Sentenza — n. 28728/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 23 ottobre 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 20 gennaio 2020 dal G.U.P. del Tribunale di Torino, rideterminava la pena inflitta a Maccarone Francesco, diversamente qualificati i due reati contestatigli nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6.400,00 di multa, al contempo rigettando l'appello proposto da Calzavara Diego - che condannava al pagamento delle spese processuali -, in tal maniera confermando la condanna a quest'ultimo inflitta ad anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 28728/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'indicato aspetto, peraltro, non si pone in termini di contraddizione con l'avvenuta qualificazione della condotta del Calzavara nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto degli elementi deponenti per la destinazione allo spaccio lumeggiati nella motivazione della sentenza, che danno conto di una caratterizzazione del fatto corrispondente alla valutazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo indicata dalla giurisprudenza di questa Corte come presupposto per il riconoscimento della causa di non punibilità (cfr.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MACCARONE FRANCESCO nato a TORINO il 26/09/1983 CALZAVARA DIEGO nato a TORINO il 02/03/1981 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato BIAFORA CATERINA del foro di TORINO in difesa dei ricorrenti MACCARONE FRANCESCO e e CALZAVARA DIEGO che dopo aver illustrato esaurientemente i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 ottobre 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 20 gennaio 2020 dal G.U.P. del Tribunale di Torino, rideterminava la pena inflitta a Maccarone Francesco, diversamente qualificati i due reati contestatigli nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6.400,00 di multa, al contempo rigettando l'appello proposto da Calzavara Diego - che condannava al pagamento delle spese processuali -, in tal maniera confermando la condanna a quest'ultimo inflitta ad anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
I due imputati erano stati condannati per avere, in concorso tra loro, acquistato e detenuto a fini di spaccio complessivi gr. 20,80 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rinvenuta a bordo di un veicolo condotto dal Maccarone, contenenti gr. 14,783 di principio attivo, corrispondenti a 98,56 dosi medie singole (capo A), ed il solo Maccarone anche per aver detenuto a fini di spaccio gr. 21,10 circa di cocaina, di cui gr. 0,60 rinvenuti indosso alla sua persona e gr. 20,50 detenuti presso la sua abitazione, contenenti gr. 9,550 di principio attivo, corrispondenti a 63,67 dosi medie singole (capo B).
2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, Maccarone Francesco e Calzavara Diego.
3. Il Maccarone ha dedotto quattro motivi di impugnazione. Con il primo vengono eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione della legge penale in riferimento alla normativa sulla detenzione di sostanze stupefacenti, oltre a contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto della ritenuta compatibilità tra quanto rinvenuto in suo possesso e lo spaccio della sostanza stupefacente. Rileva, in particolare, il ricorrente che lo svolgimento dell'attività illecita contestatagli non potrebbe essere desunta dal solo rinvenimento di un esiguo quantitativo di droga, unitamente a quello di bilancini, sostanze da taglio, ritagli di cellophane e bicarbonato di sodio, non potendo confortare a tal fine neanche l'inferenza presuntiva - inammissibile nel nostro ordinamento - con cui la Corte territoriale ha ritenuto di evincere l'illiceità delle condotte ascrittegli dalle precedenti condanne subite da costui per il medesimo reato.
Si tratterebbe, infatti, solo di elementi presuntivi che, per l'insegnamento reso dalla giurisprudenza di legittimità, da soli non consentirebbero di provare l'avvenuta detenzione a fini di spaccio della droga. Il relativo onere probatorio non sarebbe stato soddisfatto dalla pubblica accusa, non essendo stata comprovata l'effettiva destinazione degli oggetti rinvenuti nella disponibilità del Maccarone allo svolgimento dell'attività di spaccio. Con la seconda doglianza sono dedotti contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.Il Maccarone lamenta, in particolare, carenza di motivazione in ordine alle ragioni della mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità, applicabile ai reati in materia di stupefacenti determinati da fini di lucro quando, come nel caso di specie, la speciale tenuità inerisca all'entità sia del lucro che dell'evento dannoso o pericoloso.
Con il terzo motivo viene eccepita omessa motivazione in ordine alla disapplicazione della recidiva ed in merito alla prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispetto all'asserita recidiva. Il ricorrente rileva che nella sentenza gravata non sarebbe stata resa motivazione alcuna in ordine alle fondate istanze con cui costui aveva chiesto, in seno al proprio atto di appello, di escludere la recidiva e, comunque, di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto ad essa. Con l'ultima doglianza viene dedotta violazione di legge e carenza di motivazione sul punto della determinazione della pena.
