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Sentenza — n. 28710/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28710/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28710/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATANIA MASSIMO nato a CATANIA il 22/02/1985 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso; udito il difensore: è presente l'avvocato FRANCESCO MARIA MARCHESE, del Foro di CATANIA, in difesa di Massimo CATANIA, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28710/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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vittima omissione di soccorso legge sull'aiuto alle vittime coazione sessuale trauma da colpo di frusta reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
1.La Corte di appello di Catania il 6 febbraio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Catania il 13 dicembre 2013, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Massimo Catania responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATANIA MASSIMO nato a CATANIA il 22/02/1985 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso; udito il difensore: è presente l'avvocato FRANCESCO MARIA MARCHESE, del Foro di CATANIA, in difesa di Massimo CATANIA, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Catania il 6 febbraio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Catania il 13 dicembre 2013, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Massimo Catania responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato il 17 luglio 2013 di una collana d'oro indossata da Laura Maniscalco, strappandola con violenza dal collo della vittima, per poi fuggire a bordo di una moto, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza Massimo Catania, tramite difensore, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia difetto di motivazione, che sarebbe parzialmente mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento.

La descrizione dell'autore del furto fornita dalla signora Laura Maniscalco sarebbe, ad avviso dell'imputato, piuttosto approssimativa, la vittima non avrebbe saputo spiegare come mai non avesse riportato ematomi nella zona del collo, nonostante l'avvenuto strappo della collana, e non si comprenderebbe la circostanza di essersi la stessa recata a casa, prima ancora di sporgere denunzia presso la Questura, a recuperare una foto della collana: i giudici di merito avrebbero trascurato la necessità di sottoporre le dichiarazioni della persona offesa ad un prudente e rigoroso vaglio, attesa - si assume - la naturale disponibilità ad alterare in malam partem la percezione e la rappresentazione dei fatti e l'essere la donna in stato di shock e, quindi, soggetta a suggestione visiva.

L'intervento dell'assistente di Polizia Giuseppe Spartà si sarebbe sostanziato solo nel controllo di un uomo - l'imputato - dalle fattezze simili a quelle che gli erano state indicate dalla centrale e nel rinvenimento addosso allo stesso non della collana ma di stupefacente, ciò che spiegherebbe l'agitazione. La ricostruzione dei movimenti la mattina dei fatti da parte dell'imputato sarebbe logica e coerente, mentre non si comprenderebbe perché la persona offesa non sia caduta a terra, nonostante la violenza patita, essendo, ad avviso della difesa, «massima d'esperienza assolutamente non contrastante con il senso comune [...] che la trazione operata nello strappo di una collana da 40 grammi ad opera di in soggetto a bordo di uno scooter, non solo non può non far capitolare una persona ma non può materialmente non lasciare alcun segno, atteso che la suddetta trazione avviene proprio tra la pelle del soggetto e la collana oggetto di scippo» (così alla p. 6 del ricorso) e ciò specialmente tenuto ìt\/-N conto che dalla foto prodotta dalla denunziante risulta che il gancio del monile era di tipo "a moschettone" di dimensioni variabili tra 7 e 18 millimetri circa.

Le spiegazioni fornite dai giudici di merito circa le circostanze che addosso al'uomo non sia stato rinvenuta la collana e che l'imputato si trovasse dopo circa un quarto d'ora ancora nella zona del delitto sarebbero non persuasive e non tali da superare il canone codicistico dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" La pubblica accusa non avrebbe adempiuto all'onere di provare la colpevolezza dell'imputato. L'alibi dell'imputato sarebbe stato disconosciuto in maniera illogica ed approssimativa. Essendosi in presenza - si ritiene - di un evidente «corto circuito motivazionale» (così alla p. 8 del ricorso), si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Essendo stata chiesta il 3 febbraio 2021 la trattazione orale, il processo, originariamente fissato al 3 marzo 2021, è stato rinviato, per documentato impedimento del Difensore, al 15 aprile 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va premesso che il reato non è prescritto, tenuto conto della sospensione per effetto dei provvedimenti a causa della pandemia (64 giorni) e del rinvio chiesto dalla difesa (43 giorni). 2.Ciò posto, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Esso è costruito in fatto, mira ad una ricostruzione degli accadimenti alternativa rispetto a quella concordemente svolta dai giudici di merito ed è meramente reiterativo dei temi svolti nell'atto di appello, che trovano tutti esauriente e congrua risposta nella doppia conforme di merito, con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta e rispetto alla quale nemmeno introduce un ipotetico vizio di travisamento.

Né ha dignità di "massima di esperienza" il ragionamento che propone la difesa (alla p. 6 del ricorso) e che si è riferito: massima di esperienza, o fatto notorio, è un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Si è affermato, a titolo di esempio, che «Le massime di esperienza sono generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spaziotemporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi»: così Sez. 6, n. 1775 del 09/10/2012, dep. 2013, Ruoppolo, Rv. 254196; v. anche, ex plurimis, Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 285117). 3.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il