Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28740/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28740/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28740/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 11.2.2021, il Tribunale di Cagliari ha confermato il provvedimento del G.I.P. che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Federico Fiorentini Arditi in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 7), ipotizzandosi a suo carico la compravendita di un quantitativo di Kg. 2 di cocaina.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 28740/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico di cocaina detenzione di stupefacenti confisca dei proventi di reato frode nel pignoramento comunicazione degli elementi a carico atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 d.P.R. 309/90
che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Federico Fiorentini Arditi in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 7), ipotizzandosi a suo carico la compravendita di un quantitativo di Kg.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORENTINI ARDITI FEDERICO nato a ROMA il 04/02/1984 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore: E' presente l'avvocato TAGLIAFERRI FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di FIORENTINI ARDITI FEDERICO, che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11.2.2021, il Tribunale di Cagliari ha confermato il provvedimento del G.I.P. che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Federico Fiorentini Arditi in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 7), ipotizzandosi a suo carico la compravendita di un quantitativo di Kg. 2 di cocaina.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.), con motivo unico, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Si denuncia l'illogicità delle argomentazioni in ordine alla riconducibilità al prevenuto dell'utenza utilizzata per lo scambio dei messaggi con il Mercurio e con lo Spano, sulla base di un asserito collegamento indiziario di due messaggi sms inviati dal Mercurio: il primo sull'utenza "pulita" in uso all'indagato, il secondo, dopo circa un'ora e mezza, su un'utenza "dedicata" di cui non si conosce l'utilizzatore, ma che viene ricondotta al ricorrente sulla base di una inesistente concatenazione logica fra gli stessi sms, stante il loro tenore assai vago.

Si aggiunge che non sono stati indicati gli elementi sulla scorta dei quali risulterebbe dimostrato che il Fiorentini Arditi avesse la disponibilità del dispositivo "dedicato", a distanza di un mese dall'invio del precedente messaggio, quando si sarebbe avviata la trattativa per la compravendita dello stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato non è affetto da alcun vizio motivazionale sindacabile nella presente sede di legittimità. Invero, le argomentazioni offerte dal Tribunale in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, sotto il profilo della gravità indiziaria, non possono essere ritenute manifestamente illogiche.

3. I giudici di merito hanno interpretato in maniera congrua e coerente con i dati probatori complessivamente emersi i messaggi intercorsi tra il Mercurio, personaggio di vertice del sodalizio criminoso oggetto di indagine, ed il soggetto poi individuato nel Fiorentini. Il Mercurio, di rientro dalla Campania, invia un messaggio al Fiorentini sulla sua utenza "pulita" (quindi sicuramente attribuibile al medesimo), in cui comunica che sta "rientrando"; appena un'ora e mezza dopo, il messaggio da un'utenza "dedicata" è stato ritenuto (non illogicamente) coerente con il primo messaggio (inviato sicuramente al Fiorentini), in quanto si risponde (al primo messaggio) "non riusciamo" (a vederci, ndr) ma che comunque "quello che mi hai chiesto qui da me è fattibile".

Circa un mese dopo, sulla stessa utenza "dedicata", iniziano le trattative per l'acquisto della cocaina. Il collegamento tra il Fiorentini e l'utenza "dedicata" in questione consente ai giudici di merito di affermare che costui è la persona coinvolta nell'illecito traffico di stupefacenti oggetto di indagine. Non spettando a questa Corte alcuna valutazione sul merito dell'accusa, per i noti limiti del giudizio di legittimità in sede cautelare, si deve osservare come il Tribunale abbia congruamente riscontrato la concatenazione logica fra i messaggi in questione, aggiungendo come l'indagato non abbia offerto alcuna spiegazione rispetto a quel primo messaggio a lui sicuramente inviato dal Mercurio, in tal modo non consentendo di attribuire un significato diverso al compendio indiziario a suo carico.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, il cui percorso argomentativo rimane immune da evidenti vizi di logicità rilevabili in questa sede.

4. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis