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Sentenza — n. 28738/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28738/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28738/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRECI ANTONINO ANGELO nato a CATANIA il 20/05/1971 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI ai sensi dell'art.23 D.L. n.137/2020 che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28738/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A tale proposito la giurisprudenza di legittimità risulta del tutto coerente rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale del Riesame nel ritenere la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 allorquando vi sia il ricorso, come nella specie, ad un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (Nella fattispecie la S.C. ha negato che la ricorrenza della circostanza aggravante potesse escludersi per il fatto che la vittima si era immediatamente rivolta alle forze dell'ordine sez.2, n.45321 del 14.10.2015, Capuozzo, Rv.264900).

Parole chiave

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traffico di cocaina inchiesta per reati di droga riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo altri reati grave tentazione guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRECI ANTONINO ANGELO nato a CATANIA il 20/05/1971 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI ai sensi dell'art.23 D.L. n.137/2020 che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Caltanísetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio sul riesame proposto nell'interesse di GRECI Antonino Angelo avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del prevenuto, confermava il provvedimento cautelare genetico ravvisando la gravità indiziaria in relazione alle ipotesi di detenzione, trasporto, consegna di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish a favore di STRAZZANTI Salvatore e di CENTONZE Salvatore e della riscossione per conto di RUSSO Mario del relativo prezzo di acquisto con la circostanza aggravante della finalità mafiosa e, in relazione alle riscossioni operate dal CENTONZE con la circostanza aggravante del metodo mafioso, fatti verificatisi a Barrafranca fino al Settembre 2019.

Il Tribunale apprezzava la ricorrenza di un conferente quadro indiziario, rispetto alla sussistenza del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen.,per essere stato commesso al fine di agevolare la cosca mafiosa Cursoti Milanesi cui il GRECI era contiguo.

2. Il Tribunale evidenziava la gravità indiziaria dei vari episodi contestati secondo uno schema che vedeva i catanesi, GRECI Antonino Angelo, talvolta in compagnia della moglie SCORNAVACCA Anna, SENTINA Giovanni e SENTINA Antonino recarsi presso l'abitazione di STRAZZANTI Giovanni e ivi trattenersi ai fini di trattare lo scambio dì denaro con sostanza stupefacente, ovvero per ricevere i corrispettivi di precedenti consegne. Evidenziava che il panorama indiziario era costituito dalle immagini della telecamera posizionata all'esterno dell'abitazione dello STRAZZANTI e, a partire dal Giugno 2019, dagli esiti di intercettazioni ambientali, ampiamente riportati, dalle quali emergevano le trattative con il RUSSO per l'acquisto dello stupefacente, le periodiche consegne eseguite dal GRECI unitamente ai SENTINA, gli accordi assunti sul posto per il pagamento parziale delle forniture, le giustificazioni precostituite per la detenzione di rilevanti somme di denaro nel caso di controlli da parte delle forze dell'ordine.

Parimenti veniva ravvisata la gravità indiziaria in relazione ad analoghe visite del GRECI presso l'abitazione di CENTONZE Salvatore e del padre di questi CENTONZE Rosario, determinate dalla necessità di riscuotere rilevanti debiti pregressi che il CENTONZE non aveva potuto onorare in quanto detenuto e che tanto lo STRAZZANTI, che era a sua volta creditore del CENTONZE, che tanto il genitore di questi intendevano rimodulare attraverso i contatti con gli emissari catanesi. In relazione a tale contestazione riconosceva altresì l'utilizzo del metodo mafioso in quanto il prevenuto si era avvalso della forza intimidatrice del sodalizio criminoso di cui era contiguo come poteva desumersi dall'atteggiamento elusivo del CENTONZE che temeva la presenza dei catanesi presso la propria abitazione, nonché dalle minacce di morte registrate nel corso delle intercettazioni ambientali.Quanto alle esigenze cautelari il giudice del riesame ravvisava la duplice presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. in ragione della brevità del tempo trascorso dai fatti criminosi, ma nondimeno ravvisava un pericolo attuale di recidivazione criminosa desunto dalla ripetitività e dalla gravità delle condotte criminose ascritte e dalla personalità del prevenuto, contiguo alla famiglia mafiosa dei Cursoti Milanesi, operativo quale emissario di RUSSO Mario che svolgeva funzioni apicali e, rispetto ai fatti addebitati ai danni di CENTONZE Salvatore, avvalendosi della forza intimidatrice di tale sodalizio in ragione delle gravi minacce rivolte al debitore.

3. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, GRECI Antonino Angelo. L'esponente, con il primo motivo, denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Contesta la logicità dell'apparato motivazionale sul punto evidenziando che, sulla base di taluni contatti, le trasferte del GRECI presso l'abitazione dello STRAZZANTI potevano trovare spiegazione nell'acquisto di una autovettura per la moglie e comunque nel fatto che il ricorrente si limitava a svolgere funzioni di autista dei SENTINA che erano sprovvisti di patente.

In assenza di sequestri di stupefacenti o di altri atti a sorpresa non era stato raggiunto un quadro indiziario sufficientemente completo in ordine alla partecipazione del GRECI all'attività di cessione dello stupefacente, stante il non univoco significato delle intercettazioni telefoniche, così come in relazione all'attività di riscossore attribuita al GRECI rispetto ai debiti di droga maturati dal CENTONZE. Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge in relazione alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 comma 1 bis cod.pen.

Con una terza articolazione deduce violazione di legge in relazione alla concretezza ed alla attualità delle esigenze cautelari, lamentando che il giudice del riesame aveva omesso di considerare lo scarso spessore criminale del prevenuto che si era limitato ad accompagnare altri soggetti presso l'abitazione dello STRAZZANTI, in quanto prive di patente di guida e che non ricorrevano esigenze cautelari di tale rilevanza da giustificare la misura coercitiva maggiormente afflittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e impone le considerazioni di seguito esposte.

2. Le doglianze afferenti all'apprezzamento della gravità indiziaria di cui al primo e secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, non hanno pregio. Giova premettere che il controllo di legittimità, relativo ai provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr.

Sez. IV sentenza n. 2146 del 25/5/95, dep. 16.06.1995, Rv. 201840; Sez. 3 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Rv. 251760). Il controllo di legittimità, in verità, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, nell'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, sentenza n. 1769 del 23.3.95, dep. 28.04.1995, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ed alle inferenze sul piano cautelare, alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4 sentenza n. 22500 del 3.05.2007,dell'8.06.2007, Rv. 237012; si veda anche Sez.

U. sentenza n. 11 del 21.04.1995, dep. in data 1.08.1995, Rv. 202001). 2.2 Tanto precisato, in ordine ai limiti ed al contenuto del sindacato di legittimità nella materia di interesse, è dato soffermarsi sul percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale nell'esaminare le censure che erano state specificamente dedotte, in relazione all'apprezzamento della gravità del quadro indiziario. Il Tribunale del riesame contrariamente a quanto dedotto dalla difesa nel primo motivo di ricorso, ha risposto in maniera logica e coerente alla censura che attiene alla valutazione della gravità indiziaria, soffermandosi ad esaminare ogni singolo episodio monitorato dalle telecamere predisposte presso l'abitazione dello STRAZZANTI e interpretato alla luce delle intercettazioni ambientali dalle quali era stato possibile risalire alla natura degli affari illeciti, ai quantitativi di stupefacente trattati, allo scambio di denaro, alle giustificazioni che sarebbero stare rese agli inquirenti, alla partecipazione del GRECI alle singole trattative e agli scambi stupefacente-denaro ed alla consapevolezza in capo a quest'ultimo della natura e della finalità degli incontri cui prendeva parte personalmente.

3. Quanto alla interpretazione delle intercettazioni telefoniche vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ... fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano;

a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;

b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;

c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.VI, 4.11.2011 n.3882; sez.I, 18.6.2014 n.37588). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha infatti affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla 0)JL valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U„ 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.II, 4.10.2016, D'Andrea e altri, Rv 268389).

