Sentenza — n. 28718/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVAN IONUT nato il 10/07/1982 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia , in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia in data 23.10.2017 ha dichiarato Salvan Ionut colpevole del reato di cui agli artt. 110.624, 625 n.4 e 61.n.5 cod.pen., previsa riqualificazione del fatto e ha confermato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado, all'esito del giudizio abbreviato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28718/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sezioni unite, 15 luglio 2010, Carelli). In ogni caso, comunque, l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'articolo 111, comma 3, della Costituzione, e dall'articolo 6 CEDU, commi 1 e 3, lettere a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, impone di ritenere che il potere di attribuire alla condotta addebitata all'imputato una nuova e diversa qualificazione giuridica non possa essere esercitato "a sorpresa" dovendosi garantire il rispetto della regola del contraddittorio.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVAN IONUT nato il 10/07/1982 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia , in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia in data 23.10.2017 ha dichiarato Salvan Ionut colpevole del reato di cui agli artt. 110.624, 625 n.4 e 61.n.5 cod.pen., previsa riqualificazione del fatto e ha confermato la pena inflitta dalla sentenza di primo grado, all'esito del giudizio abbreviato.
2. La Corte distrettuale, infatti, ha riqualificato il fatto originariamente rubricato come ricettazione di Kg 960 di nichel del valore di 19.200,00 euro, asportato dalle Fonderie Officine meccaniche Tacconi spa ed occultato nelle pertinenze di un casolare abbandonato situato nelle vicinanze dello stabilimento; ciò alla luce delle dichiarazioni rese nel giudizio di appello dall'imputato che ha ammesso di essere l'autore del furto, di essere entrato dalla parte posteriore dello stabilimento eludendo la sicurezza notturna e di aver depositato il materiale sottratto, nascondendolo tra l'erba a 50 metri dalla fabbrica, con l'intenzione di riprenderlo in seguito.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo: 3.1. violazione di norme processuali avuto riguardo agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in quanto la diversità del fatto attiene agli elementi strutturali delle circostanze aggravanti, nel caso di specie la destrezza e l'orario notturno che non risultano descritti nell'originario capo di imputazione. 3.2. vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della destrezza non essendo stata descritta la condotta che ha portato alla elusione della vigilanza. Chiede conseguentemente l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
4. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137 ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va premesso che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l' iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr.
Sezioni unite, 15 luglio 2010, Carelli). In ogni caso, comunque, l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'articolo 111, comma 3, della Costituzione, e dall'articolo 6 CEDU, commi 1 e 3, lettere a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, impone di ritenere che il potere di attribuire alla condotta addebitata all'imputato una nuova e diversa qualificazione giuridica non possa essere esercitato "a sorpresa" dovendosi garantire il rispetto della regola del contraddittorio.
Ciò che si verifica in due situazioni: allorquando l'imputato o il suo difensore abbia avuto nella fase di merito la possibilità comunque di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione o allorquando la diversa qualificazione giuridica appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimità), stante la riconducibilità del fatto storico oggetto del procedimento ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporta inevitabilmente l'applicazione dell'altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica, una sostanziale immutazione del fatto, che, integro nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.
Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perchè, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (cfr., Sez. U, sent. n. 16 del 19/06/1996, Di francesco, Rv. 205617; cfr. Sez. 2 -, n. 11627 del 14/12/2018 Ud. (dep. 15/03/2019 ) Rv. 275770 - 01), da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni, e quindi anche riguardo alla sussistenza delle circostanze aggravanti (Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012 Ud. (dep. 19/02/2013 ) Rv. 254648 - 01 ).
2. Alla luce dei principi sopra illustrati il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.2.1. Non sussiste nel caso di 'specie alcuna violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza, poichè nel capo di imputazione originario erano contestati gli elementi fondamentali, vale a dire data, luogo ed oggetto della refurtiva, idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, tanto che nel corso del giudizio di secondo grado l'imputato ha reso ampia confessione, ammettendo di essere entrato nella fabbrica di notte, eludendo la sicurezza notturna ( fol 4) e di aver nascosto il materiale, rinvenuto nell'erba alta nei pressi di un casolare posto sul retro della fabbrica ove era custodito in un ambiente chiuso ed accessibile solo al personale autorizzato (cfr.
Sez. 5 n. 36157 del 30/04/2019 Ud. (dep. 16/08/2019 Rv. 277403 - 01). 2.2. Parimenti è infondato il motivo riguardante la sussistenza dell'aggravante della destrezza. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulla base della descrizione della condotta da parte dell'imputato e delle circostanze concrete desumibili dagli atti di indagine: i 30 sacchetti di nichel del peso di 30 kg ciascuno si trovavano custoditi all'interno della fabbrica, dove venivano svolti turni di lavoro che coprivano l'intero arco delle 24 ore dal lunedi al venerdi, durante la notte era previsto un servizio di vigilanza.
Correttamente la Corte territoriale ha qualificato il furto aggravato dalla destrezza in quanto l'imputato ha posto in essere, prima o durante l'impossessamento, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere e ad eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" ( Cfr. Sez. 4 - n. 139 del 18/12/2019 Ud. (dep. 07/01/2020) Rv. 277952 - 01).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14.07.2021 Il Consigliere estensore Il President