi riguardi. Rappresenta che l'imputata, dopo il giudizio di primo grado, aveva effettuato nomina in suo favore, tramite l'ufficio matricola dell'istituto presso il quale si trovava ristretta. A sostegno del motivo ha allegato notifica ricevuta dalla cancelleria della Corte di appello di Roma riguardante l'accoglimento, con ordinanza del 3/4/2019, della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere applicata all'imputata in data 13/3/2019, in seguito ad aggravamento, con quella degli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 179 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30230/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre richiamare, nel loro ordine cronologico, gli atti del procedimento che qui rilevano, arricchiti dall'acquisizione disposta dalla Corte di cassazione, con provvedimento reso all'udienza del 19/1/21, di ulteriore documentazione utile alla risoluzione della questione. , In data 6/2/2019, all'atto dell'arresto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, Agostini Jessica, nell'ambito del presente procedimento (n. 5679/19 R.G.N.R., n. 2265/19 R.G. Dib), nominava di fiducia l'Avv. Massimo Carignani del foro di Terni. Essendo il difensore di fiducia non reperibile, i Carabinieri provvidero a notiziare dell'arresto il difensore d'ufficio Avv.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGOSTINI JESSICA nata a TERNI il 19/08/1993 avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29.5.2019, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che ha condannato Agostini Jessica alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, Avv. Massimo Carignani, deducendo la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei suoi riguardi. Rappresenta che l'imputata, dopo il giudizio di primo grado, aveva effettuato nomina in suo favore, tramite l'ufficio matricola dell'istituto presso il quale si trovava ristretta. A sostegno del motivo ha allegato notifica ricevuta dalla cancelleria della Corte di appello di Roma riguardante l'accoglimento, con ordinanza del 3/4/2019, della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere applicata all'imputata in data 13/3/2019, in seguito ad aggravamento, con quella degli arresti domiciliari.
In data 5/1/21 la difesa ha depositato memoria difensiva, insistendo nell'accoglimento del ricorso. Ha allegato alla memoria decreto di ammissione della imputata al gratuito patrocinio e richiesta di liquidazione dell'onorario. All'udienza di trattazione del 19/1/21 la Corte ha reputato necessario acquisire gli atti dell'incidente cautelare, a seguito del quale, nell'ambito del presente procedimento, è stata disposta la sostituzione della misura della custodia in carcere, l'atto di nomina del difensore di fiducia Avv. Carignani presso l'Ufficio matricola del carcere in cui è stata ristretta la imputata, disponendo rinvio all'odierna udienza.
3. il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Occorre richiamare, nel loro ordine cronologico, gli atti del procedimento che qui rilevano, arricchiti dall'acquisizione disposta dalla Corte di cassazione, con provvedimento reso all'udienza del 19/1/21, di ulteriore documentazione utile alla risoluzione della questione. , In data 6/2/2019, all'atto dell'arresto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, Agostini Jessica, nell'ambito del presente procedimento (n. 5679/19 R.G.N.R., n. 2265/19 R.G. Dib), nominava di fiducia l'Avv. Massimo Carignani del foro di Terni. Essendo il difensore di fiducia non reperibile, i Carabinieri provvidero a notiziare dell'arresto il difensore d'ufficio Avv.
Luigi Labonia, rendendolo edotto della data di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo. Nell'udienza di convalida dell'arresto e conseguente giudizio direttissimo la imputata era assistita dall'Avv. Luigi Labonia, d'ufficio. In data 27/2/2019 l'Agostini depositava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con nomina dell'Avv. Luigi Labonia di fiducia. Era quindi ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del Tribunale di Roma datato 4/3/2019. Come risulta dagli atti acquisiti, in seguito ad aggravamento della misura degli arresti domiciliari, la ricorrente, in data 13/3/2019, fu sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, venendo tradotta nella Casa circondariale "Capanne" di Perugia.
Dell'arresto i Carabinieri informarono il difensore di fiducia Avv. Massimo Carignani (cfr. verbale di arresto Carabinieri Stazione di Papigno del 13/3/19 in cui i militari danno atto di avere dato "comunicazione al difensore di fiducia - Avvocato Carignani Massimo del Foro di Terni con studio in Terni via Barberini, 10"). Da quanto precede si ricava, stante l'assenza di formali revoche, non rinvenute agli atti, come l'imputata, benchè ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia rimasta assistita nel procedimento da due difensori.
3. Tutto ciò premesso rimane da verificare la fondatezza della prospettata nullità della sentenza di appello per la lamentata omessa notifica del decreto di citazione all'Avv. Massimo Carignani. Ebbene, il motivo risulta manifestamente infondato. E' d'uopo richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio d'appello ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza [cfr.
Sez. 3, n. 13824 del 12/02/2008, Rv. 239690 - 01:"In caso di nomina da parte dell'imputato di due difensori, l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio d'appello a uno di essi comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall'art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza di appello. (Fattispecie nella quale la nullità è stata ritenuta priva di effetti per mancata eccezione della stessa, entro il termine predetto, da parte del difensore d'ufficio presente in udienza)"].
Poiché nel presente caso non risulta essere stata eccepita la dedotta omessa notificazione, la nullità risulta sanata.
4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Preside