Sentenza — n. 28708/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MICHELE nato il 13/09/1993 avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa LUCIA ODELLO \t
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, artt. 27 Cost, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28708/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 131- bis cod. pen., lamentando che la motivazione si riporti integralmente alla argomentazioni del P.G. appellante. Richiamata giurisprudenza, di legittimità (Cass., n. 5254 del 2015) e di merito (Trib. Milano, n. 3937 del 09/04/2015), stimata pertinente, si afferma avere la sentenza impugnata violato la previsione che era stata correttamente applicata dal Tribunale «in ordine alla abitualità caratterizzante la vicenda. La macroscopica violazione di legge risiede nel fatto che i Giudici riferiscono l'abitualità all'utilizzo del mezzo, di un mezzo privo di assicurazione (si veda pag. 4 della motivazione) e non alla "condotta" di cui alla disposizione incriminatrice.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MICHELE nato il 13/09/1993 avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa LUCIA ODELLO \t
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari il 18 giugno 2019, in riforma della sentenza, appellata dall'imputato e dal P.G., con cui il Tribunale di Trani il 5 dicembre 2018, all'esito del dibattimento, ha dichiarato Michele Garofalo, imputato della violazione dell'art. 189, commi 1 e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere, nelle circostanza di cui si dirà, omesso di prestare il dovuto soccorso, non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per la particolare tenuità del fatto, ha riconosciuto l'imputato responsabile del fatto, riqualificato in violazione del comma 6, dell'art. 189 del d. Igs. n. 285 del 1992 (reato di "fuga") e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, applicando anche la sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
2. A Michele Garofalo si addebita di essersi, il 16 marzo 2012, mentre, alla guida della propria vettura era rimasto coinvolto in un incidente a seguito del quale il conducente di un motorino, Fabio Cataldo, era caduto a terra, subito rialzandosi, ed al quale sono state refertate lesioni guaribili in quattro giorni, allontanato senza prestare assistenza e senza consentire la propria immediata identificazione, alla quale si è arrivati tramite la targa dell'auto; è risultato che la vettura condotta dall'imputato era priva di copertura assicurativa.
Come si è accennato, l'ipotesi, elevata dal P.M., di omissione di soccorso stradale (comma 7 dell'art. 189 c.d.$), ritenuta sussistente ma non punibile dal Tribunale, è stata riqualificata dalla Corte territoriale nella meno grave ipotesi di "fuga" (comma 6 dell'art. 189 c.d.s.), con condanna alle pene, principale ed accessoria, stimate di giustizia. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali lamenta violazione di legge e difetto di motivazione. 3.1. Con il primo motivo censura la violazione degli artt. 27 Cost., 42, 43 e 47 cod. pen., 189, comma 6, del d.
Igs. n. 285 del 1992 e 530, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, in riforma della sentenza di proscioglimento adottata all'esito del primo grado. La sentenza sarebbe in violazione di legge, non rispettando la puntualizzazione di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105, che - si rammenta - ha sottolineato, tra l'altro, che al fine della corretta indagine sull'elemento soggettivo doloso occorre tenere presente tutte le caratteristiche della vicenda, compresi la condotta successiva al fatto ed il processo motivazionale («In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire Inter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali:
a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;
c) la durata e la ripetizione dell'azione;
d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle Conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento;
g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)». In realtà, ad avviso del ricorrente, dalle pp. 6-7 della motivazione della sentenza impugnata emerge che i giudici di merito hanno riconosciuto la percezione, seppure errata, dell'odierno imputato che non vi fossero persone ferite, senza, tuttavia, trarre da ciò le necessarie conseguenze circa la mancanza nel caso di specie dell'elemento volitivo.
Donde le vistose illogicità e contraddittorietà quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo doloso, in quanto «i Giudici barese, da un lato, riconoscono che il Garofalo non abbia avuto la percezione che vi fossero feriti e, dall'altro, affermano che dolosamente non abbia prestato i dovuti soccorsi: delle due l'una ! O con cosdenza e volontà si è dato alla fuga, non volendo soccorre la p.o., oppure non si è reso conto che la stessa fosse ferita !» (così alla p. 2 del ricorso). La Corte di merito non avrebbe fornito adeguata motivazione a proposito della circostanza che il conducente il motorino fosse in piedi, ritenendo la circostanza "totalmente irrilevante" (p. 4), pur essendo - si sottolinea - un particolare di fondamentale importanza per la ricostruzione della vicenda dal punto di vista psicologico.
