Sentenza — n. 28727/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7 luglio 2020 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'11 luglio 2019 dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, decideva - per quanto di interesse in questa sede - di: - rideterminare la pena inflitta ad Alessio Salvatore, concesse le circostanze attenuanti generiche, in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 14.000,00 di multa; - rideterminare la pena inflitta ad Emnnausso Claudio, esclusa la qualità di capo e promotore, in anni otto e mesi otto di reclusione; - rideterminare la pena inflitta a Graziano Pasquale, concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione del reato di cui al capo 1) con quello giudicato con sentenza del Tribunale di Napoli del 19 giugno 2017, irrevocabile 1'11 luglio 2018, in complessivi anni sette e mesi quattro di reclusione; - rideterminare la pena inflitta a Musella Luca, concesse le circostanze attenuanti generiche, in anni undici di reclusione; - confermare la pena inflitta in primo grado a Menna Antonio, pari ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 28727/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto nell'interesse di Menna Antonio è affidato ad un unico motivo di impugnazione, con cui vengono eccepiti violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, oltre a motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria. La sentenza gravata andrebbe censurata perché, confermando il giudizio espresso in prime cure, avrebbe negato la riqualificazione dei fatti contestati nei capi 5) e 20) di imputazione nell'ipotesi della lieve entità fondandosi, in modo erroneo, su di un unico dato, rappresentato dal quantitativo della sostanza stupefacente "movimentata" dall'imputato, in ciò non conformandosi ai più recenti orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EMMAUSSO CLAUDIO nato a NAPOLI il 09/07/1962 ALESSIO SALVATORE nato a NAPOLI il 15/12/1987 GRAZIANO PASQUALE nato a NAPOLI il 15/04/1956 MENNA ANTONIO nato a NAPOLI il 30/03/1982 MUSELLA LUCA nato a NAPOLI il 08/02/1990 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso di Menna Antonio e per il rigetto nel resto. udito il difensore L'avvocato GENTILE CELESTINO del foro di Napoli difensore di MUSELLA LUCA nonostante in data 13 giugno 2021 avesse fatto richiesta tramite PEC di trattazione orale, non è presente in aula.,
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 luglio 2020 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'11 luglio 2019 dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, decideva - per quanto di interesse in questa sede - di: - rideterminare la pena inflitta ad Alessio Salvatore, concesse le circostanze attenuanti generiche, in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 14.000,00 di multa; - rideterminare la pena inflitta ad Emnnausso Claudio, esclusa la qualità di capo e promotore, in anni otto e mesi otto di reclusione; - rideterminare la pena inflitta a Graziano Pasquale, concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione del reato di cui al capo 1) con quello giudicato con sentenza del Tribunale di Napoli del 19 giugno 2017, irrevocabile 1'11 luglio 2018, in complessivi anni sette e mesi quattro di reclusione; - rideterminare la pena inflitta a Musella Luca, concesse le circostanze attenuanti generiche, in anni undici di reclusione; - confermare la pena inflitta in primo grado a Menna Antonio, pari ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
2. Le indicate pene sono state, in particolare, applicate in ragione della ricorrenza: - per Alessio Salvatore, dei reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 (capi 10 e 15); - per Emmausso Claudio, del delitto ex art. 74, commi 1 e 2, D.P.R. n. 309 del 1990 ed art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo 1); nonché del reato fine di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 20); - per Graziano Pasquale, della fattispecie di cui all'art. 74, commi 1 e 2, D.P.R. n. 309 del 1990 ed art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo 1); - per Musella Luca, del delitto ex art. 74, commi 1 e 2, D.P.R. n. 309 del 1990 ed art. 7 I. n. 203 del 1991 (capo 1); nonché dei reati scopo di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 (capi 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19); - per Menna Antonio, del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 20).
I giudici di merito hanno, infatti, riconosciuto la penale responsabilità degli imputati sulla scorta di emergenze probatorie - scaturite dall'arresto in flagranza di Graziano Pasquale per il reato di spaccio di droga - costituite dai risultati delle intercettazioni telefoniche, dai verbali di arresto in flagranza e di sequestro delle sostanze stupefacenti, nonché dagli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento svolti dagli organi investigativi, da cui era risultata comprovata l'esistenza e l'operatività di un'associazione strutturalmente dedita all'illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina (capo 1), distribuite in una vera e propria piazza di spaccio ubicata all'interno del quartiere Scampia di Napoli e controllata da gruppi di criminalità organizzata, individuandone capi e partecipi e descrivendone, altresì, le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto, al trasporto e alle successive operazioni di smercio delle partite di droga.
