Sentenza — n. 28746/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17 giugno 2020 la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 18 dicembre 2019 con cui D'Agostino Cosimo, all'esito di giudizio abbreviato, era stata riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 28746/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede l'esperibilità del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione sia per errore materiale che per errore di fatto, rispettivamente individuandoli: nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (errore materiale); in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (errore di fatto). L'errore di fatto, pertanto, inerisce in modo diretto al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra, influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO COSIMO nato a CORIGLIANO CALABRO il 11/08/1987 avverso l'ordinanza del 18/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 giugno 2020 la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 18 dicembre 2019 con cui D'Agostino Cosimo, all'esito di giudizio abbreviato, era stata riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 1, lett.
a) del D.P.R. n. 309 del 1990; 337, 582, 585, 576, comma 1, n. 1 cod. pen. e, per l'effetto, condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
2. Con successiva ordinanza n. 11880/2021 del 18 dicembre 2020, depositata il 29 marzo 2021, la Settima Sezione Penale di questa Corte, adita dall'imputato per il tramite del suo difensore, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Tale decisione, assunta de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., era stata motivata dal fatto che «l'avv. Andrea Salcina, che ha sottoscritto l'atto di gravame, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen.; il predetto articolo riserva la facoltà di sottoscrivere l'atto di ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, ad avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti».
3. D'Agostino Cosimo, a mezzo dello stesso avv. Andrea Salcina, ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso tale ultima ordinanza, eccependo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 610, comma 5-bis e 613 cod. proc. pen., nella ritenuta ricorrenza di un manifesto errore di fatto, rappresentato dalla circostanza che l'avv. Andrea Salcina (all'anagrafe Andrea Antonio Salcina) - diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento gravato - è regolarmente iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti dal 28 settembre 2006, come evincibile dalla documentazione prodotta e dalla consultazione dell'albo online del C.N.F. In ragione del lamentato errore, il ricorrente chiede la revoca dell'ordinanza impugnata, la rimessione del procedimento alla Sezione ordinaria di questa Corte per la discussione del gravame, con sospensione dell'esecutività della sentenza passata in giudicato quale conseguenza della illegittima dichiarazione di inammissibilità del ricorso pronunziata dalla Settima Sezione.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la revoca della declaratoria di inammissibilità pronunciata, con adozione dei consequenziali provvedimenti necessari. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il proposto ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento.
2. L'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede l'esperibilità del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione sia per errore materiale che per errore di fatto, rispettivamente individuandoli: nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (errore materiale); in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (errore di fatto). L'errore di fatto, pertanto, inerisce in modo diretto al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra, influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa.
Si connota, in sostanza, per avere il carattere della decisività, in quanto determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte. Sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01).
3. Risulta, allora, in tutta la sua evidenza come nel caso di specie ricorra l'errore di fatto di rilievo ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., e come, pertanto, sia da ritenersi fondata, e perciò da accogliere, la doglianza espressa da parte del ricorrente. Risulta comprovato per tabulas, infatti, che, diversamente da quanto ritenuto dalla Settima Sezione, l'avv. Andrea Salcina - invero avente il nome corretto di Andrea Antonio Salcina - è regolarmente iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti dal 28 settembre 2006, come evincibile da un'attestazione redatta dal Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari del 30 marzo 2021, nonché verificabile attraverso la consultazione dell'albo online del C.N.F.
E' di palmare evidenza, allora, come in mancanza dell'errore percettivo in cui è incorsa - consistito nell'aver ritenuto l'avv. Salcina non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. - la Settima Sezione di questa Corte non avrebbe certamente dichiarato l'inammissibilità, per tale ragione, del ricorso proposto nell'interesse di D'Agostino Cosimo, pronunciando l'ordinanza n. 11880/2021.
4. Deve procedersi, pertanto, alla revoca, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., dell'ordinanza della Settima Sezione di questa Corte n. 11880/2021 del 18 dicembre 2020, depositata il 29 marzo 2021, mandando alla Cancelleria per l'acquisizione del fascicolo processuale recante il N.R.G. 29751/2020, avente ad oggetto il ricorso presentato da D'Agostino Cosimo avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro in data 17 giugno 2020. Va, per l'effetto, disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo per la fase rescissoria, mandando alla Cancelleria per l'espletamento degli adempimenti di competenza.
P. Q. M. Revoca l'ordinanza di questa Corte n. 11880/2021 del 18.12.2020, depositata il 29.3.2021, nei confronti di D'Agostino Cosimo. Manda alla Cancelleria per l'acquisizione del fascicolo processuale recante il N.R.G. 29751/2020, inerente il ricorso presentato da D'Agostino Cosimo avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro in data 17.6.2020. Rinvia il processo a nuovo ruolo per la fase rescissoria, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessand