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Sentenza — n. 28735/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28735/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28735/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MANTOVAnel procedimento a carico di: BUSNELLO ELIDIR nato il 22/05/1985 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 30/01/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto di annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. Il difensore dell'imputato BUSNELLO Elidir, nella persona dell'avv.to Leonardo Sasso del foro di Mantova ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettare il ricorso del P.M. di Mantova.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28735/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Depositava memoria difensiva la difesa dell'indagato il quale rilevava la correttezza del ragionamento del giudice della convalida, valorizzando gli elementi concernenti la natura e le caratteristiche dei rapporti di lavoro, idonei a contrastare la prospettazione accusatoria. Il P.G. della Cassazione concludeva per l'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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attività lucrativa non dichiarata lavoro nero garanzia di un'attività irreprensibile attività lucrativa sufficiente al bisogno lavoro non remunerato amministrazione infedele
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MANTOVAnel procedimento a carico di: BUSNELLO ELIDIR nato il 22/05/1985 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 30/01/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto di annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. Il difensore dell'imputato BUSNELLO Elidir, nella persona dell'avv.to Leonardo Sasso del foro di Mantova ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettare il ricorso del P.M. di Mantova.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Mantova con la ordinanza impugnata non convalidava l'arresto in flagranza di reato di BUSNELLO Elidir in relazione al reato di cui all'art.603 comma 1 n.3) comma 3 n.1) e 3) cod.pen. per avere impiegato alcuni lavoratori approfittando del loro stato di bisogno, mediante reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dalle previsioni contrattuali e comunque sproporzionate, nonché con violazione di norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, con l'aggravante di averli esposti a pericolo per la loro incolumità. Il giudice nel passare in rassegna le dichiarazioni dei lavoratori evidenziava che non emergeva la inadeguatezza palese del profilo retributivo ed escludeva che le inosservanze normative di carattere amministrativo, pure ascrivibili al datore di lavoro, potessero ridondare in illecito penale tenuto altresì conto che, dal punto di vista amministrativo e formale, l'attività commerciale non risultava neppure avviata.

2. Avverso il provvedimento di mancata convalida ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Mantova assumendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla corretta interpretazione ed applicazione della disciplina normativa in esame, evidenziando come la condizione del bisogno di taluni lavoratori era dimostrata dalla clandestinità, che il trattamento economico risultava palesemente sbilanciato rispetto all'orario di lavoro e che la irregolarità amministrativa in cui versava la azienda dell'indagato non poteva costituire ragione di esonero dagli obblighi di sicurezza e di prevenzione comunque gravanti sul datore di lavoro, quali la predisposizione di un documento di valutazione dei rischi e la nomina di un responsabile della sicurezza sul lavoro.

3. Depositava memoria difensiva la difesa dell'indagato il quale rilevava la correttezza del ragionamento del giudice della convalida, valorizzando gli elementi concernenti la natura e le caratteristiche dei rapporti di lavoro, idonei a contrastare la prospettazione accusatoria. Il P.G. della Cassazione concludeva per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato laddove il giudice della convalida non ha dato conto di avere considerato i presupposti indicati dagli operanti a giustificazione dell'adozione della misura pre-cautelare, omettendo di adempiere all'onere cm-L di postuma verifica di ragionevolezza sull'operato della Polizia giudiziaria allo stesso riservato, e in particolare per non avere attribuito adeguato e corretto rilievo alla portata indiziante della condotta realizzata dal resistente, nonché per avere escluso la situazione di flagranza che giustificava l'intervento dei verbalizzanti.

2. In sostanza il giudice della convalida si è limitato a esprimere una valutazione, peraltro non del tutto condivisibile sulla base della giurisprudenza di questa corte, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla legittimità dell'arresto, inteso come misura pre-cauterale giustificata dalla situazione riscontrata all'esito dell'attività investigativa e sul giudizio di ragionevolezza della misura al tempo in cui veniva eseguita, alla stregua delle condizioni di lavoro accertate dalla PG e delle dichiarazioni rese dai lavoratori che, in termini del tutto distonici rispetto al provvedimento di mancata convalida, consentivano di ritenere pienamente ragionevole, al momento dell'adozione della misura, lo stato di flagranza (sez.6, 28.11.2013 n.48471, PM in proc.Scalici, Rv.258230; sez.6, n.8341, 12.2.1016, PM in proc.Ahmand, Rv.262592), sia con riferimento al trattamento economico parametrato all'orario di lavoro dei lavoratori, taluni dei quali clandestini, sia all'assenza di un documento di valutazione dei rischi.

3. In tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto infatti ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (sez.4, 12954 del 12.1.2021, PMT c/La Spina Graziano, Rv.280896).

4. In conclusione il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e deve essere disposta la convalida dell'arresto in relazione ai fatti oggetto di contestazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvediment