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Sentenza — n. 28741/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28741/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28741/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMA SERGIO nato a ROMA il 16/01/1960 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del TRIBUNALE PER ItiRIESAME DI ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI, che conclude per il rigetto del ricorso. udito il Difensore, Avvocato Angela PORCELLI, del Foro di ROMA,in difesa di PALMA SERGIO che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 303 cod. proc. pen, art. 278 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28741/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Di talchè la decisione va annullata con dichiarazione di decorrenza dei termini massimi di fase e liberazione dell'imputato» (così alla p. 10 del ricorso). 3.2. Inoltre, ad avviso del ricorrente, nel caso di specie il termine massimo della fase precedente (indagini preliminari) sarebbe di sei mesi, la pena prevista per il reato contestato sarebbe non superiore a sei anni, nonostante il richiamo all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e, avendo avuto la custodia cautelare nella fase precedente in concreto la durata di cinque mesi e diciassette giorni, residuerebbero ad avviso del ricorrente, soltanto tredici giorni dalla fase precedente, da attribuirsi a quella dibattimentale in corso.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale commisurazione della pena per traffico di stupefacenti arresto traffico di cocaina arresto in vista d'estradizione proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
ha argomentato il rigetto dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
309 (traffico di ingente quantità di hashish); la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 303 cod. proc. pen
b) del comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen.
art. 278 cod. proc. pen
Ed è appena il caso di rammentare che, in tema di calcolo dei termini di durata della misura cautelari, secondo la regola generale (art. 278 cod. proc. pen.) si tiene conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, quale è quella dell'ingente quantità di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
7.Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMA SERGIO nato a ROMA il 16/01/1960 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del TRIBUNALE PER ItiRIESAME DI ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI, che conclude per il rigetto del ricorso. udito il Difensore, Avvocato Angela PORCELLI, del Foro di ROMA,in difesa di PALMA SERGIO che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il 22-27 gennaio 2021 ha rigettato l'appello proposto da Sergio Palma avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Velletri il 30 novembre 2020 ha respinto la richiesta, avanzata a mezzo di posta elettronica certificata il 25 novembre 2020, di revoca, per decorrenza dei termini massimi di carcerazione preventiva, della misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Appare opportuno premettere che dal contenuto dell'ordinanza reiettiva, dell'atto di impugnazione e della originaria istanza del 25 novembre 2020 emergono le seguenti informazioni. Il G.i.p. del Tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento plurisoggettivo, con ordinanza dell'8 maggio 2019, eseguita il 4 giugno 2019, ha applicato, per quanto in questa sede rileva, a Sergio Palma la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui al capo n. 18 dell'editto, cioè violazione degli artt. 73 ed 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico di ingente quantità di hashish); la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen.

è stata ritenuta insussistente dal Tribunale per il riesame. Il 21 novembre 2019 è stato emesso decreto di giudizio immediato innanzi al Tribunale di Roma. Il 15 aprile 2020 il Tribunale di Roma con sentenza si è dichiarato incompetente per territorio ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Velletri; in pari data ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La richiesta di liberazione di Sergio Palma per decorrenza dei termini massimi avanzata il 25 novembre 20202 è stata disattesa con provvedimento del 30 novembre 2020 del Tribunale di Velletri, confermato dal Tribunale per il riesame di Roma con l'ordinanza impugnata. 3.Ciò premesso, ficorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (art. 303, comma 1, lett. b, n. 2, cod. proc. pen.). 3.1.

Premesso da parte del ricorrente che il processo non ha avuto soste o rinvii ai sensi della disciplina emergenziale di cui all' «art. 9 del DPCM 18/20» (così alla p. 2 del ricorso, recte: d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), si evidenzia che il Tribunale di Roma non ha dichiarato la regressione degli atti con restituzione al P.M. ma ha rinviato sic et simpliciter all'omologo giudice del dibattimento.La "ri-partenza" ex novo del calcolo dei termini di custodia sarebbe illegittima ed erronea, non essendosi verificata una regressione del procedimento ma solo una trasmissione, per così dire, "in orizzontale", ad altro ufficio giudicante.

Si richiamano plurimi precedenti di legittimità stimati pertinenti, una sentenza della Corte costituzionale (non indicata negli estremi) adottata in riferimento all'art. 272 del codice di rito penale previgente e pronunzie della Corte EDU in tema di "contestazioni a catena". In definitiva, si assume che «sia la disposizione legislativa [art. 303 cod. proc. pen.] che la elaborazione nazionale e comunitaria richiamate L.] non consentono di ritenere che la trasmissione del processo da un Giudice del dibattimento all'altro determini la regressione di fase; che SOLA [il maiuscolo è nel ricorso] alla luce delle interpretazioni di legittimità qui versate L.] giustifica la nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase.

Di talchè la decisione va annullata con dichiarazione di decorrenza dei termini massimi di fase e liberazione dell'imputato» (così alla p. 10 del ricorso). 3.2. Inoltre, ad avviso del ricorrente, nel caso di specie il termine massimo della fase precedente (indagini preliminari) sarebbe di sei mesi, la pena prevista per il reato contestato sarebbe non superiore a sei anni, nonostante il richiamo all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e, avendo avuto la custodia cautelare nella fase precedente in concreto la durata di cinque mesi e diciassette giorni, residuerebbero ad avviso del ricorrente, soltanto tredici giorni dalla fase precedente, da attribuirsi a quella dibattimentale in corso.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 15 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.La difesa ha tempestivamente chiesto la trattazione orale del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.11 Tribunale per il riesame (p.

