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Sentenza — n. 28743/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28743/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28743/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLUCCI PIETRO nato il 21/02/1963 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI 1.La Corte di appello di Reggio Calabria il 23 marzo 2021 ha rigettato la richiesta di scarcerazione per decorso dei termini massimi di custodia cautelare e, in subordine, di sostituzione in melius della custodia in carcere per ragioni di salute, avanzata nell'interesse di Pietro Bellucci, condannato con sentenza del 10 dicembre 2015, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di dodici anni di reclusione, anche per i delitti di cui agli artt. 74 e 73-80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con sentenza confermata in appello il 18 luglio 2018.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28743/2021 — snpen · Corte di Cassazione: dell'editto, ossia trasporto ed importazione dall'estero (Paraguay) di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, aggravato dalla transnazionalità. Ha quindi ritenuto che in tale situazione trovi applicazione il disposto dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. (data dell'arresto 19 settembre 2014 + sei anni = 18 settembre 2020) e che debbano aggiungersi i periodi di sospensione dei termini di custodia cautelare intercorsi nei gradi di merito (complessivamente pari a 614 giorni), per concludere che i termini non sono perenti. Quanto alla richiesta, avanzata in subordine, di sostituzione di misura gradata, per ragioni di salute, ha ritenuto la Corte territoriale (alla p.

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva restrizione di libertà semiprigionia detenzione di stupefacenti carcerazione di sicurezza diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
2.Deve, pertanto, rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLUCCI PIETRO nato il 21/02/1963 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Reggio Calabria il 23 marzo 2021 ha rigettato la richiesta di scarcerazione per decorso dei termini massimi di custodia cautelare e, in subordine, di sostituzione in melius della custodia in carcere per ragioni di salute, avanzata nell'interesse di Pietro Bellucci, condannato con sentenza del 10 dicembre 2015, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di dodici anni di reclusione, anche per i delitti di cui agli artt. 74 e 73-80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con sentenza confermata in appello il 18 luglio 2018.

2. La Corte di appello, decidendo sull'istanza difensiva (alla p. 1), ha dato atto che la Corte di cassazione (con sentenza n. 11943 del 03/03/2020) ha annullato la sentenza del 18 luglio 2018 con rinvio quanto alla posizione di Pietro Bellucci, limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al capo n.

3) dell'editto, ossia trasporto ed importazione dall'estero (Paraguay) di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, aggravato dalla transnazionalità. Ha quindi ritenuto che in tale situazione trovi applicazione il disposto dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. (data dell'arresto 19 settembre 2014 + sei anni = 18 settembre 2020) e che debbano aggiungersi i periodi di sospensione dei termini di custodia cautelare intercorsi nei gradi di merito (complessivamente pari a 614 giorni), per concludere che i termini non sono perenti. Quanto alla richiesta, avanzata in subordine, di sostituzione di misura gradata, per ragioni di salute, ha ritenuto la Corte territoriale (alla p.

2) che le «problematiche di salute dell'istante, [... alla] luce dei recenti accertamenti già compiuti, non risultano incompatibili con la detenzione carceraria».

3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Pietro Bellucci, che si affida a due motivi, con i quali denunzia violazione di legge. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione della disciplina sui termini massimi di custodia cautelare che, ad avviso del ricorrente, sarebbero stati abbondantemente superati. 3.2. Con l'ulteriore motivo si duole della violazione della legge n. 47 del 2019 e della mancata sostituzione con misura meno afflittiva, anche con modalità elettroniche di controllo, in considerazione del lungo tempo trascorso in carcere (sette anni) e della buona condotta tenuta durante la detenzione.

4. Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 15 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo, alla rigorosa risposta della Corte di appello che si rinviene alla p. 1 dell'ordinanza impugnata, la difesa si limita a contrapporre una differente opinione circa il calcolo dei termini di custodia cautelare, né si confronta con la analitica verifica della durata della sospensione. 1.2.

Quanto al secondo motivo, la difesa trascura che la richiesta subordinata era stata in origine avanzata per ragioni di salute, mentre il ricorso si incentra sugli argomenti - diversi - della lunga durata della carcerazione e della attenuata pericolosità, trascurando che sussiste nel caso di specie la presunzione - relativa - di pericolosità e di correlativa adeguatezza delle misura cautelare di massimo rigore e che per parte delle accuse, dopo la sentenza della S.C., l'imputato è stato condannato in via definitiva. 2.Deve, pertanto, rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/06/2021. Il Co est sore D