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Sentenza — n. 28744/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28744/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28744/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRINER FILIPPO nato a ANDRIA il 08/01/1982 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI 1.11 Tribunale per il riesame di Bari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., 1'11-25 marzo 2021, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Bari il 22 maggio 2020 ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere che era stata applicata a Filippo Griner il 16 ottobre 2015, ha applicato allo stesso la custodia in carcere (efficacia del provvedimento sospesa ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28744/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 17 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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precedenti penali gravi traffico grave di stupefacenti pena privativa della libertà sanzioni penali prigioniero politico riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
1.11 Tribunale per il riesame di Bari, adito ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRINER FILIPPO nato a ANDRIA il 08/01/1982 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Bari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., 1'11-25 marzo 2021, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Bari il 22 maggio 2020 ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere che era stata applicata a Filippo Griner il 16 ottobre 2015, ha applicato allo stesso la custodia in carcere (efficacia del provvedimento sospesa ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen.).

2. Appare opportuno premettere che Filippo Griner è stato riconosciuto responsabile, all'esito dell'abbreviato, nel doppio grado di merito (sentenze del G.i.p. del Tribunale di Bari del 21 aprile 2017 e della Corte di appello di Bari del 10 luglio 2019) del reato di partecipazione, esclusa la qualifica di promotore, ad associazione volta al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 agosto 1990, n. 309, e, in conseguenza, condannato alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione. La sentenza di appello è stata annullata dalla Corte di cassazione (n. 27577 del 18/09/2020), con, rinvio per nuovo esame in ordine al ruolo avuto da Griner in seno all'associazione.

Con ordinanza del 22 maggio 2020 la Corte di appello ha revocato la misura cautelare in carcere, che era in esecuzione dal 16 ottobre 2015, evidenziando che il periodo presofferto era pari a 2/3 della pena inflitta e che non si ravvisavano esigenze cautelati attuali e concrete, anche in ragione del concomitante regime di espiazione di pena previsto sino al 17 gennaio 2050. Accogliendo l'appello cautelare del P.M. ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale per il riesame, ritenendo ancora proporzionato il presofferto rispetto alla condanna e sussistente il pericolo di recidiva, in ragione dei plurimi e gravi precedenti, anche specifici, dell'imputato, riconosciuto intraneo ad un tessuto criminale in forma associata, sottolineato che Filippo Griner tiene cattiva condotta nell'istituto carcerario in cui è ristretto, ha applicato la custodia cautelare in carcere. 3.Ciò premesso, ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, tramite difensore, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia violazione di legge, cioè degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.' Rammenta il ricorrente che la novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, ha rafforzato la rilevanza del requisito della attualità, che, insieme a quello della concretezza, deve sempre caratterizzare la scelta sull'an di una misura cautelare.

E si rammenta che la pregnante connotazione in termini di "attualità" è stata intesa dalla giurisprudenza di legittimità come "riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati", occasioni che devono ritenersi non già meramente ipotetiche ed astratte ma altamente probabili nel loro verificarsi; ciò impone - si sottolinea - un onere motivazionale ancora più attento, affinchè la carcerazione preventiva non si trasformi in una illegittima anticipazione di pena. Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito avrebbero trascurato sia la risalenza nel tempo (all'anno 2012) dei fatti per cui è processo e la lunga durata della custodia cautelare (iniziata nel 2015) sia la posizione giuridica "mista" di Griner, al contempo "giudicabile" e definitivo, con fine pena peraltro molto lontano (nel 2050), ciò che dovrebbe far ritenere remoto il rischio di recidiva e, in definitiva, illegittima per violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. l'ordinanza impugnata, di cui si chiede l'annullamento.

4. Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 17 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.L'impugnazione è aspecifica, non confrontandosi con il testo del provvedimento impugnato, provvedimento che (alle pp. 2-3) valorizza, tra l'altro, i gravi e reiterati precedenti in giudicato (anche per associazione di tipo mafioso, estorsioni, rapine) di Filippo Griner e la condotta negativa tenuta in carcere dallo stesso, che risulta avere più volte aggredito ripetutamente il personale penitenziario e messo in pericolo la sicurezza del reparto del carcere in cui è ristretto.

Si tratta di motivazione congrua e logica, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. Del resto, «In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze caute/ari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (così Sez. 2, n. 23800 del 14/04/2021, Abate; in termini, v. già Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884;

Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).3.11 ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amrriende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/06/2021. Il Consi, i e estensore Il Presidente Dani le C ci Prizi Piccial DEPOSIT