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Sentenza — n. 28745/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28745/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28745/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27 gennaio 2021 il G.I.P. del Tribunale di Pesaro applicava a Canestrari Donna Hillary, sull'accordo delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, altresì disponendo la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 28745/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento la doglianza dedotta con il terzo motivo.2. Manifestamente infondato, in primo luogo, è il motivo con cui la ricorrente ha eccepito l'incompetenza funzionale del G.I.P. a pronunciare la sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato. A prescindere da ogni considerazione in ordine alla possibilità di deduzione della prospettata doglianza, infatti, è sufficiente osservare conne, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, la sentenza Sez.

Parole chiave

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inosservanza delle norme sulla competenza limiti della competenza confisca di valori patrimoniali permesso di promuovere un procedimento penale possesso illecito di stupefacenti attribuzione di competenze

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Pesaro applicava a Canestrari Donna Hillary, sull'accordo delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
che l'ha emessa, deducendosi che, avendo richiesto l'imputata di definire il procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Risulta fondata, invece, la terza doglianza della Canestrari, con cui è stata lamentata la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui, al di fuori dell'accordo tra le parti e senza esprinnere motivazione alcuna, è stata disposta la confisca del suo cellulare.L'art. 240 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANESTRARI DONNA HILLARY nato a URBINO il 08/12/1998 avverso la sentenza del 27/01/2021 del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 gennaio 2021 il G.I.P. del Tribunale di Pesaro applicava a Canestrari Donna Hillary, sull'accordo delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, altresì disponendo la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Canestrari Donna Hillary, a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di doglianza. Con il primo viene eccepita la nullità della sentenza gravata per incompetenza funzionale del G.I.P. che l'ha emessa, deducendosi che, avendo richiesto l'imputata di definire il procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dopo l'intervenuta richiesta del P.M. di giudizio immediato, la competenza funzionale a pronunciare la sentenza sarebbe spettata al G.U.P., cui perterrebbe in via esclusiva successivamente all'emissione del decreto di giudizio immediato.

Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, osservando che la ricezione e la detenzione di sostanza stupefacente è idonea ad integrare la fattispecie delittuosa contestatale solo qualora venga adeguatamente esclusa la presenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 17 del D.P.R. n. 309 del 1990. Il fatto che il P.M. non abbia dimostrato l'assenza dell'indicata autorizzazione e che il giudice non abbia neanche affrontato tale aspetto in motivazione dovrebbe, conseguentemente, comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

Nell'ultimo motivo la ricorrente ha lamentato la nullità del provvedimento gravato per vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca dei beni sequestrati, ed in particolare del suo telefono cellulare. La confisca e distruzione dei beni in sequestro, infatti, sarebbe stata disposta dal G.I.P. senza esprimere alcun tipo di motivazione e, comunque, al di fuori dell'accordo intervenuto tra le parti. Dalle indagini non sarebbe emerso, poi, né che il cellulare della Canestrari sia stato utilizzato per commettere il reato, né che lo stesso ne potesse costituire un provento.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del cellulare, con restituzione dello stesso all'avente diritto, nel resto invocando la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento la doglianza dedotta con il terzo motivo.2. Manifestamente infondato, in primo luogo, è il motivo con cui la ricorrente ha eccepito l'incompetenza funzionale del G.I.P. a pronunciare la sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato. A prescindere da ogni considerazione in ordine alla possibilità di deduzione della prospettata doglianza, infatti, è sufficiente osservare conne, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, la sentenza Sez.

U, n. 3088 del 17/01/2006, Confl. connp. in proc. Bergamasco, Rv. 232560-01, risolvendo il conflitto insorto sull'esatta individuazione del giudice competente, abbia inequivocamente precisato che la competenza a decidere sulla richiesta di applicazione della pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposta dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, è del giudice per le indagini preliminari che ha la disponibilità del fascicolo processuale (artt. 446, comma primo, 457, comma primo, e 458, comma primo, cod. proc. pen.) e, come tale, è da considerare "giudice procedente" anche dopo la notifica del decreto.

Il Supremo Collegio ha anche precisato che nell'individuare tale competenza non si realizza una regressione del procedimento ad una fase antecedente, nna una ultrattività delle funzioni del G.I.P. già prevista per la celebrazione del giudizio abbreviato (cfr., in termini conformi, Sez. 4, n. 26253 del 14/05/2013, Leone, Rv. 256944-01; Sez. 1, n. 19946 del 23/05/2006, Confl. comp. in proc. Demicheli, Rv. 234675-01).

3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo di ricorso, afferente ad una presunta erronea qualificazione giuridica dei fatti per non essere stata esclusa la presenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 17 del D.P.R. n. 309 del 1990. Trattasi, invero, di censura non deducibile, in quanto non prevista tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

E' agevole osservare, infatti, come nella fattispecie, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto finisca per risolversi nella pretesa di ottenere una rivalutazione di esso che, all'evidenza, risulta inammissibile e pacificamente preclusa nella presente sede di legittimità. L'erronea qualificazione giuridica del fatto idonea a consentire la proposizione del ricorso in cassazione, infatti, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, tra le più recenti:

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. in proc. Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in proc. Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01).

4. Risulta fondata, invece, la terza doglianza della Canestrari, con cui è stata lamentata la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui, al di fuori dell'accordo tra le parti e senza esprinnere motivazione alcuna, è stata disposta la confisca del suo cellulare.L'art. 240 cod. pen. prevede, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01). Trattandosi di confisca facoltativa, però, il giudice di merito è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni serviti o destinati a commettere il reato. Per come correttamente affermato da questa Corte - peraltro proprio con riferimento ad una fattispecie in cui, contestualmente all'applicazione della pena, era stata disposta la confisca del cellulare dell'imputato senza specifica motivazione, così inducendo il Collegio all'annullamento senza rinvio della sentenza ed alla restituzione del bene all'interessato - anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454-01).

Di tali principi non ha, all'evidenza, tenuto conto il giudice nella sentenza impugnata, in cui si è limitato a disporre la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, senza fornire motivazione alcuna delle ragioni di adozione di tale provvedimento. D'altro canto, non si può non osservare come - escluso che ne potesse costituire il prodotto o il profitto - non sia dato comprendere in che modo il cellulare sequestrato alla ricorrente potesse costituire un bene utilizzato per la commissione del reato, essendo stata contestata alla Canestrari un'imputazione di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (e non già una condotta di cessione illecita).

5. In esito alle superiori considerazioni, deve, allora, essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del cellulare in sequestro, con restituzione del bene all'avente diritto, nel resto dichiarandosi l'inammissibilità del ricorso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del cellulare in sequestro, che elimina. Dispone la restituzione del cellulare all'avente diritto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il