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Sentenza — n. 28739/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28739/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28739/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26.1.2021, il Tribunale di Cagliari ha confermato il provvedimento del G.I.P. che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Giovanni Mercurio per varie ipotesi di reato fra cui quelli ex artt. artt. 73, 74 d.P.R. 309/90, 416 cod. pen. e altri delitti in materia di armi e contro il patrimonio.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 309 cod. proc. pen, art. 268 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28739/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I dedotti motivi di carattere processuale sono destituiti di fondamento, oltre che reiterativi di doglianze già avanzate in sede di riesame, sulle quali il Tribunale ha correttamente motivato. Invero - come condivisibilmente sottolineato dal PG in sede di requisitoria - gli atti rispetto ai quali la difesa eccepisce l'omessa tempestiva trasmissione al Tribunale, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., riguardano documentazione mai trasmessa dal PM al GIP, come ampiamente illustrato ed argomentato nel provvedimento impugnato e come si evince per tabulas dal registro di passaggio citato dallo stesso Tribunale (atto amministrativo interno, su cui non è necessaria alcuna interlocuzione con la difesa, non trattandosi di un elemento di prova in senso tecnico).

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore permesso di promuovere un procedimento penale comunicazione degli elementi a carico testimonianza della vittima verosimiglianza della persecuzione minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
VI) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 cod.
art. 309 cod. proc. pen
I) Violazione dell'art. 309, comma 5, cod.
art. 268 cod. proc. pen
20330/2010 secondo cui, in tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d.
art. 273 cod. proc. pen
Pertanto, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERCURIO GIOVANNI nato a LOCULI il 21/05/1964 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26.1.2021, il Tribunale di Cagliari ha confermato il provvedimento del G.I.P. che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Giovanni Mercurio per varie ipotesi di reato fra cui quelli ex artt. artt. 73, 74 d.P.R. 309/90, 416 cod. pen. e altri delitti in materia di armi e contro il patrimonio.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., per l'omessa trasmissione nei termini, al Tribunale del riesame, dei file audio delle intercettazioni poste a base della richiesta di misura cautelare; difetto di motivazione sulle affermazioni del PM in ordine alla trasmissione al GIP di tale materiale; nullità sulle risultanze del registro di passaggio dell'ufficio del PM. II) Nullità per illegittima compressione del diritto della difesa alla copia dei file audio delle intercettazioni, atteso che il PM ne aveva solo autorizzato l'ascolto.

III) Inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai R.I.T. 65/2020, 992/2018, 89/2019, 551/2019, 1678/2019, per omessa allegazione dei relativi decreti autorizzativi al GIP da parte del PM e tardiva trasmissione degli stessi al Tribunale, pervenuti nella relativa cancelleria solo il giorno prima dell'udienza camerale fissata alle ore 9.00, senza alcun differimento dell'udienza. IV) Omessa esposizione dei motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, volti ad evidenziare lacune dell'apparato accusatorio e l'assenza di gravità degli elementi indiziari, con particolare riferimento ai delitti di cui ai capi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.

V) Violazione di legge e omessa esposizione dei motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, volti ad evidenziare lacune dell'apparato accusatorio e l'assenza di gravità degli elementi indiziari, con particolare riferimento al delitto associativo di cui al capo 1, per assenza di indizi idonei a dimostrare la sussistenza del vincolo associativo e il ruolo di leader del prevenuto. VI) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen., non essendo desumibile dagli atti un'associazione finalizzata, oltre che al traffico di stupefacenti, anche al traffico illecito di armi da sparo comuni e da guerra, avuto riguardo alla condotta di mero reperimento di armi per commettere la (provvisoriamente) contestata rapina tentata alla sede della Mondialpol di Cecina.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I dedotti motivi di carattere processuale sono destituiti di fondamento, oltre che reiterativi di doglianze già avanzate in sede di riesame, sulle quali il Tribunale ha correttamente motivato. Invero - come condivisibilmente sottolineato dal PG in sede di requisitoria - gli atti rispetto ai quali la difesa eccepisce l'omessa tempestiva trasmissione al Tribunale, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., riguardano documentazione mai trasmessa dal PM al GIP, come ampiamente illustrato ed argomentato nel provvedimento impugnato e come si evince per tabulas dal registro di passaggio citato dallo stesso Tribunale (atto amministrativo interno, su cui non è necessaria alcuna interlocuzione con la difesa, non trattandosi di un elemento di prova in senso tecnico).

