Sentenza — n. 28717/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Va rilevato, come evidenziato dalla Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio, che la responsabilità penale con riferimento ai reati di cui ai capi c) e d), così come contestati, era stata definitivamente accertata, anche in considerazione del fatto che il Falco aveva articolato i motivi del ricorso in cassazione solo con riferimento al capo a),annullato per diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato con rinvio degli atti al Pubblico Ministero; nessun motivo era stato articolato con riferimento al giudizio di equivalenza effettuato dal primo Giudice tra le concesse attenuanti generiche da un lato, la recidiva e l'aggravante del nesso teleologico dall'altro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 28717/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lamenta, inoltre, che il reato di cui al capo d) secondo la valutazione della Corte di appello deve ritenersi più grave «in relazione alla pena edittale più severa ed alla aggravante del nesso teleologico». L'imputato, si evidenzia, è stato però assolto da entrambi i reati tributari - capo b) in appello e capo a) - di tal che nessuna circostanza aggravante poteva essere ritenuta sussistente, giacché l'insussistenza dei reati legati dal nesso teleologico non può non determinare la insussistenza dell'aggravante in parola. In ultimo, ricorda che il fatto di cui al capo d) è stato consumato (05/05/2008), vigente la precedente formulazione dell'art. 495, cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCO PASQUALE nato a POZZUOLI( JUGOSLAVIA) il 13/07/1960 avverso la sentenza del 05/06/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (Sez. 3 n. 33026 del 2015), in riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 15.03.2013, ha rideterminato la pena inflitta a Pasquale Falco per i capi C) e D), riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, ad anni 1 e mesi 2 di reclusione, confermando nel resto.
2. All'imputato erano ascritti i reati di cui agli artt. 2, d.lgs. n.74/2000 (capo a), in relazione alla effettuata indicazione, nella dichiarazione per l'anno di imposta 2006, sottoscritta e presentata per conto della Andex Italia s.r.I., di elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; nonché ai reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo c) e 495 cod. pen. (capo d). La Sezione Terza di questa Corte, in accoglimento del ricorso interposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 08/04/2014, che confermava la sentenza del Tribunale quanto alla condanna per i reati appena indicati, ha ritenuto in ordine al capo a) - che la dichiarazione, presentata ben oltre i termini di legge, avesse integrato non già la fattispecie commissiva di cui all'art. 2 d.
Igs. n. 74/2000, giuridicamente non configurabile, ma la fattispecie omissiva di cui all'art. 5, comma 2, di detto decreto. Stante, dunque, la diversità del fatto sub a), la Suprema Corte disponeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado quanto a tale capo, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero di Milano, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, quanto al trattamento sanzionatorio, per i residui reati sub c) e d), per i quali la pena era infatti stata unicamente inflitta a titolo di aumento per la continuazione rispetto al capo a). 2.1.Va, altresì, rilevato che la Corte di Cassazione Sez. 4, con la sentenza n. 23253 del 2019, in accoglimento del primo motivo di ricorso, avendo rilevato che la sottoscrizione del Presidente apposta in calce alla sentenza era di persona diversa, Oscar Magi, da quella che, dalla intestazione, risultava aver presieduto il Collegio, Francesca Marcelli, aveva annullato la sentenza della Corte di Appello n. 3947/20183, ritenendo che la mancanza della firma del Presidente, non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo, determinava nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546,connma 3,cod.proc.pen., e aveva disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il perfezionamento della fase successiva alla deliberazione. 2.2.
La Corte d'appello di Milano, all'esito di puntuale verifica del processo verbale di dibattimento, tenutosi all'udienza del 5.06.2018 e dalla lettura del dispositivo della sentenza accertava che il Presidente del Collegio era Oscar Magi, il quale aveva legittimamente firmato il dispositivo e la sentenza; rilevava che, nella sentenza annullata dalla Corte di Cassazione, l'errore materiale riguardava intestazione che erroneamente riportava quale Presidente del Collegio Francesca Marcelli; provvedeva pertanto a disporre, con l' ordinanza del 18.06.2019, la correzione dell'errore materiale nella intestazione della sentenza 3947/ 2018 del 5.06.2018, indicando quale Presidente Oscar Magi e disponeva il nuovo deposito in cancelleria della sentenza corretta, con avviso alle parti ai fini dell'impugnazione.
3. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato sollevando il seguente unico motivo: mancanza di motivazione perché la sentenza di appello nulla dice sul riconoscimento, già effettuato dal Tribunale, delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate e sulla recidiva. Peraltro, l'esclusione (da parte della pronuncia di annullamento della Sezione 3 di questa Corte ) del reato più grave di cui al capo a), ha determinato una minor gravità del reato continuato complessivamente considerato ciò avrebbe dovuto condurre i Giudici di merito ritenere la prevalenza delle attenuanti generiche.
Lamenta, inoltre, che il reato di cui al capo d) secondo la valutazione della Corte di appello deve ritenersi più grave «in relazione alla pena edittale più severa ed alla aggravante del nesso teleologico». L'imputato, si evidenzia, è stato però assolto da entrambi i reati tributari - capo b) in appello e capo a) - di tal che nessuna circostanza aggravante poteva essere ritenuta sussistente, giacché l'insussistenza dei reati legati dal nesso teleologico non può non determinare la insussistenza dell'aggravante in parola. In ultimo, ricorda che il fatto di cui al capo d) è stato consumato (05/05/2008), vigente la precedente formulazione dell'art. 495, cod. pen.
4. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il rigetto. Ha argomentato in proposito che "dallo stesso ricorso pare evincersi che le circostanze attenuanti sono stati ritenute equivalenti anche alla recidiva; in conseguenza la pena base risulta coerentemente determinata nel minimo edittale di anni uno. Del resto la lettura della sentenza Cass. n. 33026/15 evidenzia come l'annullamento abbia riguardato esclusivamente la "rideterminazione della pena per i residui reati" già entrambi in continuazione".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Va rilevato, come evidenziato dalla Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio, che la responsabilità penale con riferimento ai reati di cui ai capi c) e d), così come contestati, era stata definitivamente accertata, anche in considerazione del fatto che il Falco aveva articolato i motivi del ricorso in cassazione solo con riferimento al capo a),annullato per diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato con rinvio degli atti al Pubblico Ministero; nessun motivo era stato articolato con riferimento al giudizio di equivalenza effettuato dal primo Giudice tra le concesse attenuanti generiche da un lato, la recidiva e l'aggravante del nesso teleologico dall'altro.
E' consolidato il principio che nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.. Parimenti la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Ud. (dep. 21/07/2017 ) Rv. 271243 - 01Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Ud. (dep. 23/11/2015) Rv. 265283 - 01). 1.2.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente e logicamente motivato, ritenendo in concreto più grave il reato di cui al capo d) dell'imputazione in relazione alla pena edittale più severa e alla aggravante del nesso teleologico. Scrive la Corte di appello:" Falco aveva declinato falsamente le generalità ai funzionari dell'Agenzia dell'entrate che avevano fatto accesso presso la Andex italia s.r1. e in più occasioni aveva falsamente dichiarato di non essere la stessa persona che aveva ricoperto le cariche nella società in cui era legale rappresentante".
Ha poi individuato la pena nel minimo edittale di un anno in relazione alla non gravità del fatto aumentando di mesi due di reclusione per la continuazione con il fatto ci cui al capo C) relativo alla contraffazione della carta di identità. 2.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14.07.2021 Il Consigliere estensore Il