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Sentenza — n. 28725/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28725/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28725/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 novembre 2019 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia del Tribunale di Caltanissetta del 24 gennaio 2019 con cui Cortese Massimo era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni due, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. proc. pen, art. 133-bis cod. proc. pen, artt. 356 cod. proc. pen, art. 131- bis cod. pen; Sentenza — n. 28725/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol esame dell'alito idoneità alla guida sicurezza stradale guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. proc. pen
Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen.
art. 133-bis cod. proc. pen
131-bis cod, pen., il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
artt. 356 cod. proc. pen
Il Collegio rileva, in senso opposto, come nel caso di specie siano state pienamente rispettate le forme imposte dagli artt. 356 cod. proc. pen.
art. 131- bis cod. pen
Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza dedotta dal ricorrente, con cui è stato lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTESE MASSIMO nato a SAN CATALDO il 06/05/1989 avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo 77.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 novembre 2019 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia del Tribunale di Caltanissetta del 24 gennaio 2019 con cui Cortese Massimo era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni due, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.

c) e 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in Caltanissetta il 7 gennaio 2016, per essersi posto alla guida di un motocarro in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 2,32 g/I e 2,00 g/l), con l'aggravante di avere commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00.

2. Avverso l'indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge con riferimento agli artt.356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce, in particolare, la nullità delle operazioni di accertamento del tasso alcolemico svolte il 7 gennaio 2016, nonché di tutti gli atti consecutivi, sul presupposto che la polizia operante non lo avrebbe avvertito in forma scritta, alla stregua di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/42175/109/42 del 29 dicembre 2005, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Tale aspetto si evincerebbe dal fatto che solo dopo lo svolgimento delle due prove di alcoltest (rispettivamente effettuate alle ore 23,17 ed alle ore 23,28) sarebbe intervenuta la redazione del verbale (ore 23,35), recante l'indicazione della possibilità di poter richiedere di essere assistito da un difensore al momento dell'effettuazione delle operazioni di controllo del tasso alcolemico. Lamenta, poi, il Cortese che la Corte di appello avrebbe ritenuto infondata l'indicata doglianza ricorrendo ad una motivazione scarna, sintetica e manifestamente illogica, in cui si sarebbe limitata ad osservare che la prova dell'intervenuta effettuazione dell'indicato avviso, ove reso in forma orale, può essere data anche attraverso la deposizione degli agenti operanti ovvero tramite la comunicazione della notizia di reato.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen. La tenuità del fatto, infatti, scaturirebbe dalle circostanze che il Cortese aveva guidato in tarda serata, in una condizione di traffico modesto, senza aver cagionato lesioni a terzi. Sarebbe, invece, del tutto illogica ed apodittica l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di non configurare l'invocata causa di non punibilità, anche considerato che l'elevato tasso alcolemico, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 133-bis cod. proc. pen.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il Cortese ha prodotto successiva memoria difensiva, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Del tutto privo di fondamento è, in primo luogo, il motivo con cui il Cortese ha lamentato la nullità delle operazioni di accertamento del tasso alcolemico, per non essere stato avvertito in forma scritta della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il Collegio rileva, in senso opposto, come nel caso di specie siano state pienamente rispettate le forme imposte dagli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., osservato che, per come correttamente esplicato dal giudice di seconde cure, con argomentazione adeguata e logica, «risulta dal verbale di accertamenti urgenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue che l'odierno imputato - conducente del motocarro Piaggio tg.

CL037561 che, peraltro, circolava nonostante la già intervenuta scadenza della necessaria revisione - veniva reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore e - nonostante per errore materiale non sia stata barrata la casella contenente la risposta, negativa o positiva, data dal predetto - risulta poi barrata quella attestante il fatto che il difensore di fiducia nella circostanza nominato non era comunque intervenuto sul posto. A ciò si aggiunga che l'ass. capo della Polizia di Stato Barrile Salvatore, deponendo nel dibattimento, ha comunque confermato il fatto che il Cortese - prima che si procedesse all'accertamento - era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore».

In ragione, pertanto, della corretta motivazione resa nel provvedimento impugnato, la prova fattuale dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può essere desunta in via deduttiva - oltre che dall'esame testimoniale dell'agente operante (cfr. Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro, Rv. 278027-01) - già dalla lettura del verbale degli accertamenti urgenti redatto dalla polizia giudiziaria, e cioè da un atto caratterizzato da pieno valore fidefaciente (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381-01;

Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287-01; Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrilli, Rv. 275148-01). A fronte della decisività della superiore argomentazione risulta, in ogni modo, del tutto infondato il motivo con cui il ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia per non essere stato dato in forma scritta, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2005. Per come recentemente osservato da parte di questa Corte, infatti, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (così, espressamente, Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833-01).

D'altro canto, è ben noto il principio per cui la Circolare interpretativa è un atto interno alla P.A. che si risolve in un mero ausilio ermeneutico e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo (così Sez. 3, n. 25170 del 13/06/2012, La Mura, Rv. 252771-01; ma cfr. anche, nel senso che la Circolare non costituisce fonte del diritto di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale: Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353-02;

Sez. 3, n. 3317 del 14/03/1986, Nardi, Rv. 172569- 01).

3. Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza dedotta dal ricorrente, con cui è stato lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. Contrariamente a quanto eccepito dal Cortese, infatti, la Corte di appello ha fatto buon governo della disciplina che regola l'istituto ex art. 131-bis cod. pen., offrendo un'adeguata e compiuta motivazione delle ragioni giustificatrici del disposto diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ed infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen., il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato, cioè, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non occorre la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01). Orbene, facendo puntuale applicazione di tali principi, la Corte territoriale ha ben evidenziato, con motivazione adeguata e congrua, plurime circostanze, distoniche rispetto alla ratio dell'art. 131-bis cod. pen., per cui la condotta tenuta dal ricorrente non può essere configurata nei limiti della minima offensività, stante l'elevato tasso alcolemico rilevato, ben superiore alla soglia sufficiente per la configurazione del reato, e, in generale, in ragione della sua gravità complessiva, «in quanto commessa di notte e qualificata, altresì, dal fatto che costui circolasse ubriaco a bordo di un veicolo privo della necessaria revisione e, come tale, ulteriormente pericoloso per la pubblica incolumità».

Trattasi, all'evidenza, di una ponderata valutazione di merito, resa con motivazione del tutto logica e coerente, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il Consigli