In diritto è pacifico che, in tema di riesame delle misure cautelari personali, la perdita di efficacia dell'ordinanza, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al Tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari (cfr. Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Rv. 273296). Per quanto attiene alla richiesta avanzata dalla difesa in data 22 gennaio 2021 a ridosso dell'udienza di riesame — relativamente ai file audio delle intercettazioni, è stato preliminarmente chiarito dal Tribunale, a seguito di una logica e come tale insindacabile lettura ed interpretazione di detta istanza difensiva, che in realtà la richiesta riguardava l'autorizzazione all'ascolto, debitamente autorizzata dal PM procedente, e non già l'estrazione delle relative copie;

è stato anche ricordato il consolidato principio di diritto affermato da S.U. n. 20330/2010 secondo cui, in tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale "de libertate", obbligo il cui inadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M.; nondimeno, al fine di porre il pubblico ministero in grado di adempiere tale obbligo, è del pari necessario che la richiesta del difensore venga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali (v.

Corte costituzionale n. 336 del 2008); ed è stato altresì osservato, al riguardo, che l'ordinanza cautelare è stata emessa in data 24.12.2020 e che la difesa ne era a conoscenza almeno sin dal 9 gennaio, data rispetto alla quale è stata valutata la intempestività della richiesta difensiva ai sensi della giurisprudenza citata. Quanto alle eccezioni di omessa trasmissione al GIP dei decreti autorizzativi delle attività di captazione e di intempestiva trasmissione al Tribunale dei medesimi decreti, il provvedimento impugnato ha ben chiarito, in fatto, che il controllo di detti decreti e di quelli di proroga "non consente di intravvedere alcun vizio nella loro formazione" e che "la difesa, che ha avuto a disposizione tali atti dal 25 gennaio 2021, non ha sollevato alcuna censura sul punto della loro legittimità formale"; ed ha osservato, in diritto, che la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al GIP non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944).

2. Anche i motivi attinenti ai gravi indizi di colpevolezza sono privi di pregio. Al riguardo, giova premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr.

Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Pertanto, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).

Si tratta di insegnamenti di cui non ha tenuto conto il ricorrente nei motivi inerenti al merito dell'accusa provvisoria, che sviluppano essenzialmente censure di merito non consentite in sede di legittimità, a fronte di un provvedimento che ha argomentato sul punto in maniera congrua e non manifestamente illogica, rimanendo quindi immune da vizi motivazionali rilevabili in questa sede. In definitiva, il giudizio sulla gravità indiziaria in relazione a tutti i reati (provvisoriamente) ascritti, ivi compresi quelli associativi, non si presta a censure, perché si fonda su circostanze obiettive che, valutate all'esito di un ragionamento esente da vizi logici e in diritto, depongono tutte, univocamente, verso un esito di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato.

Ciò sulla base di una lettura non illogica del contenuto delle intercettazioni espletate nel corso delle indagini, da cui sono stati desunti i reati oggetto della provvisoria contestazione. In particolare, oltre ai singoli episodi illeciti, il materiale probatorio emerso è stato coerentemente interpretato nel senso della sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi, alla commissione di rapine in danno degli istituti di vigilanza e di reati in materia di stupefacenti, il cui vertice, operante stabilmente tra la Sardegna, la Corsica e la Toscana, era costituito proprio dal Mercurio, il quale organizzava il proficuo traffico di stupefacenti tra la Sardegna e la Corsica, si occupava di gestire i contatti con i fornitori di stupefacente della Penisola e gli acquirenti stanziati nel territorio sardo e in quello corso, costituiva il punto di riferimento dei partecipanti al sodalizio impegnati nella preparazione di rapine, ne individuava gli esecutori materiali, gestiva in prima persona - o attraverso i sodali Ledda e Pagano - il reperimento di armi e di mezzi pesanti per mettere a segno i blitz predatori.

3. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att