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Sentenza — n. 28737/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28737/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28737/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOZZA SALVATORE nato a ACERRA il 19/02/1990 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI ai sensi dell'art.23 D.L. n.137/2020 il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28737/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è infondato e impone le considerazioni di seguito esposte. Le doglianze afferenti all'apprezzamento della gravità indiziaria di cui al primo motivo non hanno pregio. Giova premettere che il controllo di legittimità, relativo ai provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr.

Parole chiave

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favoreggiamento inchiesta per reati di droga partecipazione al reato aiuto all'evasione di detenuti abuso di sostanze indagine per frode iva
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOZZA SALVATORE nato a ACERRA il 19/02/1990 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI ai sensi dell'art.23 D.L. n.137/2020 il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1AI Tribunale di Napoli in sede di riesame cautelare, con ordinanza in data 11.11.2020, confermava la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip distrettuale con la quale veniva disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di VOZZA Salvatore per il reato associativo di cui all'art.74 DPR 309/90 nonché per alcuni reati fine, raggruppati ai capi i) e I) della rubrica, venendogli riconosciuto un ruolo di uomo di fiducia e collaboratore di MILONE Michele e di MILONE Nicola con sede operativa presso la loro abitazione di Orta di Atella Via Benedetto Croce 3, in attività di fiancheggiamento e di ausilio quale informatore e accertatore, nell'interesse degli associati, dei movimenti della polizia giudiziaria e degli esiti di attività investigativa, di perquisizione e di sequestro di questa, in ragione delle conoscenze e dei collegamenti che gli derivavano dalla sua attività di gestore di bar e ristorazione e di partecipazione ad attività benefiche nello stesso comune di Orta di Atella.

2. Il Tribunale del Riesame, dopo avere indicato le fonti investigative costituite in particolare da intercettazioni telefoniche, da plurimi sequestri di sostanza stupefacente e dagli arresti di alcuni sodali, era a delineare le specifiche posizioni degli indagati nel contesto associativo facente capo ai fratelli MILONE (MILONE Giovanni, MILONE Michele, MILONE Massimiliano e MILONE Angelina); era poi a indicare la posizione dell'indagato nell'ambito della consorteria criminosa, evidenziando da un lato che il VOZZA, soprannominato Frizzy o Frizziparty, era una presenza costante presso l'abitazione di MILONE Michele ove pure si consumavano fatti relativi alla vendita e la preparazione dello stupefacente, attività cui il VOZZA era pure chiamato a partecipare, ma soprattutto che egli era uomo di fiducia di MILONE Michele, in quanto era sempre disponibile a ricevere le consegne di questi e veniva altresì chiamato a compiere rischiosi sopralluoghi presso un immobile, destinato dall'INDACO e dal MILONE a deposito di- stupefacente, per verificare se la polizia giudiziaria ne avesse individuato la ubicazione e vi avesse fatto accesso, nonché a sincerarsi di persona, unitamente ad altro associato (MILONE Nicola figlio di Michele) se la PG ne presidiasse l'accesso e fosse riuscita a sequestrare lo stupefacente (fatti del 22.2.2018).

In altra circostanza risultava che il VOZZA aveva accompagnato l'INDACO, che deteneva un quantitativo di dosi di stupefacente già preparate, in una pericolosa spedizione notturna alla guida della propria autovettura, che era stata inseguita e bloccata dalla PG e l'INDACO si era dileguato a piedi nascondendo lo stupefacente. Dal complesso delle intercettazioni telefoniche veniva altresì evidenziato come la macchina del VOZZA fosse stata in più occasioni utilizzate per finalità connesse al trasporto della sostanza stupefacente tanto che gli esponenti della famiglia MILONE si erano posti il dubbio se tale macchina fosse stata sottoposta a monitoraggio tramite microspia o se addirittura il VOZZA svolgesse il ruolo di informatore della PG, tenuto conto del costante controllo al quale gli associati si sentivano sottoposti.