Il giudice di secondo grado avrebbe, infatti, applicato un trattamento sanzionatorio piuttosto elevato ricorrendo all'utilizzo di mere formule di stile, e perciò senza una giustificazione adeguata, peraltro non considerando aspetti di sicura incidenza come la giovane età dell'imputato e la modesta entità dello stupefacente detenuto. Il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione una serie di parametri, invece non valutati, indicati dall'art. 133 cod. pen., tra cui quello dei motivi a delinquere, il cui esame avrebbe potuto condurre a qualificare la detenzione della droga come unicamente finalizzata all'uso personale.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di Calzavara Diego è stato, del pari, affidato a quattro motivi di impugnazione. Con il primo vengono eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione della legge penale in tema di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, oltre a contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto della ritenuta compatibilità tra quanto rinvenuto in suo possesso e lo spaccio della sostanza. Lamenta, in particolare, il ricorrente che lo svolgimento dell'attività illecita contestatagli non potrebbe essere desunta dal mero rinvenimento di un esiguo quantitativo di droga all'interno di un pacchetto di sigarette, avendo costui reiteratamente esplicato come l'acquisto di tale droga fosse avvenuto per esigenze strettamente personali.
Le pronunce dei giudici merito sarebbero state fondate, quindi, solo su presunzioni non suffragate da idonei riscontri probatori, anzi ravvisandosi, in termini contrari, la presenza di indici (stato di incensuratezza, assenza di bilancini, mancanza di denaro) rappresentativi della detenzione da parte del Calzavara della droga per uso personale. La condotta imputabile al ricorrente non sarebbe, pertanto, sufficiente a configurare la sua responsabilità penale, al più potendosi ritenere solo un'ipotesi di connivenza non punibile. Con la seconda doglianza viene dedotta carenza di motivazione in relazione alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.A dire del ricorrente, infatti, la fattispecie a lui concretamente riferibile giustificherebbe l'applicazione dell'indicata causa di esclusione della punibilità, invece immotivatamente non concessa da parte dei giudici di merito.
La mancanza di un danno, di un'offesa reale e concreta e di un comportamento abituale qualificherebbe, in particolare, il fatto nei limiti della particolare tenuità, di rilievo ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo motivo - coincidente con il secondo dedotto dal Maccarone - sono eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., lamentando il Calzavara la sussistenza di una carenza motivazionale in ordine alle ragioni della mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità, da ritenersi applicabile ai reati in materia di stupefacenti determinati da fini di lucro quando, come nel caso di specie, la speciale tenuità inerisca all'entità sia del lucro che dell'evento dannoso o pericoloso.
Con la quarta doglianza - corrispondente all'ultima eccepita dal Maccarone - viene dedotta violazione di legge e carenza di motivazione sul punto della determinazione della pena. Il giudice di secondo grado avrebbe applicato un trattamento sanzionatorio piuttosto elevato facendo ricorso a mere formule di stile, e quindi senza rendere una giustificazione adeguata, peraltro non considerando aspetti di sicura incidenza come la giovane età dell'imputato ed il suo stato di incensuratezza. Il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione una serie di elementi, invece non valutati, indicati dall'art. 133 cod. pen., tra cui quello dei motivi a delinquere, che avrebbe potuto condurre a qualificare la detenzione della droga come solo finalizzata all'uso personale.
L'entità della pena irrogata al Calzavara risulterebbe, infine, comparativamente sproporzionata rispetto a quella applicata al coimputato Maccarone, essendo tale ultimo un soggetto recidivo cui è stata revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
5. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti da Maccarone Francesco e Calzavara Diego sono da ritenete entrambi non fondati, con conseguente pronuncia del relativo rigetto.
2. In primo luogo non fondato è il motivo introduttivo di entrambi ricorsi - trattabile congiuntamente, stante la sostanziale sovrapponibilità delle argomentazioni espresse - con cui sia il Maccarone che il Calzavara hanno eccepito l'impossibilità della configurazione della condotta illecita loro ascritta, in quanto esclusivamente fondata su elementi meramente presuntivi - esiguo quantitativo di droga, bilancini, sostanze da taglio, ritagli di cellophane e bicarbonato di sodio (Maccarone); esiguo quantitativo di droga detenuto all'interno di un 3 \ f pacchetto di sigarette (Calzavara) -, non sufficienti a comprovare l'avvenuta detenzione a fini di spaccio della droga, trattandosi, a loro dire, di un possesso unicamente giustificato da esigenze di consumo personale.