Alla luce degli elementi tratti dalle richiamate fonti di prova, le sostanzialmente conformi decisioni di merito hanno, inoltre, ritenuto accertata la realizzazione di un considerevole numero di reati fine, attraverso il concorso degli imputati nelle descritte attività di detenzione a fini di spaccio e di cessione delle indicate sostanze stupefacenti.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori, Alessio Salvatore, Emmausso Claudio, Graziano Pasquale, Menna Antonio e Musella Luca.
4. Alessio Salvatore e Graziano Pasquale hanno dedotto, in un ricorso congiuntamente redatto, un unico motivo di doglianza, con cui vengono eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello esplicato le ragioni della misura della riduzione effettuata. I ricorrenti lamentano, in particolare, che, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli nella determinazione della pena, il giudice di secondo grado non avrebbe adempiuto al previsto obbligo motivazionale, mancando di indicare i parametri utilizzati per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sarebbe soprattutto carente per ciò che attiene alla giustificazione della riduzione della pena applicata in conseguenza del riconoscimento delle circostanze ex art. 62- bis cod. pen. Non si ricaverebbe, cioè, il criterio concretamente seguito per la quantificazione della diminuzione della pena.
5. Emnnausso Claudio ha dedotto — in due distinti ricorsi - due motivi di impugnazione. Con il primo vengono eccepiti mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'individuazione della pena base per il reato di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990. Ritiene, infatti, il ricorrente che la sentenza gravata sarebbe del tutto priva di motivazione con riguardo alla quantificazione della pena base comminata per il suddetto delitto, così come disposta in esito alla rideterminazione operata dal giudice di secondo grado. Non sarebbe, in particolare, sufficiente a soddisfare il richiesto obbligo motivazionale il breve riferimento effettuato in sentenza al ruolo continuativo ed al rilevante contributo offerto dal prevenuto all'attività dell'associazione, anche considerato che la sanzione concretamente applicatagli si porrebbe ben al di sopra del previsto minimo edittale.
Il provvedimento impugnato sarebbe, inoltre, contraddittorio ed illogico per aver applicato all'Emmausso una pena base superiore rispetto a quella inflitta al coimputato Graziano, pur avendo riconosciuto ad entrambi un analogo ruolo, non di vertice, all'interno del sodalizio criminoso. Con la seconda doglianza sono congiuntamente dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 62-bis cod. pen., 111 Cost., oltre a mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Pure in questo caso, la Corte territoriale avrebbe deciso di non riconoscere le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. nella loro massima estensione senza il supporto di una benché minima motivazione, esplicativa delle ragioni poste a fondamento di tale scelta. Il riferimento in sentenza al positivo comportamento processuale tenuto dall'imputato - per il ricorrente qualificabile come affermazione di principio, ovvero mera formula di stile - apparirebbe, poi, anche contraddittorio, non essendone stato desunto il conseguente riconoscimento delle generiche in misura maggiore, come pure richiesto dall'Emmausso nel suo atto di appello.
Le superiori doglianze sono state sostanzialmente ribadite in un distinto ricorso per cassazione, nel quale - con riferimento alle argomentazioni indicate - sono state dedotte mancanza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine al trattamento sanzionatorio.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di Menna Antonio è affidato ad un unico motivo di impugnazione, con cui vengono eccepiti violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, oltre a motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria. La sentenza gravata andrebbe censurata perché, confermando il giudizio espresso in prime cure, avrebbe negato la riqualificazione dei fatti contestati nei capi 5) e 20) di imputazione nell'ipotesi della lieve entità fondandosi, in modo erroneo, su di un unico dato, rappresentato dal quantitativo della sostanza stupefacente "movimentata" dall'imputato, in ciò non conformandosi ai più recenti orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Le specifiche modalità di svolgimento dell'azione criminosa, unicamente consistita nell'aver venduto al minuto lo stupefacente acquistato, avrebbero dovuto assumere, invece, rilievo assorbente e prevalente rispetto al dato ponderale considerato dal giudice di secondo grado, inducendo alla configurazione della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
7. Musella Luca ha eccepito, infine, un unico motivo di doglianza, con cui ha lamentato mancanza e manifesta illogicità della motivazione, oltre a vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata gli avrebbe erroneamente riconosciuto il ruolo di organizzatore e coordinatore dell'associazione dedita allo spaccio della droga, conferitogli dallo zio Graziano Pasquale nel corso di un colloquio in carcere.Per la difesa, invece, il Musella avrebbe svolto unicamente attività di spaccio in prima persona, con modalità del tutto autonome, sovente affiancandosi pusher estranei al sodalizio criminoso.
Ciò sarebbe evincibile anche dai contenuti di colloqui intercettati con il Graziano, durante i quali quest'ultimo si era lamentato dei comportamenti egoistici tenuti dal Musella. Il ricorrente contesta, poi, ulteriori valutazioni effettuate dal giudice di seconde cure per confermare il ruolo di coordinatore dell'associazione da lui ricoperto, in particolare deducendo che: la custodia dello stupefacente non comproverebbe né lo svolgimento di tale ruolo, né la disponibilità di esso per conto dell'associazione; il ricevimento di ordini dai clienti era connesso all'attività di spaccio da lui autonomamente svolta; l'impartizione di direttive al coimputato Di Biase Vincenzo era stato episodico, e comunque inidoneo a dimostrare l'esistenza di un rapporto gerarchico intercorrente tra loro; la gestione delle entrate economiche era stata effettuata solo temporaneamente e per conto dello zio Graziano; il coordinamento dei turni e delle attività dei pusher riguardava soggetti estranei all'associazione criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti nell'interesse di Alessio Salvatore, Emmausso Claudio, Graziano Pasquale, Menna Antonio e Musella Luca sono da ritenere tutti non fondati, con conseguente pronuncia del relativo rigetto.
2. In primo luogo infondato è il motivo di ricorso congiuntamente proposto dagli imputati Alessio Salvatore e Graziano Pasquale. La valutazione con cui il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto circostanziato in rapporto agli elementi ed alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per esso non è richiesta una analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formazione del giudizio stesso e della eseguita valutazione delle circostanze che concorrono nel reato, in modo che risulti che il giudice, nell'espressione del suo globale giudizio, abbia tenuto conto di tutte le componenti del fatto criminoso (cfr.
Sez. 2, n. 4831 del 15/02/1984, Lecci, Rv. 164368-01; Sez. 1, n. 6034 del 11/04/1995, La Marca, Rv. 201433-01). Il giudice del merito, cioè, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754-01). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (così Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01; cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01).
La misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (così Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01).
La graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851-01). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità - in un non recente orientamento, al quale, per le ragioni in precedenza espresse, occorre dare continuità - ha affermato che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781).
Ciò emerge invero, in maniera inequivoca, dalla lettura della sentenza gravata, avendo la Corte di appello esercitato con equità e proporzione il potere discrezionale a lei spettante, riconoscendo, nell'entità indicata, le circostanze attenuanti generiche in favore dei due prevenuti.
3. Stessa infondatezza si ravvisa, poi, con riferimento alle doglianze dedotte da Emmausso Claudio nei due ricorsi per cassazione proposti. 3.1. In primo luogo non fondato è il motivo di ricorso con cui è stata eccepita mancanza di motivazione in ordine all'individuazione della pena base per il reato di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990. Diversamente da quanto ritenuto dall'Emmausso, infatti, la succinta argomentazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, di non applicare nel minimo edittale la pena base per l'indicato delitto appare del tutto sufficiente e congrua, in quanto fondata su di un dato fattuale, valorizzato dai giudici di merito, afferente al ruolo continuativo ed al rilevante contributo offerto dall'imputato all'interno del sodalizio criminoso.
Non si tratta, all'evidenza, di una mera formula di stile, bensì di un elemento di valutazione sicuramente desunto dal materiale probatorio in atti, rendendo oltremodo congrua e logica la motivazione conseguentemente resa dal giudice di seconde cure. Il proposto motivo di ricorso appare, pertanto, oltre che generico ed aspecifico, palesemente contraddetto dalla logicità e congruità con cui il giudice di secondo grado ha esplicato la sua motivazione, riferendosi ad aspetti di merito non specificamente censurabili in questa sede di legittimità.
Né, d'altro canto, può avere pregio alcuno la invero assai generica doglianza con cui l'Emmausso ha lamentato la presunta sproporzione esistente tra la pena a lui irrogata e quella concretamente applicata al coimputato Graziano. 3.2. Parimenti non fondato è, poi, il secondo motivo di ricorso con cui l'Emmausso ha lamentato violazione di legge e totale carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Come noto, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art.27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01;
Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475-01). Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale, dando conto delle ragioni che hanno guidato la Corte territoriale, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad esercitare il potere discrezionale riconosciutogli dagli artt. 132 e 133 cod. pen. conferendo il beneficio dell'applicazione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. attraverso una succinta ma congrua motivazione, con cui ha giustificato il riconoscimento, sia pur non nel massimo, delle attenuanti generiche in ragione del buon comportamento processuale tenuto dall'imputato.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo - invece assolutamente lineare - appaiono, invero, meramente assertive, inconsistenti, oltre che orientate a sollecitare una nuova e non consentita valutazione, in questa sede, della congruità della pena. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244-01). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, è tenuto a motivare, quindi, nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
4. Pure infondata è la doglianza eccepita da Menna Antonio, afferente alla mancata configurazione delle condotte imputategli nella meno gravosa ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso da parte di questa Corte per cui il riconoscimento del reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr.
