Sentenza — n. 28742/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURA PIER GIORGIO nato a CAGLIARI il 26/01/1966 avverso l'ordinanza del 29/01/2021 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI a\f-- 1.11 Tribunale per il riesame di Cagliari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il 29 gennaio - 2 febbraio 2021 ha confermato l'ordinanza con cui i! G.i.p. del Tribunale di Cagliari il 14 gennaio 2021 ha rigettato la richiesta difensiva di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari presso comunità terapeutica nei confronti di Pier Giorgio Mura, indagato per partecipazione ad associazione volta al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con oggetto cocaina ed eroina (capo n. 2, fatto ipotizzato come commesso da epoca anteriore al mese di novembre 2018 e sino ad agosto 2019).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28742/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 15 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURA PIER GIORGIO nato a CAGLIARI il 26/01/1966 avverso l'ordinanza del 29/01/2021 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI a\f--
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Cagliari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il 29 gennaio - 2 febbraio 2021 ha confermato l'ordinanza con cui i! G.i.p. del Tribunale di Cagliari il 14 gennaio 2021 ha rigettato la richiesta difensiva di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari presso comunità terapeutica nei confronti di Pier Giorgio Mura, indagato per partecipazione ad associazione volta al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con oggetto cocaina ed eroina (capo n. 2, fatto ipotizzato come commesso da epoca anteriore al mese di novembre 2018 e sino ad agosto 2019).
2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge, cioè inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, e vizio di motivazione cioè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa. Premette il ricorrente di essere destinatario dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Cagliari dell'8 ottobre 2020, applicativa degli arresti domiciliari presso comunità terapeutica, in sostituzione della custodia in carcere disposta il 24 giugno 2020 in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, ma che si trova ristretto in carcere in espiazione pena definitiva (sino al 18 giugno 2023) per altri reati in materia di stupefacenti.
Rammenta di avere con istanza dell'Il gennaio 2021 domandato la revoca degli arresti domiciliari onde favorire la concessione dell'affidamento ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, sempre presso la medesima comunità terapeutica, in relazione al residuo pena per cui è in espiazione definitiva e di essere in attesa della fissazione della relativa udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza. Ciò posto, lamenta di avere ricevuto dal G.i.p., prima, e dal Tribunale per il riesame in veste di giudice dell'appello in materia di libertà personale, poi, risposte inconferenti, basate o sul rilievo che gli arresti domiciliari non potrebbero soddisfare adeguatamente le esigenze cautelari e garantire un sufficiente controllo, trascurando, però, che gli arresti domiciliari sono stati già applicati, ancorché ineseguiti, al ricorrente, ovvero sulla irrilevanza del decorso del tempo, tema che si addita a non pertinente, poiché non posto in alcun modo dalla difesa nella originaria richiesta, che aveva la finalità di rendere possibile l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, misura che sarebbe invece - si evidenzia - di complessa compatibilità con la concomitante presenza degli arresti domiciliari, con le connesse restrizioni.La motivazione reiettiva del Tribunale sarebbe illogica e meramente reiterativa di quella, già censurata per le stesse ragioni, del G.i.p. Inoltre sarebbe stato violato, ad avviso della difesa, con particolare ma non esclusivo riferimento al passaggio motivazionale che si rinviene alla p. 6 dell'ordinanza impugnata, il principio devolutivo che regola le impugnazioni.
In definitiva, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 15 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
2. Alle pp. 6-7-8 del provvedimento impugnato, infatti, il Tribunale spiega, con motivazione ampia e logica, perché debba ritenersi attuale il rischio di recidiva (gravità del fatto, contesto associativo nell'ambito del quale l'indagato avrebbe dovuto attuare azioni ritorsive, pluralità, gravità e specificità dei procedenti penali, pregresso inserimento in contesti criminali di un certo calibro) e conseguentemente necessario il mantenimento della misura degli arresti domiciliari, già concessa nonostante la presunzione - relativa - di pericolosità e di correlativa adeguatezza della custodia in carcere, attesa la contestazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Quanto al tema della compatibilità o meno tra arresti domiciliari per il reato per cui deve essere giudicato ed affidamento ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla pena definitiva ancora da espiare, alle pp. 8-9 dell'ordinanza si rinvengono ulteriori argomentazioni adeguate e logiche a supporto della decisione reiettiva. In realtà, a ben vedere, il ricorso, nonostante l'apparente richiamo alla categoria della violazione di legge (peraltro, senza adeguata specificazione), si limita a denunziare solo vizio di motivazione, nei termini riferiti (v. p. 2 del "ritenuto in fatto"), cioè proponendo una differente valutazione, che la difesa stima preferibile, degli stessi elementi già esaminati dal Tribunale e dal G.i.p. Nondimeno, è principio pacifico, dal quale non vi è ragione alcuna per discostarsi, quello secondo il quale «In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze caute/ari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (così Sez. 2, n. 23800 del 14/04/2021, Abate; in termini, v. già Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di IaSi, Rv. 269884;
Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). 3.Discende quindi dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/06/2021. Il Consigl' e stensore li(k Il Presidente Da •el e i Patria Pi