Sentenza — n. 28722/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAGNOLATI CATIA nato a FERRARA il 25/12/1963 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara del 28.01.2014 che aveva condannato Bagnolati Catia alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di furto in abitazione, aggravato dall'aver recato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità e dall'aver agito con l'abuso di prestazioni d'opera (artt. 624, e 61. n.7 e n.11 cod.pen.); fatti commessi in Ferrara in epoca antecedente e prossima al 5.02 2008 con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 comma 2 cod. pen, art. 63 c.p, art. 99 c.p, art. 157 cod.pen, art. 161 comma 2 cod.pen, art. 160 cod.pen; Sentenza — n. 28722/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Circostanze aggravanti "ad effetto speciale" sono, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 3, ultima parte "quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo". La contestata e ritenuta recidiva può comportare, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, un aumento di pena pari a due terzi: ciò ne evidenzia la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, peraltro pacificamente riconosciutale dal Supremo collegio (Sez. un., n. 20798 del 24 febbraio 2011, P.G. in proc. Indelicato, CED Cass. n. 249664: "La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo ").
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAGNOLATI CATIA nato a FERRARA il 25/12/1963 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara del 28.01.2014 che aveva condannato Bagnolati Catia alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di furto in abitazione, aggravato dall'aver recato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità e dall'aver agito con l'abuso di prestazioni d'opera (artt. 624, e 61. n.7 e n.11 cod.pen.); fatti commessi in Ferrara in epoca antecedente e prossima al 5.02 2008 con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. 1.1.
La imputazione riguardava l'essersi impossessata al fine trarne profitto, di numerosi oggetti preziosi per un valore di circa 20.000,00 euro, sottratti dall'abitazione di Daniela Fornasari, approfittando della propria attività di collaboratrice domestica 2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in quanto il termine massimo di prescrizione è di dieci anni; il termine è spirato il 21.05.2018, rectius il 1.10.2018, a seguito del periodo di sospensione per il rinvio giustificato dall'astensione degli avvocati;
II) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui di cui all'art. 61.n.7 cod. pen in considerazione del fatto che il valore è stato determinato sulla base della dichiarazione della persona offesa ed è indimostrato; mentre doveva essere riferito al prezzo pagato dal negozio cui sono stati rivenduti i gioielli per circa euro 4000,00, in quanto non erano di pregio e perciò furono destinati alla fusione; non sono stati indicati i parametri oggettivi cui è stata ancorata la valutazione della particolare gravità; infine doveva essere valuta l'entità oggettiva del danno rispetto anche alla capacità economica del danneggiato; non è stato valutato il comportamento dell'imputata ai fini della sua capacità a delinquere. 3.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4.La sentenza è immune da censure nella parte in cui, tenuto conto della contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ha escluso la maturazione della prescrizione, alla data della decisione.Invero l'art. 157 comma 2 cod. pen. stabilisce testualmente che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinarla e per quelle ad effetto speciale.
Circostanze aggravanti "ad effetto speciale" sono, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 3, ultima parte "quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo". La contestata e ritenuta recidiva può comportare, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, un aumento di pena pari a due terzi: ciò ne evidenzia la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, peraltro pacificamente riconosciutale dal Supremo collegio (Sez. un., n. 20798 del 24 febbraio 2011, P.G. in proc. Indelicato, CED Cass. n. 249664: "La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo ").
Di essa deve, pertanto, tenersi conto, dell'ex art. 157 cod.pen., comma 2, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. Nel caso di specie, per i reati puniti con pena edittale massima pari ad anni sei di reclusione, la contestata recidiva comporta l'applicabilità di una pena massima pari ad anni dieci di reclusione: ai sensi dell'art. 157 comma 1, cod.pen. tale è il tempo necessario a prescrivere, oltre aumenti per il sopravvenire di eventi interruttivi. L'art. 161 comma 2 cod.pen., stabilisce che, con riguardo al reato per i quali attualmente si procede, in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 cod.pen.) può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99 cod.pen., comma 4. ( cfr.Sez. 2 - , n. 57755 del 12/10/2018 Ud. (dep. 20/12/2018 ) Rv. 274721 - 01).
Deve, pertanto, ribadirsi che la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere previsto dall' art. 157, connma 2, cod.pen., quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, dell'ex art. 161, comma 2, cod.pen.. 4.1. Alla luce dei cennati principi deve ritenersi corretta in diritto la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, tenuto conto dei termini ordinari di prescrizione, degli eventi interruttivi, della contesta recidiva oltre che dei periodi di sospensione dovuti alle astensioni dalle udienze da parte degli avvocati, ha escluso, alla data della decisione (10.12.2019), il maturare della prescrizione.
5. Il secondo motivo relativo alla applicazione della circostanza aggravante del danno di particolare gravità è del tutto generico ed aspecifico a fronte di motivazione congrua della corte di appello la quale nel confermare la valutazione del primo Giudice ha affermato che il danno di notevole entità patito dalla persona offesa è stato dettagliatamente descritto nella denuncia: si trattava di anelli con pietre preziose bracciali orecchini catene d'oro con brillanti di notevole valore, sulla cui quantificazione, sicuramente effettuata per difetto nelle denuncia, non può incidere il comportamento posto in essere dalla imputata che ha venduto i gioielli ricavando la somma di solo 4000,00 euro. 5.1.Va pertanto ribadito, contrariamente a quanto dedotto genericamente dal ricorrente, che nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico- finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità. (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016 Ud. (dep. 17/11/2016 ) Rv. 268446 - 01.
Pertanto l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione o il comportamento successivo dell'autore del furto teso a realizzare il proprio profitto dalla refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine. 6.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14.07.2021