Sentenza — n. 28720/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 2 ottobre 2019 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia del Tribunale di Modena del 28 luglio 2014 con cui Della Santina Cinzia era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen., per avere in concorso con Cassaro Happien Prisca, al fine di trarne profitto per sé o per altri, compiuto il giorno 29 aprile 2012 atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di svariati generi alimentari e di abbigliamento, sottraendoli dai banchi di un ipermercato di Carpi, per un valore complessivo di euro 1.600,62, commettendo il fatto con l'uso di mezzo fraudolento, consistito nel pagare solo un articolo fra tutti quelli prelevati usufruendo del lettore automatico "spese e via", e con violenza sulle cose, consistita nel rimuovere le placche antitaccheggio danneggiando le confezioni, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (rilettura automatica alle casse con abbandono del carrello).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 28720/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Eccepisce, poi, l'irrituale notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, considerato che nell'avviso di ricevimento era stato indicato che l'atto non era stato consegnato "per temporanea assenza del destinatario" mentre, invece, al momento dell'effettuazione di tale notifica l'imputata si trovava nel luogo di sua residenza (e di elezione di domicilio) per esservi ristretta agli arresti domiciliari con applicazione di dispositivo elettronico. Con la seconda doglianza viene dedotta erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA CINZIA nato a MODENA il 03/12/1989 avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 ottobre 2019 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia del Tribunale di Modena del 28 luglio 2014 con cui Della Santina Cinzia era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen., per avere in concorso con Cassaro Happien Prisca, al fine di trarne profitto per sé o per altri, compiuto il giorno 29 aprile 2012 atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di svariati generi alimentari e di abbigliamento, sottraendoli dai banchi di un ipermercato di Carpi, per un valore complessivo di euro 1.600,62, commettendo il fatto con l'uso di mezzo fraudolento, consistito nel pagare solo un articolo fra tutti quelli prelevati usufruendo del lettore automatico "spese e via", e con violenza sulle cose, consistita nel rimuovere le placche antitaccheggio danneggiando le confezioni, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (rilettura automatica alle casse con abbandono del carrello).
2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione Della Santina Cinzia, a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro motivi di doglianza. Con il primo viene eccepita l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., sotto il profilo della nullità del decreto di fissazione dell'udienza di secondo grado per omessa notifica alla ricorrente nel domicilio eletto e della omessa rituale notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado all'imputata. La ricorrente lamenta, in particolare, che il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di secondo grado le sarebbe stato notificato presso il difensore, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., e non già presso il domicilio eletto, ove erano state correttamente eseguite tutte le precedenti notifiche.
Eccepisce, poi, l'irrituale notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, considerato che nell'avviso di ricevimento era stato indicato che l'atto non era stato consegnato "per temporanea assenza del destinatario" mentre, invece, al momento dell'effettuazione di tale notifica l'imputata si trovava nel luogo di sua residenza (e di elezione di domicilio) per esservi ristretta agli arresti domiciliari con applicazione di dispositivo elettronico. Con la seconda doglianza viene dedotta erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto ex art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. ed erronea qualificazione giuridica del reato contestato, nella ritenuta configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, infatti, la condotta imputabile alla ricorrente integrerebbe la fattispecie della desistenza volontaria, essendo stata costei ad interrompere volontariamente l'azione criminosa. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e carenza e illogicità di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.Il giudice di seconde cure, infatti, avrebbe erroneamente negato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. adottando mere formule di stile e non considerando rilevanti aspetti - come la modesta entità del fatto, la collaborazione fornita, la pressoché totale assenza di precedenti e la natura dei beni - che, invece, avrebbero dovuto giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Con l'ultima doglianza viene eccepita omessa motivazione in merito all'indeterminatezza della pena pecuniaria irrogata. Lamenta la Della Santina che nel provvedimento gravato non sarebbe stata espressa motivazione alcuna in ordine al proposto motivo di appello riguardante la discrasia esistente tra la pena pecuniaria indicata in motivazione (euro 200,00) e quella riportata nel dispositivo della sentenza di primo grado (euro 400,00), rendendo indeterminata la sanzione concretamente irrogata.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che i motivi dedotti dalla ricorrente non siano manifestamente infondati, per cui deve, conseguentemente, prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, pronunciando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
2. Non appare manifestamente infondato, in particolare, il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui la Della Santina deduce la possibilità di configurare la condotta a lei imputabile nei limiti della desistenza volontaria, essendo stata lei, nella possibilità di consumare il delitto, ad interrompere l'azione crinninosa con volontario abbandono del carrello, carico della merce sottratta, prima di superare le casse. La non manifesta infondatezza del proposto ricorso fa ritenere, pertanto, ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La commissione del reato, infatti, risale al 29 aprile 2012, per cui il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto agli artt. 157 e 161 cod. pen., tenuto conto che non vi sono state cause di sospensione, è decorso il 29 ottobre 2019 - e cioè dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado -. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito. Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o nneno degli assunti della ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il Consigliere estens