Sentenza — n. 28706/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi sono inammissibili, in quanto basati su motivi manifestamente infondati e non proponibili in sede di legittimità.Occorre esaminare separatamente le censure prospettate dai tre ricorrenti. FALLARINO NICOLA e FALLARINO GIUSEPPE Con una prima censura, si deduce che la Corte territoriale non ha previsto nessun percorso motivazionale in ordine al nuovo trattamento sanzionatorio e alle modalità di calcolo della pena. Per quanto attiene al calcolo della sanzione ed all'entità degli aumenti per i reati satelliti, la Corte di appello ha rinviato alle indicazioni della Procura Generale, che nelle conclusioni specificava esattamente le modalità di determinazione della richiesta finale di pena. In ordine al tema del trattamento sanzionatorio in generale, ricorre un'ipotesi di carenza di interesse a ricorrere, in ragione del contenuto delle rinunzie ai motivi di appello formulata in udienza dal difensore degli imputati, alla presenza del medesimi («rinuncia ai motivi di appello ad eccezione della quantificazione della pena per la continuazione interna e per le circostanze attenuanti generiche rinunciava ai motivi di appello ad eccezione della quantificazione della pena per la continuazione interna e per le circostanze attenuanti generiche» per Fallarino Nicola e «rinuncia ad ecce- zione della quantificazione della pena e dell'aumento per la continuazione interna ed esterna e chiedeva riconoscersi la continuazione anche coi reati di cui a due sentenze irrevocabili di condanna»).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 28706/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) per il Tesauro, pena base di anni dieci per il reato più grave di cui al capo A), aumentata di anni uno per ognuno dei reati fine alla pena complessiva di anni dodici, ridotta per il rito ad anni otto (dei quali mesi otto per i fatti riconosciuti in continuazione relativi alla sentenza irrevocabile). La Corte territoriale ha dato atto che, in sede di conclusioni, gli imputati avevano aderito alle richieste di applicazione di pena avanzate dalla Procura Generale e ha fissato una pena più tenue alla luce della condotta collaborativa, la quale è alla base anche del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da ritenere equiva- lenti rispetto alla recidiva e alla contestata aggravante.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FALLARINO NICOLA nato a BENEVENTO il 17/05/1984 FALLARINO GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 09/03/1994 TESAURO EMANUELE nato a BENEVENTO il 08/03/1990 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa MARILIA DI NARDO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;RITENUTO IN FATTO 1.
Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 6 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alla recidiva e alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena nei confronti di: - Fallarino Nicola in anni sedici di reclusione; - Fallarino Giuseppe in anni undici di reclusione, con la già ritenuta continuazione coi reati di cui alle sentenze del G.U.P. del Tribunale di Benevento del 9 dicembre 2014, irrevocabile il 20 gennaio 2016, e del G.U.P. del Tribunale di Benevento del 16 febbraio 2016, irrevocabile il 9 novembre 2017, ritenuto più grave il reato A) di cui al presente procedimento; - Tesauro Emanuele in anni otto di reclusione, con la già ritenuta continuazione interna e previo riconoscimento, per Ferrara Roberto, della continuazione in executi- vis, col reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 novembre 2015, irrevocabile il 21 dicembre 2016, ritenuto più grave il reato di cui al capo A) del presente procedimento; - tutti in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come rispettivamente contestati.
All'udienza fissata per la trattazione del procedimento, Fallarino Nicola rinunciava ai motivi di appello ad eccezione della quantificazione della pena per la continuazione interna e per le circostanze attenuanti generiche; Fallarino Giuseppe rinunciava ai motivi di appello ad eccezione della quantificazione della pena e dell'aumento per la continuazione interna ed esterna e chiedeva riconoscersi la continuazione anche coi reati di cui a due sentenze irrevocabili di condanna; Tesauro Emanuele rinunziava ai motivi di appello nel merito ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionato- rio.
In sede di conclusioni, alla luce della formalizzata rinunzia ai motivi di merito e della condotta collaborativa sostanziale e processuale, la Procura Generale formulava le seguenti conclusioni:
a) per Fallarino Nicola, pena base di anni venti, aumentata per la continuazione di un anno per ciascun reato satellite ad anni ventiquattro, ri- dotta per il rito abbreviato ad anni sedici di reclusione;
b) per Fallarino Giuseppe, pena base per il reato più grave di cui al capo A) di anni dodici di reclusione; aumen- tata di quattro anni e sei mesi complessivi per ì sette reati (di mesi sei ciascuno) di cui ai reati satelliti e per i due fatti (di sei mesi ciascuno) dì cui alle sentenze irrevo- eL cabili riconosciute in continuazione, per una pena complessiva di anni sedici, ridotta per il rito ad anni undici di reclusione;
c) per il Tesauro, pena base di anni dieci per il reato più grave di cui al capo A), aumentata di anni uno per ognuno dei reati fine alla pena complessiva di anni dodici, ridotta per il rito ad anni otto (dei quali mesi otto per i fatti riconosciuti in continuazione relativi alla sentenza irrevocabile). La Corte territoriale ha dato atto che, in sede di conclusioni, gli imputati avevano aderito alle richieste di applicazione di pena avanzate dalla Procura Generale e ha fissato una pena più tenue alla luce della condotta collaborativa, la quale è alla base anche del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da ritenere equiva- lenti rispetto alla recidiva e alla contestata aggravante.
2. Fallarino Nicola e Fallarino Giuseppe, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 e 133 cod. pen.. Si deduce che la Corte di appello ha ridotto la pena come da richiesta della Procura Generale in ragione della condotta collaborativa degli imputati, trattando unitaria- mente posizioni diverse e non assimilabili tra loro e, in particolare:
a) non aveva previsto nessun percorso motivazionale in ordine al nuovo trattamento sanzionatorio e alle modalità di calcolo della pena;
b) in relazione alla posizione di Fallarino Giu- seppe aveva riconosciuta la continuazione esterna coi reati giudicati da due diverse sentenze, senza indicare la pena fissata in aumento per il riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81 cod. pen.;
c) per entrambi gli imputati non era possibile stabilire le ragioni della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con la mas- sima estensione.
3. Tesauro Emanuele, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, pro- ponendo due motivi di impugnazione. 3.1. Violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che i vari episodi delittuosi erano di ridotta dannosità sociale e che l'organizzazione criminosa era rudimentale. Ciò era desumibile dalla non ampiezza del territorio coperto dall'attività illecita del gruppo, dal breve lasso temporale di ope- ratività del sodalizio, dai caratteri qualitativi e quantitativi della struttura organizza- tiva nonché dal giro di affari posto in essere. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che, alla luce del percorso riabilitativo scelto dal Tesauro, della scelta processuale e dell'assenza di pericolosità sociale, le circostanze attenuanti generiche dovevano essere riconosciute con giudizio di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto basati su motivi manifestamente infondati e non proponibili in sede di legittimità.Occorre esaminare separatamente le censure prospettate dai tre ricorrenti.
2. FALLARINO NICOLA e FALLARINO GIUSEPPE Con una prima censura, si deduce che la Corte territoriale non ha previsto nessun percorso motivazionale in ordine al nuovo trattamento sanzionatorio e alle modalità di calcolo della pena. Per quanto attiene al calcolo della sanzione ed all'entità degli aumenti per i reati satelliti, la Corte di appello ha rinviato alle indicazioni della Procura Generale, che nelle conclusioni specificava esattamente le modalità di determinazione della richiesta finale di pena. In ordine al tema del trattamento sanzionatorio in generale, ricorre un'ipotesi di carenza di interesse a ricorrere, in ragione del contenuto delle rinunzie ai motivi di appello formulata in udienza dal difensore degli imputati, alla presenza del medesimi («rinuncia ai motivi di appello ad eccezione della quantificazione della pena per la continuazione interna e per le circostanze attenuanti generiche rinunciava ai motivi di appello ad eccezione della quantificazione della pena per la continuazione interna e per le circostanze attenuanti generiche» per Fallarino Nicola e «rinuncia ad ecce- zione della quantificazione della pena e dell'aumento per la continuazione interna ed esterna e chiedeva riconoscersi la continuazione anche coi reati di cui a due sentenze irrevocabili di condanna»).
Anche in relazione alla questione inerente all'omessa motivazione degli aumenti per la continuazione sussiste una carenza di interesse a ricorrere, avendo il difensore aderito a verbale alla quantificazione operata dalla Corte di merito (sia pure per re- lationem al calcolo dettagliato operato dalla Procura Generale). Con riferimento alla doglianza sulla mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche con la massima estensione, deve evidenziarsi che la Corte di ap- pello, con motivazione adeguata, ha dato atto dell'avvenuto giudizio di bilanciamento.
3. TESAURO EMANUELE In relazione ad entrambi í motivi di ricorso, con cui il Tesauro si duole del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti, deve preliminarmente osservarsi che anche il difensore di tale imputato aveva rinunziato ai motivi di appello, rimettendosi alla Corte per quanto riguarda la quantificazione della pena. Ebbene, la rinunzia in questione è comprensiva anche delle doglianze relative al t riconoscimento o al diniego di circostanze aggravanti ed attenuanti (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750; Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696), per cui ricorre un'ipotesi di carenza di interesse a ricorrere.
4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'8