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Sentenza — n. 28719/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28719/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28719/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 2 ottobre 2019 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 5 luglio 2016 con cui Bianchi Cristina era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessata con destrezza, in concorso con la sorella Bianchi Samuela - in seguito assolta -, della somma di euro 10.841,15, prelevata dalla cassaforte dell'ufficio del supermercato "super Day", sito in Reggio Emilia, Via del Giorgione n.

Regesto Legislator

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art. 213 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 191 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28719/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2. E' priva di ogni fondamento, infatti, la doglianza con cui la ricorrente ha eccepito l'insufficienza della prova su cui è stata fondata la dichiarazione di responsabilità penale, ritenendo meramente indiziaria la dichiarazione testimoniale con cui l'agente di P.G. Acciari aveva affermato di averla riconosciuta nel filmato, perché soggetto noto al suo ufficio. Rileva in proposito il principio, vigente nel nostro ordinamento, dell'assenza di prove legali e della possibilità di introdurre nel giudizio prove atipiche — in ragione di quanto indicato dall'art.189 cod. proc. pen., con i soli limiti previsti dall'art. 191 cod. proc. pen.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente prove corroboranti sufficienza della testimonianza verosimiglianza prova informatica reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 213 cod. proc. pen
Per la ricorrente si tratterebbe di una prova meramente indiziaria, poiché acquisita senza il rigore formale previsto dall'art. 213 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
per l'effettuazione della ricognizione di persone, e in quanto tale inidonea a soddisfare i canoni di gravità, precisione e concordanza - così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità - richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen.
art. 191 cod. proc. pen
pen., con i soli limiti previsti dall'art. 191 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCHI CRISTINA nato a REGGIO EMILIA il 22/09/1977 avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 ottobre 2019 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 5 luglio 2016 con cui Bianchi Cristina era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessata con destrezza, in concorso con la sorella Bianchi Samuela - in seguito assolta -, della somma di euro 10.841,15, prelevata dalla cassaforte dell'ufficio del supermercato "super Day", sito in Reggio Emilia, Via del Giorgione n.

3. I giudici di merito hanno desunto la prova della condotta delittuosa dell'imputata dalla visione del filmato delle telecamere a circuito chiuso del suddetto esercizio commerciale, nel corso del quale la Bianchi era stata ripresa all'ingresso, insieme alla sua complice, e, successivamente, mentre asportava materialmente il denaro dalla cassaforte. La prevenuta era stata, quindi, riconosciuta con certezza dalla P.G. operante - in quanto a costoro nota per essere gravata da numerosi precedenti specifici - con identificazione poi ribadita in sede di assunzione di prova testimoniale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione Bianchi Cristina, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un'unica doglianza, vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 213, 192 e 533 cod. proc. pen. Viene, in particolare, eccepita l'insufficienza della prova su cui è stata fondata la pronuncia di condanna, in quanto basata sulla sola dichiarazione testimoniale dell'assistente capo Acciari Cristina, limitatasi ad affermare di aver riconosciuto nel filmato la Bianchi, in quanto persona nota al suo ufficio. Per la ricorrente si tratterebbe di una prova meramente indiziaria, poiché acquisita senza il rigore formale previsto dall'art. 213 cod. proc. pen. per l'effettuazione della ricognizione di persone, e in quanto tale inidonea a soddisfare i canoni di gravità, precisione e concordanza - così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità - richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. per far assurgere gli indizi a prova sufficiente a fondare la dichiarazione di responsabilità penale.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2. E' priva di ogni fondamento, infatti, la doglianza con cui la ricorrente ha eccepito l'insufficienza della prova su cui è stata fondata la dichiarazione di responsabilità penale, ritenendo meramente indiziaria la dichiarazione testimoniale con cui l'agente di P.G. Acciari aveva affermato di averla riconosciuta nel filmato, perché soggetto noto al suo ufficio. Rileva in proposito il principio, vigente nel nostro ordinamento, dell'assenza di prove legali e della possibilità di introdurre nel giudizio prove atipiche — in ragione di quanto indicato dall'art.189 cod. proc. pen., con i soli limiti previsti dall'art. 191 cod. proc. pen.

— idoneo a permettere l'esplicazione del libero convincimento del giudice. E' stato affermato, ad esempio, che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali, potendo attribuire concreto valore indiziante all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (cfr. in questi termini, tra le altre, Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008, Capraro e altri, Rv. 242029-01).

La forza dimostrativa dell'individuazione fotografica, infatti, non sta, come per la ricognizione formale, nell'atto in sé, ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto - espressione del libero convincimento del giudice - che possono concernere il soggetto dichiarante, le circostanze dell'osservazione, la stessa fotografia o altri elementi rilevanti (così, espressamente, Sez. 1, n. 32436 del 02/07/2008, Mohammad e altri, Rv. 240674-01, riferendosi ad un'ipotesi in cui l'individuazione era avvenuta nel corso di rituali esami testimoniali, di cui la Corte aveva ritenuto la sua piena validità e utilizzabilità).

In maniera ancor più aderente al caso di specie, è stato inequivocannente valorizzato, a fini probatori, anche il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria (così, Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01).

3. Orbene, a fronte di tali indicazioni ermeneutiche, appare del tutto logica e congrua l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di fondare il proprio convincimento in ordine alla conferma della responsabilità penale dell'imputata, desumendolo dall'acquisita testimonianza dell'agente di P.G. che aveva riconosciuto nella Bianchi la persona ripresa nel filmato intenta a perpetrare l'azione criminosa. In modo chiaro e coerente, infatti, la sentenza di appello ha esplicato che «la visione diretta del filmato versato nel dvd in atti permette di apprezzare immagini di più che buona definizione, segnatamente per quanto concerne la camera "1", posta nell'ufficio, e che ha ripreso l'ingresso della rea e l'azione di sottrazione.

La donna, pur nell'atto di chinarsi (per poi aprire la cassaforte posta in basso), risulta ripresa inizialmente pressoché frontalmente e distintamente, come mostra del resto anche la stampa (in atti contrassegnata con il numero "5") di un fotogramma. La datata conoscenza della persona — del resto Bianchi Cristina risulta aver riportato 16 condanne per reato di furto, commesso per lo più in Reggio Emilia o province limitrofe — da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria consente di ritenere totalmente fidefaciente il sicuro riconoscimento ribadito in sede di deposizione testimoniale».

In ragione della dedotta motivazione, allora, non appare esservi dubbio alcuno in ordine al fatto che la Corte di appello abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa le risultanze fattuali considerate ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza della Bianchi. Ne consegue che la censura dedotta dalla ricorrente si appalesa, nella sostanza, come volta solo ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere la stessa assolutamente infondata.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore Alessandro D'Andrea \-11 rIl Presidente Pr