Sentenza — n. 28714/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la penale responsabilità di Ouhaebi Meher in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, determinando la pena in mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa (fatto del 14.5.2018).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen, art. 164 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 28714/2021 — snpen · Corte di Cassazione: II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione al reato per cui si procede. Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la sussistenza di due precedenti ostativi alla concessione del beneficio, posto che i due precedenti in questione attengono a reati che sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione, per cui essi sono equivalenti ad una condanna unica per l'unico reato continuato, senza alcuna violazione dell'art. 164 cod. pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OUHABI MEHER - C.U.I. 046KD8U nato a MODENA il 26/07/1996 avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore: E' presente l'avvocato LARDIZZONE OTTAVIA CHIARA del foro di MODENA in difesa di OUHABI MEHER - C.U.I. 046KD8U, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la penale responsabilità di Ouhaebi Meher in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, determinando la pena in mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa (fatto del 14.5.2018).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge, in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso con la pronuncia del Tribunale di Modena del 1.3.2018. Deduce che la sentenza impugnata ha confermato la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla revoca - ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. - della sospensione condizionale della pena concessa al prevenuto con sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Modena in data 1.3.2018 (irrevocabile il 18.3.2018).
Osserva, però, che il reato giudicato nella già menzionata sentenza è stato successivamente unito sotto il vincolo della continuazione con altro reato giudicato dal GIP del Tribunale di Modena con sentenza del 30.10.2018 (irrevocabile il 22.11.2018), con applicazione della pena complessiva di mesi 10 di reclusione ed euro 300 di multa, pena condizionalmente sospesa. Ne discende che i delitti in questione, ai fini del trattamento sanzionatorio, devono essere considerati un unico reato, sicché gli effetti di cui all'art. 163 cod. pen. non decorrono dal passaggio in giudicato della prima sentenza, come erroneamente ritenuto dalla Corte distrettuale, bensì dal momento del passaggio in giudicato della seconda pronuncia (22.11.2018), con conseguente inapplicabilità, nella specie, del disposto di cui all'art. 168, n. 1), cod. pen., procedendosi nel caso in esame per un reato commesso in data antecedente alla sentenza che ha unificato gli ulteriori reati e concesso (nuovamente quanto al primo reato) il beneficio in disamina.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione al reato per cui si procede. Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la sussistenza di due precedenti ostativi alla concessione del beneficio, posto che i due precedenti in questione attengono a reati che sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione, per cui essi sono equivalenti ad una condanna unica per l'unico reato continuato, senza alcuna violazione dell'art. 164 cod. pen.
A causa di tale erroneo presupposto la sentenza impugnata non ha motivato sulla mancata concessione del beneficio richiesto, omettendo di pronunciarsi su tale motivo di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
2. Occorre qui ribadire l'insegnamento per cui, in caso di revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa con una prima sentenza per reati unificati dalla continuazione con quelli oggetto di una successiva sentenza di condanna che abbia esteso il beneficio all'intera pena determinata per il reato continuato, i termini stabiliti dall'art. 163 stesso codice vanno computati a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza, ma la revoca va circoscritta alla parte di pena che, nell'ambito del reato continuato, è stata imputata al reato (o ai reati) oggetto della suddetta sentenza, e non all'intera pena originariamente inflitta (Sez. 1, n. 40522 del 02/10/2008, Rv. 241438 - 01).
Nonostante le critiche mosse dal ricorrente, tale orientamento deve essere confermato, atteso che è indubbio che i reati, pur unificati quoad poenam ex art.81 cod. pen., rimangono strutturalmente distinti, mantenendo ciascun fatto- reato la propria autonomia. Va considerato che il disposto dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. non prevede alcuna deroga per il caso di unificazione per continuazione di reati oggetto di sentenze diverse e non consente di addivenire alla soluzione sostenuta nel ricorso, verificandosi "di diritto" la revoca del beneficio alla condizione ivi prevista ed avendo la pronuncia giudiziale valore meramente ricognitivo o dichiarativo dell'effetto prodottosi ex lege.
È infatti costante in giurisprudenza l'insegnamento per cui il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa e, conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa, giacché la revoca formale non è che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 790 del 27/01/1999, Rv. 212754 - 01).Del resto, la soluzione invocata da parte ricorrente comporterebbe il paradosso di un termine di sospensione ex art. 163 cod. pen. che per il primo delitto sarebbe superiore ai cinque anni previsti (due anni per le contravvenzioni) a decorrere dalla condanna definitiva; il che si risolverebbe in una inaccettabile condizione di sfavore per l'imputato e non sarebbe coerente con le disposizioni che attengono al beneficio della sospensione condizionale della pena e con l'effetto premiale ad esso riconducibile.
3. Nel caso di specie, è indubbio che le due pronunce in riferimento si pongano in contrasto fra loro sul punto, posto che la (seconda) sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Modena ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena anche con riferimento al delitto (unificato con i successivi reati ex art. 81 cod. pen.) rispetto al quale la (prima) sentenza, qui impugnata, aveva già disposto la revoca del medesimo beneficio ex art. 168, n. 1), cod. pen. Tuttavia, da un lato, tale provvedimento di revoca è corretto in diritto, trattandosi di un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis"; dall'altro, è indubbio che l'apparente contrasto fra le menzionate statuizioni dovrà e potrà essere risolto in sede esecutiva, sulla scorta del principio di cui alla già citata sentenza della Suprema Corte n. 40522 del 02/10/2008.
4. Il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale non ha motivato sulla richiesta di sospensione condizionale della pena in ordine al reato per cui si procede, errando nel ritenere ostative due precedenti condanne con altrettante sospensioni, trattandosi in realtà di due sentenze i cui reati risultano unificati dal vincolo della continuazione. È infatti pacifico in giurisprudenza che la sospensione condizionale della pena può essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica (Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000 - dep. 2001, Rv. 217889; indirizzo ribadito da Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Rv. 272352).
5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena in relazione al reato per cui si procede, che dovrà essere esaminato dal giudice del rinvio individuato in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 26 maggio 2021 Il Consic1e estensore Il Pres