A tale proposito il Tribunale del Riesame ha fornito ampia ed adeguata motivazione sul significato indiziante delle conversazioni ambientali intercettate tra i soggetti coinvolti nelle illecite trattative e scambi concernenti il traffico di sostanze stupefacenti e il pagamento di debiti maturati nel passato in cui il GRECI si misurava con gli altri interlocutori (STRAZZANTI Salvatore, SCORNAVACCA Anna, SENTINA Giovanni, SENTINA Antonio, BELLOMO Luigia, CENTONZE Salvatore con riferimenti alla figura del RUSSO), evidenziando la sua cointeressenza ed il suo pieno coinvolgimento in tali illecite attività.

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso il Tribunale ha individuato gli elementi dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, ex art. 7, legge n. 203 del 1991. Nell'ordinanza vengono svolte analitiche considerazioni, rispetto alla funzione agevolatrice svolta dai sodali, rispetto al gruppo mafioso CURSOTI MILANESI di Catania cui erano diretti, attraverso il RUSSO Mario, i proventi illeciti delle transazioni, avvalendosi della posizione apicale di questi e della veste di emissari assunta dai SENTINA e dal GRECI nella riscossione dei corrispettivi con modalità tali (minacce di morte al CENTONZE) da forzare la corresponsione da parte del debitore.

A tale proposito la giurisprudenza di legittimità risulta del tutto coerente rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale del Riesame nel ritenere la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 allorquando vi sia il ricorso, come nella specie, ad un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (Nella fattispecie la S.C. ha negato che la ricorrenza della circostanza aggravante potesse escludersi per il fatto che la vittima si era immediatamente rivolta alle forze dell'ordine sez.2, n.45321 del 14.10.2015, Capuozzo, Rv.264900).

5. Va poi evidenziato che il ricorrente sul punto si limita a riportare massime di sentenze di legittimità sulla definizione del metodo e della finalità mafiose ma omette totalmente di confrontarsi, attraverso una analisi critica, sui passaggi dell'ordinanza del giudice del riesame che evidenzia le ragioni della sussistenza della contestata circostanza aggravante e che afferiscono al ruolo svolto da RUSSO Mario, esponente di vertice del clan mafioso e delle modalità violente utilizzate dagli emissari, tra cui il GRECI, ai fini della riscossione dei crediti da parte del CENTONZE.

6. In ordine, infine, alla denunciata carenza di motivazione in punto di esigenze cautelari, si osserva che il Tribunale ha adeguatamente argomentato desumendo il pericolo di reiterazione criminosa sia dalle modalità delle condotte, rivelatrici di capacità delinquenziale e di familiarità con il commercio di sostanze stupefacenti, sia dai profili personalistici, connotati da un elevato tasso di pericolosità unitamente all'inserimento professionale negli ambienti criminali e alla contiguità con il consorzio CURSOTI MILANESI. Vale poi, in considerazione della contestazione cautelare della sopra indicata circostanza aggravante, la presunzione di legge (articolo 275, comma 3, c.p.p.) circa l'idoneità della misura cautelare carceraria, non superabile nella specie tenuto conto dell'assenza di elementi idonei a fare ritenere l'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive.

Invero, pure a fronte della giurisprudenza che ritiene superabile la presunzione ai fini della verifica della protrazione nel tempo della esigenza di cui all'art.273 lett.c) cod.proc.pen., i fatti risultano essersi esauriti in epoca assolutamente prossima all'applicazione della cautela e che la personalità del prevenuto, come esaminata alla luce delle modalità dei fatti reato e dei precedenti penali e dai collegamenti con gli ambienti mafiosi, non consente di ritenere giustificata l'applicazione di misura alternativa alla custodia in carcere non risultando alcun elemento positivo da cui riconoscere la eventuale rescissione del legame del GRECI con un sodalizio storico come quello sopra evidenziato (sez.5, 13.6.2018, PERGOLA Daniela, Rv.275255). 6.1 Anche sul punto peraltro il ricorso appare generico e si limita a fare leva sul ruolo subordinato del ricorrente nell'ambito dei reati concorsuali, ruolo che, al contrario risulta ben rappresentato nell'ordinanza custodiale e nel provvedimento impugnato come contributo niente affatto secondario, ma del tutto autonomo ed adesivo al progetto delinquenziale. 7.11 ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1-ter disp. att. del c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att.cod.proc.pen. C