3. Alla stregua di tali evidenze il giudice distrettuale escludeva che le relazioni tra il VOZZA e i MILONE si esaurissero in un rapporto di amicizia e di solidarietà ma, al contrario, concludeva che il VOZZA non solo era a conoscenza degli illeciti traffici dell'organizzazione, ma che al sodalizio prestasse adesione e complicità svolgendo una infungibile attività di fiancheggiamento e di ausilio per il conseguimento degli scopi illeciti dell'ente, collaborando nel tentativo di conservare la intangibilità del luogo di stoccaggio dello stupefacente e di coadiuvare taluno degli associati nel trasporto dello stupefacente e nel sottrarsi ad un eventuale arresto.

4. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di VOZZA Salvatore articolando due motivi di ricorso. Con un primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare sì duole della particolare vaghezza nella definizione del ruolo di partecipazione del VOZZA nella consorteria criminale, atteso che il carattere delle frequentazioni e la fiducia riposta nel MILONE potevano trovare giustificazione in relazioni amicali e commerciali pure accertate e che gli episodi indicati dal Tribunale del Riesame, per fornire giustificazione alla natura dell'addebito, risultavano occasionali e costituivano disinteressate attività svolte dal VOZZA direttamente a favore del MILONE e giammai palesavano adesione all'associazione criminosa rispetto alla quale difettava qualsiasi indice di emersìone di una strutturata e consapevole unione.

5. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza sotto un diverso profilo. P.ure a volere riconoscere un ruolo di confidente, fiduciario ed esecutore di ordini provenienti dal MILONE, nondimeno la condotta del VOZZA era da ricondursi ad una mera attività di favoreggiamento, in assenza della evidenzia di un contributo attivo e funzionale del VOZZA agli interessi del sodalizio e in assenza della dimostrazione di una affectio societatis evL

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e impone le considerazioni di seguito esposte. Le doglianze afferenti all'apprezzamento della gravità indiziaria di cui al primo motivo non hanno pregio. Giova premettere che il controllo di legittimità, relativo ai provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr.

Sez. IV sentenza n. 2146 del 25/5/95, dep. 16.06.1995, Rv. 201840; Sez. 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Rv. 251760). Il controllo di legittimità, in verità, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, nell'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, sentenza n. 1769 del 23.3.95, dep. 28.04.1995, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ed alle inferenze sul piano cautelare, alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4 sentenza n. 22500 del 3.05.2007,dell'8.06.2007, Rv. 237012; si veda anche Sez.

U. sentenza n. 11 del 21.04.1995, dep. in data 1.08.1995, Rv. 202001). 2 Tanto precisato, in ordine ai limiti ed al contenuto del sindacato di legittimità nella materia di interesse, è dato soffermarsi sul percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale nell'esaminare le censure che erano state specificamente dedotte, in relazione all'apprezzamento della gravità del quadro indiziario. Il Tribunale del riesame contrariamente a quanto dedotto dalla difesa nel primo motivo di ricorso, ha risposto in maniera logica e coerente alla censura che attiene alla valutazione della gravità indiziaria in quanto, pur ponendo in rilievo l'eccentricità della posizione del VOZZA rispetto ai classici ruoli esecutivi dei partecipi dell'associazione, ne ha comunque messo in luce il fondamentale contributo di uomo di fiducia del capo MILONE Michele, 1J-L pienamente consapevole di tutte le dinamiche dell'attività criminale in essere proprio in ragione dei rapporti intrattenuti con MILONE Michele, MILONE Nicola ed INDACO Eugenio, che egli pure supportava ed agevolava attraverso una poliedrica opera di informazione logistica, di acquisizione di notizie utili a consentire al MILONE e, più generalmente al sodalizio, di operare le scelte più opportune in particolari momenti di tensione per l'organizzazione, mettendo a disposizione dell'ente le proprie conoscenze e le proprie capacità di relazionarsi con le forze dell'ordine e così di trasmettere al MILONE informazioni di prima mano, in ragione della sua presenza sul territorio quale imprenditore titolare di esercizio commerciale aperto al pubblico e partecipe ad iniziative di assistenza pubblica. 2.1 A tale proposito il Tribunale del Riesame indica in termini assolutamente logici e privi di contraddizioni gli episodi, fondamentali ai fini della sopravvivenza e del buon funzionamento del sodalizio, in cui il VOZZA, è stato indotto a svolgere una utile e rischiosa attività di acquisizione di informazioni e di raccordo idonea a consentire la prosecuzione dell'attività criminosa, al contempo evidenzia, sotto il profilo soggettivo, la piena adesione del prevenuto alle finalità proprie dell'ente, che erano appunto quelle di evitare che le forze dell'ordine individuassero la base ove lo stupefacente era occultato e vi facessero accesso, sorprendendo altresì il sodale che ne era custode.