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), sicché il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).
Tale orientamento non risulta, invero, superato dai principi espressi dalla sentenza Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01, per la quale la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, proprio perché l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
Le Sezioni Unite hanno ribadito, altresì, l'attualità dei principi espressi in altri suoi precedenti arresti (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911-01; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668-01), per i quali la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
In ogni modo, superando definitivamente alcune letture particolarmente restrittive del disposto normativo, secondo cui il giudizio di lieve entità dovrebbe scaturire dal positivo apprezzamento di tutti gli elementi indicati dalla legge e andrebbe, quindi, escluso laddove anche uno soltanto degli stessi sia considerato negativo (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 1183 del 05/01/1999, Touria, Rv. 213321-01; Sez. 4, n. 10783 del 03/07/1991, P.M. in proc. Del Signore, Rv. 188577-01), è stato ribadito che gli indici qualificanti necessitano di una valutazione globale, visto che il comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 li elenca in maniera indistinta, astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico, altresì considerato che la determinazione della lieve entità è condizionata proprio da una pluralità di elementi, in modo diverso da quanto avviene riguardo ad altre fattispecie (come, ad esempio, per quella di eccezionale rilevanza penale di cui all'art. 80, comma 2, del D.P.R. n. 309 del 1990, ove il singolo parametro ponderale è stato ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore disvalore del fatto).
Tale lettura, del resto, risponde alla ratio sottesa all'introduzione della fattispecie di lieve entità, consistente nel rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato del fenomeno criminale a cui si rivolge. Proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, gli indici elencati dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.
Tali indici, parimenti, non debbono tutti indistintamente avere segno positivo al fine della riconducibilità del fatto al comma 5 dell'art.
73. E', difatti, possibile che tra tali indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultino prima facie contraddittorie in tal senso, come invero già sostenuto in passato (cfr., ad esempio: Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, P.G. in proc. Bondi, Rv. 191643-01; Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, P.G. in proc. Chorki, Rv. 189462-01). All'esito della valutazione globale di tutti gli indici, però, può accadere che uno di essi assuma in concreto valore assorbente, e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto degli altri.
In definitiva, è necessario che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri nornnativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stato posto in rilievo il dato di preponderante rilevanza del quantitativo, avendo espressamente affermato che i quantitativi di droga "movimentati" dall'imputato, tutti aventi ad oggetto sostanze stupefacenti di cui alla tabella I, nel contesto delittuoso esposto, escludono che la condotta possa essere considerata di lieve entità.
Sia pur in maniera concisa, quindi, il giudice di merito ha del tutto correttamente mostrato di aver valutato i dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui ha attribuito una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.
5. Non fondato, infine, è il motivo di ricorso dedotto da Musella Luca, con cui è stata eccepita l'illegittimità della sentenza impugnata per avere erroneamente riconosciuto al ricorrente il ruolo di organizzatore e coordinatore del sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti. Trattasi, all'evidenza, di doglianza versata in fatto, e perciò riguardante aspetti esclusivamente di merito. Dietro l'apparente prospettazione del vizio di motivazione, infatti, la difesa pone questioni attinenti alla ricostruzione della vicenda ed alla interpretazione delle prove raccolte, il cui ambito valutativo non può, come noto, formare oggetto di rivisitazione in sede di legittimità.
E' d'uopo rammentare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr., in proposito, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01 - per la quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento -; nonché, in termini conformi, Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 47829 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Tutto ciò considerato, allora, risulta comprovato che la Corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della pronuncia di responsabilità del Musella, ricostruendo in modo dettagliato le argomentazioni e gli elementi probatori da cui essa è stata concretamente desunta. Le deduzioni difensive prospettano, invece, solo un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivisitazione dei fatti riservata al giudice di merito e preclusa a questa Corte di legittimità.
6. Alla stregua delle superiori considerazioni deve, pertanto, essere disposto il rigetto di tutti i ri