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Sentenza — n. 28713/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28713/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28713/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei confronti di Robertino Pastrello, condannato in sede di rito abbreviato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, cod. strada, per non avere il Tribunale raddoppiato la durata della sospensione della patente, nonostante il veicolo fosse di altrui proprietà.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28713/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, cod. strada, per non avere il Tribunale raddoppiato la durata della sospensione della patente, nonostante il veicolo fosse di altrui proprietà.

Parole chiave

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azione mobiliare sequestro del veicolo detentore di veicolo restrizione della proprietà inquinamento automobilistico proprietà esclusiva
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: PASTRELLO ROBERTINO nato a MOGLIANO VENETO il 19/08/1964 avverso la sentenza del 26/03/2019 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei confronti di Robertino Pastrello, condannato in sede di rito abbreviato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2-sexies, cod. strada, per non avere il Tribunale raddoppiato la durata della sospensione della patente, nonostante il veicolo fosse di altrui proprietà.

2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con la quale argomenta in ordine all'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. La nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato (quale presupposto per il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, prevista altrimenti per un tempo da uno a due anni) non ha uno specifico significato tecnico come potrebbero invece esserlo i termini "proprietà" o "intestazione" nei registri. Ciò significa che il concetto di "appartenenza" deve essere inteso in una diversa accezione, e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene, e può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali (cfr.

Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016 - dep. 2017, Rv. 268882; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326). Nel caso de quo il Tribunale di Venezia, nell'irrogare la sanzione amministrativa accessoria nella misura di anni uno, e nell'escludere il raddoppio della misura della sospensione della patente, ha fatto riferimento alla circostanza che l'autovettura, sebbene intestata alla moglie del ricorrente, era stata acquistata in costanza di matrimonio, in regime di comunione dei beni, in tal modo valutando congruamente l'appartenenza del veicolo in capo allo stesso imputato, al di là della formale intestazione sui pubblici registri.

Di tale situazione di fatto non ha tenuto minimamente conto la parte pubblica ricorrente, la quale si è limitata a richiamare la disposizione sul 'raddoppio' della sanzione, asseritamente violata, senza considerare il principio dianzi accennato in ordine al concetto di "appartenenza" del veicolo, correttamente applicato dal Tribunale nella fattispecie in esame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26 maggio 2021 Il ConsicFtre estensore Alesar1dro Ranaldi