Sentenza — n. 28723/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16 gennaio 2019 la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da Baglione Giuseppe, e dal coimputato Basile Gaetano, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 29 settembre 2016 - che dichiarava esecutiva - con cui gli imputati, in esito a giudizio abbreviato, erano stati condannati alla pena (sospesa) di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, per essersi impossessati il 16 luglio 2016, in concorso tra loro ed al fine di trarne profitto, di due motocicli, sottraendoli da un deposito sito in Partinico, con le aggravanti di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose, per aver forzato la rete di recinzione del deposito, e su beni sottoposti a sequestro. Contro tale decisione veniva proposto appello da parte di entrambi gli imputati, con richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello stante la ritenuta genericità intrinseca ed estrinseca.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28723/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Assume rilievo, in materia, la decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito come, già nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen., l'appello, al pari del ricorso per cassazione, fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (così, espressamente, Sez.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAGLIONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 28/01/1989 avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 gennaio 2019 la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da Baglione Giuseppe, e dal coimputato Basile Gaetano, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 29 settembre 2016 - che dichiarava esecutiva - con cui gli imputati, in esito a giudizio abbreviato, erano stati condannati alla pena (sospesa) di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, per essersi impossessati il 16 luglio 2016, in concorso tra loro ed al fine di trarne profitto, di due motocicli, sottraendoli da un deposito sito in Partinico, con le aggravanti di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose, per aver forzato la rete di recinzione del deposito, e su beni sottoposti a sequestro. Contro tale decisione veniva proposto appello da parte di entrambi gli imputati, con richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello stante la ritenuta genericità intrinseca ed estrinseca.
2. Avvero tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Baglione Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un'unica doglianza, erronea applicazione della legge penale per errata interpretazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e conseguente violazione del principio del favor impugnationis. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe assunto la propria decisione con un'evidente forzatura dell'esegesi dell'art. 581 cod. proc. pen., adottando una motivazione fondata su una mera affermazione di principio smentita dal modo stesso con cui il giudice di secondo grado avrebbe affrontato i motivi di impugnazione proposti.
Non si ravviserebbe, cioè, alcuna genericità intrinseca nel proprio atto di appello, né alcuna genericità estrinseca, risultando evidente come dalla sola lettura degli atti processuali sia possibile evincere come il giudice di seconde cure abbia, perfino, dovuto utilizzare argomentazioni diffuse per colmare le lacune motivazionali presenti nella sentenza di primo grado, correggendone i passaggi censurati nei motivi di appello e nei successivi motivi aggiunti. Ciò costituirebbe la palese dimostrazione dell'adeguatezza delle argomentazioni eccepite dall'imputato per confutare le motivazioni poste a base della decisione di primo grado, da ritenersi chiaramente generiche ed inidonee a dimostrare la coincidenza tra l'autore del furto e la persona del Baglione - individuata solo in virtù di tratti somatici e di capi di abbigliamento del tutto generici e non individualizzanti 3.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il Baglione ha prodotto successiva memoria difensiva, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2. Assume rilievo, in materia, la decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito come, già nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen., l'appello, al pari del ricorso per cassazione, fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (così, espressamente, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; cfr. anche, in conformità, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del favor impugnationis, deve, comunque, contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (così, tra le altre, Sez. 6, n. 37392 del 02/07/2014, Alfieri, Rv. 261650-01).
Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, pertanto, è necessario, sotto il profilo della specificità, che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (così, in particolare, Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841-01).
3. Applicando i principi al caso in esame, risulta evidente, allora, come la Corte territoriale abbia motivato logicamente e correttamente, in punto di diritto, la propria declaratoria di inammissibilità. Non risponde al vero, infatti, che essa sarebbe caratterizzata da una palese contraddizione intrinseca, nel senso che - per quanto dedotto dal ricorrente - da un lato la Corte di appello avrebbe rilevato l'inammissibilità del gravame e dall'altro avrebbe replicato nel merito ad esso, esplicando le motivazioni per cui fosse da ritenersi corretta la decisione assunta dal giudice di primo grado.
La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, mutuata da quella operata dal giudice di prime cure, appare finalizzata, infatti, solo ad evidenziare come con quella ricostruzione l'atto di appello non si fosse correttamente confrontato. A fronte della generica doglianza con la quale il Baglione aveva contestato la sicurezza con cui la P.G. lo aveva riconosciuto nel soggetto ripreso dall'impianto di videoregistrazione intento a perpetrare il furto, la Corte di appello ha congruamente motivato, in maniera logica e diffusa, che «parte appellante non si confronta realmente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha puntualmente enunciato e ribadito (per inciso: in perfetta aderenza al tenore testuale della c.n.r. e degli allegati) che la responsabilità del Baglione andava affermata non perché il suo viso era stato riconosciuto nella videoregistrazione (che sempre incidentalmente, come la Corte ha potuto constatare dalla consultazione del CD, non inquadra il viso del sottrattore dello Zip), ma perché: era stato rintracciato (vicino alla stazione ferroviaria) strettamente nei pressi di dove il ciclomotore Ovetto stava abbandonato; si stava indiscutibilmente nascondendo alla ricerca dei militari, perché si celava dietro ad un mucchio di rifiuti; il suo abbigliamento corrispondeva a quello descritto dal Cannavò per il reo con maglietta chiara; e per di più il medesimo abbigliamento, al pari dei capelli neri e ricci, corrispondevano pienamente ai correlati tratti identificativi del soggetto che era stato immortalato nelle riprese consultate dai CC, i quali ovviamente avevano constatato sia l'abbigliamento che la caratteristica dei capelli allorché avevano fermato il prevenuto».
Ben altri e più complessi, pertanto, erano stati gli aspetti fattuali dalla cui convergenza era stata desunta l'affermazione di responsabilità penale del Baglione, rispetto ai quali, per come correttamente affermato dal giudice di seconde cure, non erano state svolte nell'appello e nei motivi aggiunti «argomentazioni pertinenti ed effettivamente correlate (giacché entrambi gli atti sono strutturati a confutazione dell'attendibilità di un riconoscimento delle fattezze del viso che invece nel caso in esame non ricorre affatto; inoltre parte appellante né menziona né commenta il dato del nascondersi del Baglione ai CC, nei pressi del motore rubato, incorrendo anche per questo aspetto in aspecificità motiva)».
La Corte territoriale, quindi, con un provvedimento immune dal denunciato vizio di legittimità, ha fatto buon governo degli indicati principi enunciati da questa Corte, dichiarando l'inammissibilità del proposto appello per la genericità intrinseca ed estrinseca dei dedotti motivi, ravvisando la carenza in essi della puntuale e completa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle avanzate censure. Senza fornire adeguata critica rispetto alle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado, infatti, l'appellante si era limitato a contestare che gli elementi indiziari - solo parzialmente vagliati - fossero sufficienti a riconoscere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la propria responsabilità penale, tuttavia mancando di correlarsi alle determinazioni assunte motivatamente dal decidente di prime cure, confutandone le relative argomentazioni.
4. Alla stregua di tali argomentazioni, allora, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro D'Andrea Pa