3. Il Tribunale del Riesame, dopo avere altresì delineato il contributo offerto dal VOZZA al sodalizio quale soggetto pronto a fornire informazioni ai MILONE sull'attività investigativa promossa dalla polizia giudiziaria per contrastare lo spaccio di droga all'interno della zona in cui opera il sodalizio, ha posto poi in rilievo l'episodio verificatosi in data 22.2.2018, allorquando il VOZZA si era reso protagonista di un'ulteriore attività di supporto materiale, trasportando l'INDACO a bordo del veicolo di sua proprietà e da lui condotto, nel quale veniva celato un carico di stupefacente, consentendo allo stesso di darsi alla fuga prima che il veicolo fosse sottoposto a controllo di PG. 4.In sostanza il provvedimento impugnato ha fornito coerente evidenza delle ragioni per cui ha ritenuto che il VOZZA era ben consapevole delle dinamiche associative e degli illeciti traffici posti in essere dalla famiglia MILONE e dall'INDACO che erano i massimi esponenti dell'attività di spaccio presso ORTA di ATELLA e in tale veste e in tale consapevolezza risultava del tutto adesivo alle finalità dell'ente.

Invero la partecipazione può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento della intera attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso allorquando la disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, di per sé non sufficiente all'emersione di una condotta partecipativa, si accompagni, come nella specie, alla volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692).

5. Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso. Invero la configurabilità del favoreggiamento con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, qual'é l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non è radicalmente esclusa quando detta permanenza sia ancora In atto, ma è necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato associativo. (in una ipotesi, la Corte ha confermato la qualificazione a titolo di concorso nel reato associativo della condotta dell'impiegato di una compagnia telefonica che aveva avvertito i correi delle intercettazioni in corso, e che per altro aveva in precedenza proceduto ad attività di taglio e cessione di sostanze stupefacenti con taluno tra essi sez.1 n.6905, 11.11.2003, Franchini ed altri, Rv.229990; sez.3, n.27720 del 5.3.2013, Frattaruolo, Rv.255622).

A tale proposito il provvedimento impugnato ha dato conto che la condotta agevolatrice del VOZZA non è stata tenuta a beneficio esclusivo del MILONE per eludere le investigazioni, ovvero quale espressione di occasionale assistenza a quest'ultimo nell'occultamento dello stupefacente, ma si era sostanziata in una multiforme, poliedrica e costante attività di supporto della struttura associativa, che spaziava dall'acquisizione e dalla trasmissione di informazioni rilevanti per la vita dell'associazione, alla presenza di persona sul luogo in cui la polizia giudiziaria stava intervenendo al fine di ostacolare il rinvenimento del deposito dello stupefacente, nonché a compiti operativi nell'accompagnare il sodale INDACO con la propria autovettura al fine del trasporto dello stupefacente e nel consentirgli di eludere il controllo della polizia giudiziaria e pertanto destinata a vantaggio dell'associazione e dei suoi scopi.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e co