2) ha argomentato il rigetto dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. aderendo espressamente al principio di diritto puntualizzato da Sez. 1, n. 21412 del 03/04/2007, Kazafer, Rv. 236791 (secondo cui «In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, la trasmissione degli atti del procedimento ad altro giudice per ragioni di competenza territoriale, seppure operata dal pubblico ministero, comporta il nuovo decorso dei termini di fase della custodia cautelare»: v. spec. par. n. 2 di "osserva in diritto") e già in precedenza da Sez. 6, n. 3167 del 21/10/1998, Pacini Battaglia, Rv. 212689 («Lo spostamento di sede del procedimento per dichiarazione di incompetenza comporta una nuova decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, in quanto si verte, pur sempre, in ipotesi di "rinvio ad altro giudice", comunque idoneo, ex art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., anche se realizzato tecnicamente per il tramite del P.m., a determinare tale effetto»).

In conseguenza, i giudici di merito hanno ritenuto che il rinvio del processo ad altra sede comporti una nuova decorrenza del termine di fase ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., a partire dalla sentenza dichiarativa di incompetenza del Tribunale di Roma del 15 aprile 2020. 3.0sserva il Collegio che il Tribunale di Roma ha fatto corretta applicazione del tradizionale principio, al quale occorre dare senz'altro continuità, conformemente affermato, oltre che dalle due richiamate pronunzie di legittimità (Sez. 1, n. 21412 del 03/04/2007, Kazafer;

Sez. 6, n. 3167 del 21/10/1998, Pacini Battaglia), anche da varie altre, tra le quali Sez. 6, n. 29059 del 11/04/2001, Femia, Rv. 220769, Rv. 220770; Sez. 4, n. 24084 del 22/05/2002, Mengjiqui, Rv. 222008; Sez. 1, n. 13007 del 13/12/2002, dep. 2003, Balzano, Rv. 223794; Sez. 5, n. 4602 del 25/10/1996, Trubia, Rv. 206551. 4.A tale - peraltro condivisibile - lettura il ricorrente si limita a contrapporre una propria alternativa interpretazione che non solo non è suffragata da richiami di pertinente giurisprudenza di legittimità (inconferenti, poiché relativi a casi differenti, apparendo i precedenti citati nell'atto di impugnazione) ma che è anche in netto contrasto con il testo dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., che recita:

«Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento». Nel caso, previsto dalla citata norma, del rinvio ad altro giudice, che è fenomeno strutturalmente diverso dalla regressione, il ricorso non si occupa.r\A- 5.

Il Tribunale inoltre ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 303, lett. b), nn. 2 e 3-bis, cod. proc. pen., «non emergendo in atti che il periodo di mesi sei previsto dal citato numero 3 bis dell'art. 303 cpp sia stato mai imputato alla fase precedente» (così alla p. 2 dell'ordinanza), il termine scadrà al decorso di un anno e sei mesi a partire dal 15 aprile 2020, ossia il 15 ottobre 2021. Si tratta di ragionamento corretto: infatti, l'ordinanza, a ben vedere, non dice che il termine di fase (dibattimentale) in corso è, in sé considerato, di un anno e sei mesi, dice invece che è di un anno (conformemente a quanto previsto dal n. 2 della lett. b del comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen.), cui occorre poi aggiungere sei mesi quale "residuo" della fase precedente, in cui (dalla cattura - 4 giugno 2019 - al rinvio a giudizio nelle forme dell'immediato - 21 novembre 2019) Sergio Palma ha trascorso in regine di carcerazione 170 giorni (cioè meno di sei mesi) rispetto ad un anno di termine massimo previsto per la fase delle indagini, prima dell'esercizio dell'azione penale, trattandosi di delitto ricompreso nel novero dell'art. 407, comma 2, lett. a, cod. proc. pen (ai sensi del n. 3 della lett. a del comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen.).

Il Tribunale, dunque, ha fatto puntuale applicazione del n. 3-bis della lett.

b) del comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen. Ed è appena il caso di rammentare che, in tema di calcolo dei termini di durata della misura cautelari, secondo la regola generale (art. 278 cod. proc. pen.) si tiene conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, quale è quella dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma, 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (richiamata dall'art. 407, comma 2, lett. 1, n. 6). 6.In ogni caso, le doglianze del ricorrente di cui al secondo motivo sono sprovviste di fondamento: non è conforme al vero, infatti, che nel caso di specie è prevista una pena massima non superiore a sei anni, dovendosi tenere conto, anche ai fini cautelari (art. 278 cod. proc. pen.), dell'aggravante ad effetto speciale dell'ingente quantità di droga, che comporta aumento di pena dalla metà ai due terzi; e non è vero nemmeno che i termini di durata per la fase delle indagini sono di sei mesi, essendo, come si è già visto, di un anno, con periodo residuo, dunque, superiore a sei mesi.

Del tutto irrilevante, infine, risulta il richiamo, svolto alla p. 2 del ricorso, alla disciplina emergenziale, di cui il collegio di merito non ha fatto applicazione. 7.Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/