Sotto tale profilo assume rilievo il principio, affermato da questa Corte, per cui la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga (cfr. Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686- 01). La valutazione in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve, pertanto, essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza ovvero della manifesta illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463-01).
Il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma 1-bis, lett. a), D.P.R. n. 309 del 1990, poi, se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726-01). Non è necessario, peraltro, che nel singolo caso venga accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi della sostanza stupefacente, purché detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi di tale finalità.
Il giudice è tenuto a valutare, cioè, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della destinazione (cfr. Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991-01). Il Collegio ritiene che, con riferimento al caso di specie, la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione dei principi indicati, risultando sufficientemente comprovata la detenzione per la cessione a terzi della droga rinvenuta nella disponibilità dei prevenuti, sulla scorta di plurimi elementi di valutazione, globalmente considerati dai giudici di merito.
Ciò appare soprattutto evidente con riguardo alla posizione del Maccarone, risultando ragionevole e logica, nonché scevra da vizio alcuno, la motivazione con cui il giudice di seconde cure ha dedotto l'illiceità della sua condotta dal fatto di essere stato trovato in possesso di un significativo quantitativo di cocaina, da cui poter ricavare un elevato numero di dosi, oltre che di una consistente somma di denaro e di «tutto l'armamentario destinato al confezionamento delle dosi (due bilancini elettronici di precisione con tracce di stupefacente, sostanza da taglio e vari ritagli di cellophane)».
Stesso è a dirsi pure con riguardo alle condotte imputabili al Calzavara, essendo stato adeguatamente motivato che l'elevato quantitativo di cocaina, di particolare purezza, di cui è stato trovato in possesso (corrispondente a 98,56 dosi singole), unitamente al fatto di essere privo di stabile occupazione e di non aver dimostrato di possedere risorse economiche tali da poter giustificare la disponibilità di euro 1.100,00 in contanti (somma dichiaratamente versata per comprare la cocaina), fa ritenere logicamente e conseguentemente comprovato che lo stupefacente non era destinato ad un uso meramente personale, bensì all'illecita cessione a terzi.
Tale condotta, per come ancora congruamente motivato dalla Corte di appello, non può essere configurata quale ipotesi di connivenza non punibile - come, invece, invocato dalla difesa del Calzavara - essendo stato correttamente osservato, in punto di diritto, che «la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. n. 309/1990 comprende tutte le condotte di reato previste dall'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, tra cui l'acquisto di sostanze stupefacenti, che è stato dichiaratamente ammesso dallo stesso appellante Calzavara Diego, al momento del fermo.
Tale condotta attiva, penalmente rilevante, esclude la connivenza non punibile».
3. Parimenti infondata è la doglianza, comune nei ricorsi dei due imputati, con cui - il Maccarone con il secondo motivo ed il Calzavara con il terzo - hanno eccepito mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per cui non è stata concessa l'attenuante della speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. I ricorrenti sono nel giusto nell'affermare che tale attenuante comune può trovare applicazione anche con riferimento ai reati in materia di stupefacenti, avendo le Sezioni Unite di questa Corte recentemente precisato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.
è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (così Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499-01). Lo stesso Supremo Collegio, però, ha anche esplicato che «il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta comunque affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata.
Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito». Applicando i principi al caso in esame, appare, allora, conseguentemente corretta e logica la decisione con cui i giudici di merito hanno escluso l'applicabilità dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., non potendosi configurare nella fattispecie né la scarsa gravità dell'evento dannoso prodotto né la sussistenza di un'offesa di rilievo penale solo di modesta entità, «tenuto conto della quantità di stupefacente detenuto a fini di spaccio dagli imputati, del numero di dosi medie singole ricavabili, nonché, per il solo Maccarone, della strumentazione idonea al confezionamento delle dosi».
4. Il medesimo giudizio di non fondatezza deve essere espresso anche con riferimento al terzo motivo eccepito dal Maccarone, riguardante la carenza di motivazione sulle sue richieste di disapplicazione della recidiva e di riconoscimento, comunque, delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto ad essa. La motivazione resa da entrambi i giudici di merito, infatti, che può in questa sede essere valutata congiuntamente, stante la ricorrenza di una condanna pronunciata con doppia decisione conforme, rende palesi e congruamente motivate le ragioni per cui è stata correttamente considerata la recidiva, stante la presenza di precedenti specifici da cui il Maccarone risulta gravato - significativo sintomo di riprovevolezza e pericolosità sociale, oltre che della netta propensione dell'imputato a consumare reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, avendo, peraltro, perpetrato l'attività criminosa nonostante si trovasse in affidamento in prova per l'espiazione della pena inflittagli per analogo delitto - e la valutazione della stessa in termini di equivalenza rispetto alle riconosciute circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
Trattasi di decisione attinente al merito, che, a fronte di una motivazione congruamente e logicamente espressa, non può essere oggetto di censura da parte di questo giudice di legittimità.