Né si pone il problema del "ragionevole dubbio" al riguardo, che era stato posto dalla difesa nell'atto di appello (p. 2), così violando la regola di giudizio di cui all'art. 530, connma 2, cod. proc. pen. In realtà, l'imputato, proprio perché alla guida di un'auto senza assicurazione, «avendo visto la p.o. in piedi ed essendo a bordo di un mezzo privo di copertura assicurativa, si allontanava proprio per non avere conseguenze sul piano assicurativo, ma non per non prestare i dovuto soccorsi !» (così alle pp. 2-3 del ricorso).Dall'istruttoria e, in particolare dalla risposta fornita dalla persona offesa (già evidenziata nell'atto di appello), che all'udienza del 15 maggio 2017 ha dichiarato di essersi alzata dopo la caduta, così da dare l'impressione - si assume - di stare bene, emergerebbe la mancanza in capo all'imputato della necessaria rappresentazione del danno e della necessità di assistenza alla persona coinvolta nel sinistro.
In conseguenza, ad avviso del ricorrente, potrebbe' parlarsi, al più, di colpa cosciente in capo all'agente ma non già di dolo. Si sottolinea che il P.M. all'esito del primo grado aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato, perché il fatto non costituisce reato. Ulteriore contraddizione si sottolinea allorché la sentenza impugnata (alla p.
4) afferma - non comprendendosi la fonte dell'obbligo - che le condizioni della vittima vanno accertate mediante interlocuzione diretta con la stessa e che tale interlocuzione ne caso di specie è mancata. Infine, si afferma essersi verificato nel caso di specie un errore sul fatto: «l'intera condotta posta in essere dall'imputato è viziata da un errore sul fatto: l'aver visto la persona ferita alzarsi autonomamente ha generato nel signor Garofalo l'erronea percezione che il signor Cataldo non fosse ferito e non necessitasse di cure ed assistenza» (così alla p. 4 del ricorso). 3.2.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 131- bis cod. pen., lamentando che la motivazione si riporti integralmente alla argomentazioni del P.G. appellante. Richiamata giurisprudenza, di legittimità (Cass., n. 5254 del 2015) e di merito (Trib. Milano, n. 3937 del 09/04/2015), stimata pertinente, si afferma avere la sentenza impugnata violato la previsione che era stata correttamente applicata dal Tribunale «in ordine alla abitualità caratterizzante la vicenda. La macroscopica violazione di legge risiede nel fatto che i Giudici riferiscono l'abitualità all'utilizzo del mezzo, di un mezzo privo di assicurazione (si veda pag. 4 della motivazione) e non alla "condotta" di cui alla disposizione incriminatrice.
La abitualità o meno andava e va rapportata e valutata con riferimento all'allontanarsi, in caso di incidente stradale, senza prestare i dovuti soccorsi e non al circolare con un mezzo privo di copertura assicurativa !» (così alla p. 5 del ricorso). Si segnala, infine, la contraddittorietà che sarebbe insita nell'avere condannato l'imputato al minimo edittale e, sulla base degli stessi parametri, avere escluso la tenuità del fatto, considerando, ma senza offrire alcuna spiegazione, la condotta dell'imputato "prolungata" e "non occasionale", trascurando che l'imputato si è fermato pochi secondi e si è allontanato definitivamente e che si tratta di persona incensurata.3.3.
Michele Garofalo, da ultimo, si duole della violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e 62 -bis cod. pen. ,in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'assenza di aggravanti, la assoluta incensuratezza dell'imputato, la percezione, seppure errata, che la persona offesa stesse bene e che non avesse bisogno di assistenza, come ammesso dalla stessa Corte di appello, l'atteggiamento pienamente collaborativo successivo al fatto. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4.11 P.G. della S.C. nelle proprie conclusioni scritte del 27 marzo 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
5. La difesa dell'imputato nelle proprie conclusioni scritte del 10 aprile 2021 ha replicato alle conclusioni del P.G. ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0sserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a sette anni e sei mesi dal fatto (15 marzo 2011 + sette anni e sei mesi = 15 settembre 2019; non risultano eventi sospensivi; sentenza di appello del 18 giugno 2019). Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.
Ciò con particolare riferimento al tema, posto con il terzo motivo di ricorso, della mancata risposta da parte dei giudici di merito alla espressa richiesta di concessione delle attenuanti generiche, risultante dalla penultima pagina del verbale dell'udienza del 18 giugno 2019. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.
E' poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni complessivamente rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
2. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenz