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Sentenza — n. 28709/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28709/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28709/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DONADIO FRANCESCO nato a NAPOLI il 02/07/1967 GABRIELE LUCIA nato a NAPOLI il 12/06/1985 avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa LUCIA ODELLO òt\r-

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28709/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, Francesco Donadio denuncia, con riferimento al diniego delle invocate attenuanti generiche, la totale mancanza di motivazione, poiché il riferimento, che si rinviene a p. 4 della sentenza impugnata, alla mera incensuratezza quale elemento insufficiente per il riconoscimento dell'attenuante, non potrebbe riferirsi all'imputato, che ha precedenti, ma alle coimputate. Si sottolinea che «per ognuno dei tre imputati la Corte avrebbe dovuto operare un autonomo percorso ermeneutico individuando le ragioni che deponevano per raccoglimento ovvero per il rigetto del detto motivo di gravame, e tale percorso non risulta essere stato praticato in alcun modo per il Donadio.

Parole chiave

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attenuazione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti rinuncia alla motivazione traffico aggravato di stupefacenti dubbio circa il carattere di infrazione facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DONADIO FRANCESCO nato a NAPOLI il 02/07/1967 GABRIELE LUCIA nato a NAPOLI il 12/06/1985 avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa LUCIA ODELLO òt\r-

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli il 18 gennaio 2019 ha integralmente confermato la sentenza con la quale cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 15 luglio 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Francesco Donadio e Lucia Gabriele responsabili del reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannandoli, senza riconoscimento delle attenuanti generiche, alla sanzione di giustizia, condizionalmente sospesa.

2. Francesco Donadio e Lucia Gabriele sono imputati, in concorso tra loro, di detenzione a fine di vendita di 9,44 grammi di marijuana, e di cessione di 0,586 grammi di tale sostanza, dietro corrispettivo di 10,00 euro, il 24 febbraio 2014. 3.Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi affidati al medesimo difensore di fiducia con i quali lamentano, come unico vizio, mancanza di motivazione.

4. In particolare, Francesco Donadio denuncia, con riferimento al diniego delle invocate attenuanti generiche, la totale mancanza di motivazione, poiché il riferimento, che si rinviene a p. 4 della sentenza impugnata, alla mera incensuratezza quale elemento insufficiente per il riconoscimento dell'attenuante, non potrebbe riferirsi all'imputato, che ha precedenti, ma alle coimputate. Si sottolinea che «per ognuno dei tre imputati la Corte avrebbe dovuto operare un autonomo percorso ermeneutico individuando le ragioni che deponevano per raccoglimento ovvero per il rigetto del detto motivo di gravame, e tale percorso non risulta essere stato praticato in alcun modo per il Donadio.

Ne consegue l'evidente sussistenza del vizio della mancanza di motivazione che inficia inesorabilmente di nullità l'impugnata sentenza» (così il ricorso, pagina unica). ' 5. Lucia Gabriele censura il diniego del beneficio della non menzione, in quanto la giustificazione che offre al riguardo la sentenza impugnata, a p. 4, sarebbe solo apodittica e priva di effettivo contenuto, ergo: priva di motivazione. I ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 6.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 27 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per le seguenti ragioni. 2.Quanto al ricorso di Francesco Donadio, osserva il Collegio che, in effetti, il ragionamento che si rinviene alla p. 4 della sentenza impugnata riguarda indistintamente tutti gli imputati e fa leva sulla insufficienza della sola incensuratezza, alla luce del tenore testuale dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f-bis, della legge del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125.

Ciononostante, deve ritenersi essere stata la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche disattesa - almeno implicitamente - in quanto l'imputato non solo non è incensurato ma ha reiterati precedenti specifici, come risulta dalla sentenza di primo grado (p. 3), ove si spiega perché si ritiene di non applicare l'aumento per la recidiva qualificata, pur ritenuta sussistente. Inoltre, sempre alla p. 3 della sentenza del G.u.p. - da leggersi insieme a quella impugnata, trattandosi di doppia conforme - si giustifica per tutti gli imputati il mancato riconoscimento delle generiche con la mancanza di elementi positivamente valutabili.

E si tratta di ragionamento non illogico né incongruo, peraltro solo vagamente aggredito nell'atto di appello.

3. In relazione al ricorso di Lucia Gabriele, il diniego del beneficio della non menzione, richiesta con l'appello, è così argomentato (p. 4): «ritiene la Corte che - attesa la natura ed il contesto dei fatti ascritti all'imputata - le esigenze di riservatezza della medesima appaiono recessive a fronte di quelle di tutela della collettività»; poco sopra (alla stessa p.

4) si è spiegato che il fatto appare non già occasionale ed estemporaneo ma organizzato, per quanto in maniera, per così dire, "artigianale". Si tratta di motivazione - sì - stringata, ma sufficiente, non illogica e non incongrua.

4. Consegue il rigetto di entrambi i ricorsi, con condanna degli imputati, per legge, al pagamento delle spese processuali.

5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/04/2021. Il Consiglier estensor