5. Neppure meritevole di accoglimento è la doglianza con cui il Calzavara, nel secondo motivo del suo ricorso, ha lamentato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., a suo dire immotivatamente non riconosciuta pur nella sussistenza dei requisiti normativamente richiesti. In termini difformi, infatti, il Collegio ritiene che il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia stato congruamente giustificato dalla Corte territoriale in ragione del quantitativo di stupefacente detenuto dal prevenuto e dell'elevato principio attivo in esso contenuto - corrispondente a 98,56 dosi medie singole -, ostativo alla configurazione del fatto nei limiti della particolare tenuità richiesta dalla norma dell'art. 131-bis cod. pen.
L'indicato aspetto, peraltro, non si pone in termini di contraddizione con l'avvenuta qualificazione della condotta del Calzavara nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto degli elementi deponenti per la destinazione allo spaccio lumeggiati nella motivazione della sentenza, che danno conto di una caratterizzazione del fatto corrispondente alla valutazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo indicata dalla giurisprudenza di questa Corte come presupposto per il riconoscimento della causa di non punibilità (cfr.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).6. Infine non fondato è il motivo conclusivo dedotto in entrambi ricorsi, con cui sia il Maccarone che il Calzavara hanno eccepito violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, lamentando di aver subito un trattamento sanzionatorio eccessivamente elevato, peraltro motivato con utilizzo di mere formule di stile, senza considerare alcuni parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. che, invece, avrebbero dovuto condurre a considerare la detenzione della droga come unicamente finalizzata all'uso personale.
L'indicata doglianza ed il richiamo alla liceità delle condotte loro ascritte, asseritannente desumibile dalla compiuta valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., appare, oltre che generica ed aspecifica, palesemente contraddetta dalla logicità e congruità con cui il giudice di seconde cure - alla stregua di quanto in precedenza evidenziato - ha esplicato le ragioni per cui la droga detenuta dai prevenuti fosse, in modo palese, destinata a finalità di cessione a terzi. Trattasi, all'evidenza, di elemento di merito che non appare specificamente censurabile in questa sede di legittimità.
In ogni modo, a prescindere dall'indicato aspetto, risulta evidente come la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, abbia diffusamente rappresentato le ragioni per cui ha deciso di stabilire il trattamento sanzionatorio nei termini concretamente applicati. Con riguardo alla posizione del Maccarone, infatti, è stato esplicato come la pena irrogatagli sia stata stabilita «considerata la complessiva gravità oggettiva e soggettiva dei reati, desumibile dalla quantità non certo modesta dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione, ma soprattutto dalla pericolosità dell'imputato che non ha esitato a riprendere l'attività di spaccio nonostante si trovasse in affidamento in prova per l'espiazione della pena inflittagli per analogo delitto, tenuto altresì conto del corretto comportamento processuale».
Parimenti, con riferimento al Calzavara, è stato rappresentato che la sanzione applicatagli è stata determinata «considerata la complessiva gravità oggettiva e soggettiva del reato, desumibile dal più volte citato elevato quantitativo di sostanza stupefacente, che la pone ai limiti dell'applicabilità dell'ipotesi lieve di cui al comma V, tenuto conto dell'incensuratezza e del corretto comportamento processuale dell'imputato che ha tuttavia scaricato il maggior peso della responsabilità sul coimputato». L'indicata motivazione prevede, pertanto, un implicito riferimento alla norma dell'art. 133 cod. pen., dei cui parametri la Corte di appello ha doverosamente tenuto conto ai fini della determinazione della pena base.
Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata. Le esplicate argomentazioni rendono, poi, del tutto infondata la doglianza, invero assai generica, con cui il Calzavara ha lamentato la presunta sproporzione esistente tra la pena a lui irrogata e quella in concreto applicata al coimputato Maccarone. 7 k 7. Alla stregua delle superiori considerazioni deve, pertanto, essere disposto il rigetto di entrambi i ricorsi, con conseguent